Non possono essere installati gli autovelox su una strada extraurbana secondaria – Sentenza n. 23882 del 15 novembre 2011
Ente Giudicante: Corte di Cassazione
Procedimento: Sentenza n. 23882 del 15 novembre 2011
Non possono essere installati gli autovelox su una strada extraurbana secondaria
Con la sentenza in esame la seconda sezione della Corte di Cassazione Civile (sentenza n. 23882/11) torna a bacchettare l’uso indiscriminato degli autovelox sulle strade “minori”, sulle quali invece vige l’obbligo della contestazione immediata.
Una prassi alimentata dalla crisi finanziaria dei piccoli comuni che in tal modo provano a riequilibrare i propri bilanci.
L’infrazione del limite di velocità, questa volta, era avvenuta nel territorio di un comune calabrese e già il giudice di Pace di Castrovillari, in primo grado, aveva bocciato il verbale per eccesso di velocità, per le modalità di rilevamento utilizzate. Sentenza poi confermata in appello dal tribunale di Castrovillari che aveva ribadito il concetto per cui “non possono essere installati gli apparecchi elettronici di rilevazione su una strada extraurbana secondaria”, quale era quella percorsa dall’automobilista.
La Suprema Corte ha ritenuto che la decisione del tribunale si fonda su una doppia articolazione della ratio decidendi, costituita dalla affermazione sia della necessità della contestazione immediata qualora gli strumenti di rilevamento a distanza della velocità vengano utilizzati sulle strade non ricomprese nell’elenco di legge o in un decreto prefettizio, sia dalla errata qualificazione della strada de qua, non avente le caratteristiche per essere considerata strada urbana di scorrimento.
Secondo la Corte di Piazza Cavour la legge demanda “al prefetto l’individuazione delle strade, o di singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”. La ratio della norma infatti è quella di ammettere il controllo elettronico solo nei casi in cui risulti difficoltoso fermare il veicolo.
L’installazione sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento è possibile dunque unicamente quando siano individuate con apposito decreto del prefetto. In tal modo la decisione del tribunale, che rilevava peraltro una illegittima determinazione dell’elenco stradale, in quanto non conforme alle previsioni normative relative alle strade assoggettate controlli elettronici, resta intangibile.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggetto: Sanzioni amministrative
R.G.N. 21808/2009
Cron. 23882
Ud. 21/09/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO PETITTI – Presidente
Dott. IPPOLISTO PARZIALE – Consigliere
Dott. PASQUALE D’ASCOLA – Rel. Consigliere
Dott. MARIO BERTUZZI – Consigliere
Dott. ALBERTO GIUSTI – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 21808-2008 proposto da:
COMUNE di (…), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, (…) presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (…) giusta delibera di Giunta Municipale n. 132 dl 30/10/2008 e giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(…)
– intimato –
avverso la sentenza n. 717/2008 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 23/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
Fatto e diritto
Il giudice di pace di Castrovillari il 7 febbraio 2007 annullava il verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 del CdS a carico di (…), relativo a infrazione stradale rilevata il 19 luglio 2006 con apparecchiatura elettronica.
L’appello proposto dal comune di (…) veniva rigettato dal Tribunale di Castrovillari con sentenza 23 luglio 2008.
Il tribunale affermava che infondatamente il comune sosteneva che ai fini della omessa contestazione dell’infrazione erano irrilevanti le caratteristiche della strada in cui era avvenuto il rilevamento, non potendo essere installati gli apparecchi elettronici di rilevazione su una strada extraurbana secondaria quale quella percorsa dal (…).
Riteneva inoltre, in accoglimento dell’appello incidentale dell’opponente, che il provvedimento sanzionatorio fosse viziato, perché la SS. 105, assoggettata a diversa denominazione (S.P. 263), non era stata inclusa, con opportune modifiche o integrazioni, nell’elenco di strade già individuate dal decreto prefettizio n. 46/027/PAT prot del 5 febbraio 2003.
Il Comune di (…) ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 ottobre 2009. L’opponente è rimasto intimato.
È stata disposta la redazione di sentenza in forma semplificata.
Il ricorso espone due motivi: con il primo il Comune lamenta violazione dell’art. 201 comma 1 bis lett F CdS e sostiene che l’uso dei meccanismi di rilevazione a distanza della velocità rende legittimo l’accertamento.
Con il secondo motivo il Comune denuncia violazione dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 285 del 1992, dell’articolo 4 L. n. 121 del 2002, dell’articolo 5 L. n. 2248 all. E del 1865, relativo alla pretesa disapplicazione del decreto prefettizio.
Questo secondo motivo si conclude con il seguente quesito: “quali sono i limiti entro i quali è consentito al giudice ordinario disapplicare un atto amministrativo?”.
Il quesito viene posto specificando, al termine del motivo, che la censura va nel senso dell’integrale riforma della sentenza, avendo il giudice ordinario inteso disapplicare l’atto amministrativo sotto il profilo del merito e non della legittimità, violando i limiti di cui all’articolo 5 L. n. 2248 all. E del 1865.
Conviene soffermarsi inizialmente su questo motivo, potendosi immediatamente rilevare che esso è inammissibile a causa della erronea formulazione del quesito di diritto.
Il quesito di diritto di cui all’art. 366. bis cod. proc. civ. deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 19769/08).
Pertanto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” da applicare nel caso concreto (Cass 9477/09; Su 7433/09).
Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto prescinda del tutto dalla fattispecie concreta rilevante nella controversia, sì da non porre il giudice di legittimità in condizione di comprendere, in base alla sola sua lettura, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris” (SU 7433/09).
Nel caso di specie manca ogni riferimento alla fattispecie, né è possibile comprendere come il quesito possa assumere rilevanza ai fini della decisione e chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (SU 7197/09).
L’inammissibilità del secondo motivo comporta l’inammissibilità del ricorso.
Va infatti osservato che la decisione del tribunale si fonda su doppia articolazione della ratio decidendi, costituita dalla affermazione sia della necessità della contestazione immediata qualora gli strumenti di rilevamento a distanza della velocità vengano utilizzati sulle strade non ricomprese nell’elenco di legge o in un decreto prefettizio, sia dalla errata qualificazione della strada de qua, non avente le caratteristiche per essere considerata strada urbana di scorrimento.
In tal modo la decisione del tribunale, che rilevava peraltro una illegittima determinazione dell’elenco stradale, in quanto non conforme alle previsioni normative relative alle strade assoggettate controlli elettronici, resta intangibile.
Questa ratio della sentenza, non idoneamente criticata, è infatti sufficiente a reggere la decisione.
Va aggiunto, a corollario, che la stessa proposizione di questo secondo motivo rende ragione (per la sostanziale inconciliabilità delle due censure) della palese infondatezza del primo motivo, ove esaminabile, se interpretato nel senso che mirava ad affermare, in ogni caso, la validità del rilevamento a distanza nel quale venga omessa la contestazione immediata e dunque la superfluità della classificazione delle strade a questo fine.
Trattasi di ipotesi interpretativa manifestamente contraria alla normativa vigente in tema di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, la quale prevede appunto all’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168) che sia demandata al prefetto l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni.
La sentenza del tribunale di Castrovillari, che a pag. 4 della sentenza ha espresso sostanzialmente questo concetti, va dunque confermata.
In mancanza di costituzione dell’intimato, non v’è luogo per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Il Consigliere est.
Dr. Pasquale D’Ascola
Il Presidente
Dr. Stefano Pettiti
Depositato in cancelleria, oggi, 15 nov. 2011