Giurisprudenza

La mediazione obbligatoria non è applicabile nei giudizi davanti al giudice di pace – Sentenza n. 10141 del 23 marzo 2012

Ente Giudicante: Giudice di Pace di Napoli
Procedimento: Sentenza n. 10141 del 23 marzo 2012

La mediazione obbligatoria non è applicabile nei giudizi davanti al giudice di pace

Con la recente sentenza n. 10141 del 23 marzo 2012, il Giudice di Pace di Napoli, avv. Felice Alberto D’Onofrio, ha statuito che nei giudizi instaurati innanzi al Giudice di Pace ed aventi ad oggetto controversie su materie in ordine a cui costituisca condizione di procedibilità il previo esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010 non si debba applicare la disposizione normativa medesima in quanto a ciò osta la sussistenza degli artt. 320 e 322 del Codice di Procedura Civile, a mente dei quali nell’ambito del rito sarebbero già contemplati istituti di composizione bonaria delle controversie.

Secondo il magistrato onorario partenopeo, proprio la previsione di simili istituti compositivi preesistenti a quella della promulgazione del D. Lgs. 28/2010 giustifica l’esclusione dell’applicabilità dell’istituto della mediazione. Osserva in particolare il Giudice che “il d. lgs. 28/10 non contiene alcun richiamo al giudice di Pace“. In sostanza la sentenza qui in commento statuisce e motiva, date le circostanze, la prevalenza del rito davanti al giudice rispetto alla ipotizzata mediazione obbligatoria.

Ad una prima lettura tale sentenza sembra dunque avere una portata innovativa destinata a creare un importante precedente giurisprudenziale nei futuri giudizi che verranno instaurati dinnanzi al Giudice di Pace.

Tuttavia esaminando più approfonditamente la questione sembra che la decisione del Giudice partenopeo sia a dir poco ardita e destituita di fondamento giuridico oltre che logico.

Sul piano dei contenuti, in via preliminare, bisogna infatti osservarsi come l’istituto della mediazione civile e commerciale di cui al D. Lgs. 28/2010 non ha fisionomia analoga a quella amministrabile dal Giudice di Pace. E’ indubbio che la negoziazione condotta dal Giudice di Pace non potrà che avere tipologia distributiva di torto e ragione, influenzata inevitabilmente dal modus agendi del magistrato onorario, abituato a dirimere contrasti. Diversamente, la negoziazione del mediatore è cooperativa, agevola tra le parti la reciproca comprensione degli interessi e dei bisogni e non culmina mai con un’imposizione del terzo mediatore stesso.

Si aggiunga poi che la conciliazione del Giudice di Pace è comunque sempre facoltativa. Se fosse vera la tesi della fungibilità di questa con la procedura mediatizia di cui al D. Lgs. 28/2010, si potrebbe verificare – paradossalmente – che, nelle controversie su materie in ordine a cui costituisca condizione di procedibilità, il pregiudiziale esperimento del tentativo compositivo mai abbia luogo.

In buona sostanza, la conciliazione del Giudice di Pace è da considerare archiviata definitivamente con la riforma del 2010 che ha rimesso la mediazione al centro di un autonomo sistema separato da quello della giustizia, dotato di propri significati e proprie forme di regolazione.

Dimostrazione ne è che il considerato n. 12 della Direttiva 2008/52/Ce prevede espressamente che la procedura di mediazione non compendia i tentativi dell’organo giurisdizionale o del giudice chiamato a risolvere la controversia nel contesto del procedimento giudiziario concernente tale controversia.

Quanto poi all’affermazione che il D. Lgs. 28/2010 conterrebbe norme posteriori cronologicamente rispetto a quelle di cui agli artt. 320 e 322, che però costituirebbero norme speciali e dunque non derogabili occorre considerare il criterio gerarchico di coordinamento tra fonti del diritto, espresso dal brocardo latino lex superior derogat inferiori, in omaggio al quale la norma di rango superiore deroga sempre a quella di rango inferiore.

Le disposizioni del Decreto Legislativo 28/2010 sono state emanate a seguito dell’approvazione della Legge delega 69/2009, ulteriormente recettiva della Direttiva 2008/52/Ce.

Soccorre a riguardo la nota sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale, con la quale la Consulta stessa ha statuito il principio secondo cui le norme destinate a dare attuazione a norme comunitarie sono di rango subordinato alla Costituzione e sovraordinato alla legge ordinaria, trovando la propria ragion d’essere nel disposto del primo comma dell’art. 117 della Carta Costituzionale, che impone a tutte le leggi – statali e regionali – il rispetto dei “vincoli derivanti dagli obblighi internazionali”, vale a dire il rispetto del diritto internazionale pattizio.

Sentenza n. 10141 del 23 marzo 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Felice Alberto D’Onofrio, II Sezione, ha pronunziato la seguente

SENTENZA 10141/2012

nel procedimento incardinato con RG.N. 84293/11, riservato all’udienza del giorno 12-03-12

TRA

M.I. srl, in persona l. r., el.te dom.ta in Napoli, al corso U., presso lo studio dell’Avv. P.B., difensore in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione

-ATTRICE-

E

Z.I. P L C rappresentanza generale per l’Italia, in persona del l. r. p. t., el.te dom.ta in Napoli, alla via A. B. 111, “parco B.”-“palazzina M.”, presso lo studio dell’Avv. S.M., difensore in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione

-CONVENUTA-

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come da verbali ed atti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’istante, il quale aveva stipulato con la convenuta polizza n. 75620987 relativa alla copertura rca del veicolo tg. AAoooBB, lamentava l’ingiustificato passaggio dalla 3° alla 4° classe disposto dalla convenuta in virtù di un sinistro che sarebbe avvenuto nel 2010. Tanto essenzialmente premesso chiedeva la condanna della (assicurazione) Z al ripristino della classe di merito ed alla ripetizione delle somme ingiustificatamente versate nonché al risarcimento danni. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta che impugnava la domanda chiedendone il rigetto preliminarmente eccependo improcedibilità della domanda per mancato esperimento della media conciliazione nonché incompetenza per valore, indi disposto decidersi le eccezioni preliminari unitamente al merito della controversia ex artt. 187 c.p.c. – 321 c.p.c., precisate le conclusioni di cui in epigrafe, all’udienza del 12-03-12, la causa veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata la questione della applicabilità al presente giudizio della media conciliazione.

Invero, non vi è dubbio che la materia trattata rientri in quelle previste dall’art. 5 comma 1 del dlgs 28/10 tuttavia, va, osservato che una nuova norma non può essere considerata avulsa dal contesto preesistente ma va applicata ed interpretata all’interno dell’ordinamento giuridico nel quale si inserisce. Nel caso specifico va affrontato il rapporto tra il predetto dlgs, il giudizio dinanzi al giudice di pace e l’art. 322 cpc. Ebbene per risolvere eventuali antinomie l’ordinamento giuridico deve avere una propria coerenza sistemica con la conseguenza che il giudice secondo criteri logici o positivamente presenti, deve stabilire quale sia la norma da eliminare o da applicare al caso concreto. Come è noto i criteri di risoluzione delle antinomie, sono quattro quello cronologico (lex posterior derogat priori), quello della specialità (lex specialis derogat generali), quello gerarchico (lex superior derogat inferiori), ed, infine, quello della competenza. In particolare secondo il criterio di specialità va considerato il brocardo “lex posterior generalis non derogat priori speciali”. Detto criterio, anche questo avente natura logico teoretica, limita l’applicazione di quello cronologico, poiché nel caso della norma speciale il rapporto contenutistico prevale sulla dimensione temporale.

In questo quadro va contestualizzato l’art. 311 cpc il quale prevede espressamente che “il procedimento dinanzi al giudice di pace per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili”.

Ebbene, la predetta disposizione, come già puntualmente evidenziato dalla Suprema corte con ord. n. 21416/08, non soltanto si pone in rapporto di specialità rispetto al procedimento dinanzi al Tribunale, ma si configura, come “metanorma” in quanto indica il modo di legiferare in ordine al rito processuale applicabile dinanzi al giudice cui si riferisce. In particolare, la norma dispone in via diretta che il procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del titolo secondo del libro secondo e, per ciò che esse non regolano, da quelle sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica (di cui al capo terzo del titolo primo di detto libro), ed esige che un diverso regolamento risulti da altre espresse disposizioni. Ne discende che una norma sul rito può essere applicata al Giudice di Pace solo se essa lo disponga espressamente, altrimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al predetto titolo II. Va, altresì, osservato che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede contenziosa in virtù dell’art. 320 comma 1 che in sede non contenziosa (non prevista invece dinanzi al Tribunale) ai sensi dell’art. 322 cpc e tale istituto preesiste al dlgs 28-10, de quo vertitur, essendo stato introdotto sin dall’istituzione del giudice di Pace (L. 374-91). Il predetto art. 322 cpc detta al primo comma le modalità di presentazione della istanza, la quale può essere proposta anche verbalmente al giudice di Pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo, I libro mentre al comma 2 precisa che il processo verbale di conciliazione non contenziosa costituisce titolo esecutivo, a norma dell’art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di Pace. Dunque il dlgs 28/10 non contiene alcun richiamo al giudice di Pace né dispone espressamente l’abrogazione degli art. 320 e art. 322 cpc né deriva che in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento dinanzi al giudice di Pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall’art. 311 al 322 cpc. Una diversa interpretazione non solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l’intento deflattivo che si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall’istituto del giudice di pace, che è nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 cpc ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 cpc e pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità. Sotto altro profilo va, in ogni caso, rilevato che il mancato esperimento o conclusione della mediazione, laddove applicabile, non comporta l’improcedibilità della domanda ma ai sensi dell’art. 5 dlgs 28-10 l’assegnazione da parte del Giudice di 15 giorni per la proposizione della istanza con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 6 del citato dlgs.

Va, altresì, rigettata l’eccezione di incompetenza per valore tenuto conto che, anche senza la formulazione della clausola di contenimento, il cumulo delle domande non supera la somma prevista dall’art. 7 comma 1 cpc. La legittimazione delle parti, intesa come titolarità del rapporto controverso, a differenza della legitimatio ad causam, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex multis cass n. 21192/06, Cass. n. 4796/06, trib. Napoli XI del 28-02-06). Nel caso di specie, non solo non è stata contestata e quindi non può essere rilevata di ufficio, ma è stata documentata dall’attestato di rischio versato in atti.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

Invero l’art. 5 comma 2 D.L. n. 7 del 31-01-01(cd. decreto Bersani Bis) convertito in legge n. 40 del 02-04-07, aggiungendo all’art. 134 i commi 4 ter e quater ha espressamente previsto al predetto comma 4 ter: “Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, (ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,) la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri” ed al successivo comma 4-quater: “E’ fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.» Nel caso di specie a fronte di quanto lamentato dall’attore il quale ha documentato il declassamento versando in atti l’attestato di rischio, l’onere della prova incombeva sulla impresa assicurativa. Di contro l’assicuratore non ha documentato di aver interpellato l’istante, posto che per esplicita statuizione normativa sull’assicuratore ricade l’onere, prima di liquidare il danno, di accertare la responsabilità dell’incidente né di avergli comunicato, in violazione dell’art. 1917 cc, la volontà di voler pagare al danneggiato l’indennità dovuta; infine, in violazione a quanto previsto dal citato art. 4 ter non ha dato prova di aver tempestivamente avvisato l’assicurato della variazioni della classe di merito. Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità del declassamento con la condanna della impresa assicurativa ad assegnare alla attrice la 2° classe. Per quanto concerne la ripetizione delle somme indebitamente percepite va osservato che l’istante non ha versato in atti le relative polizze e quindi non è possibile quantificare l’importo indebitamente pagato. In ogni caso, ritenuta l’esistenza ontologica del danno, stante la difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare, si procede alla liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ..

Ed invero è pacifico in giurisprudenza che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (ex plurimis Cass. 22447-11,10607-10) e pertanto la convenuta va condannata al pagamento di euro 300,00 oltre interessi dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente sulla causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, cosi provvede:

-accoglie la domanda principale e condanna l’impresa assicurativa convenuta, ad assegnare alla società istante la 2° classe di merito nonché la condanna al pagamento in favore della predetta attrice della somma di euro 300,00, oltre interessi;

– condanna, infine, la convenuta al pagamento in favore dell’avv. P.B., distrattario, delle spese di lite che liquida, di ufficio in assenza di nota spese, in euro *40,00* per spese, euro *300,00* per diritti ed euro *190,00* per onorario di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, cpa, iva.

Napoli, li 23-03-12 Il Giudice di Pace

Avv. Felice A. D’Onofrio