Corsi di Formazione
Formazione, aggiornamento ed accesso al CED della Cassazione:
finalmente si fa sul serio!
La nuova formazione della magistratura onoraria
A fronte di situazioni in alcuni casi problematiche, in altri di totale inerzia, in altri addirittura conflittuali, quella della formazione della magistratura onoraria si presenta come una realtà per più aspetti positiva: sin dall’istituzione del giudice di pace si parlava di competenza e di professionalità legata alla formazione. Ciò ha prodotto l’emanazione di diverse circolari del CSM che oggi consentono alla magistratura onoraria nuovi argomenti di formazione e aggiornamento professionale in sostanziale sintonia con i principi volti alla sua valorizzazione.
La tappa più significativa e direi di svolta del sistema di questo percorso, preceduta da interventi settoriali che ne hanno in qualche modo anticipato gli orientamenti, è quella di istituire per la prima volta una apposita commissione deputata alla formazione della magistratura onoraria.
Allo scopo di dare sistemazione organica alla realizzazione di tale compito della Commissione, la circolare del CSM del 16 aprile 2004 ne stabilisce gli organi e le competenze fissando le modalità di funzionamento e le forme di partecipazione dei rappresentanti.
È possibile trarre alcune considerazioni.
La prima è che l’evoluzione del ruolo dei GdP con il conferimento delle funzioni anche penali, l’evoluzione del principio relativo all’obbligo del tirocinio richiesto soprattutto nella nuova selezione, la prospettazione di un nuovo assetto delle competenze, non potevano non interessare anche la formazione e l’aggiornamento professionale dei giudici di pace.
In altri termini, la strada da percorrere non poteva essere che quella, senza eccezioni di sorta, della valorizzazione del profilo professionale nell’ottica di un riordino dell’intero assetto della magistratura onoraria. Il tutto è volto soprattutto a configurare un nuovo modello di amministrazione della giustizia, profondamente qualificato, in quanto fondato su un più stretto e vitale rapporto tra i rappresentanti della commissione che si andrà ad istituire ed il CSM, nonché di raccordo anche con il Consiglio Giudiziario.
Non vi é dubbio che vi sono le premesse perché i giudici di pace possano previa verifica del proprio aggiornamento professionale ambire ad un rinnovo del mandato sino al raggiungimento del limite di età fissato con il compimento del 75° anno di vita.
Peraltro l’ottica di sperimentare la realizzazione di progetti di formazione organici testimonia una svolta in termini di riforma di un sistema che si sta evolvendo e trasformando e che rende il momento presente difficile ed esaltante al contempo.
Ci attende quindi, una nuova realtà di formazione e qualificazione professionale dell’intera categoria dei magistrati onorari (giudici di pace, g.o.t., v.p.o.), non facile, ma rispetto alla quale il CSM ha già anticipato il forte livello di attenzione che riserverà ai progetti di formazione e la stessa circolare ne è l’esempio vivente.
Da questo quadro, dunque emergono sollecitazione ad approfondire questioni complesse quali:
a) il grado di selezione e le peculiarità delle attribuzioni dei magistrati onorari;
b) il rapporto tra i rappresentanti delle categorie destinatarie dell’offerta di formazione e l’avvocatura;
c) gli effetti e l’approfondimento di moduli formativi e di metodologie didattiche funzionali sia alla tipologia delle attribuzioni dei magistrati onorari che alla natura dei soggetti destinatari dei processi formativi;
d) l’attivazione di sistemi di coordinamento con la rete dei referenti per la formazione decentrata ed il CSM;
e) l’analisi e la valutazione in particolar modo relativamente ai livelli di ottimizzare il periodo di tirocinio praticato mediante la selezione mirata di figure professionali specificamente qualificate nel processo di formazione dei magistrati onorari;
f) la sperimentazione di un modello di formazione permanente obbligatoria.
Quali sono, quindi, i passi ulteriori da compiere: è ora indispensabile che gli organi di rappresentanza si dotino delle strutture necessarie nonché dell’impegno doveroso che ne deriva affinché si raggiungano gli obiettivi che lo stesso CSM evidenzia nella sua circolare.
In passato la tendenza prevalente è stata quella di volgere particolare attenzione alla produzione legislativa, alla disciplina ed all’esercizio delle funzioni giurisdizionali, mancando quindi invece la percezione della necessità di realizzare e rendere operativo un riordino organico della magistratura onoraria, e delle condizioni di funzionalità, di professionalità e soprattutto di aggiornamento e formazione professionale.
In conclusione va rivolto un profondo e sentito ringraziamento a chi si è prestato, con competenza a collaborare a vario titolo a questa iniziativa deputata alla formazione della magistratura onoraria.
GIUDICE DI PACE DI ROMA
Dott.ssa Erica Rupeni
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CSM – Circolare sulla formazione della magistratura onoraria
La consapevolezza del rilievo dell’attività di formazione (e di aggiornamento professionale) per l’autonomia ed indipendenza del Magistrato professionale, cui da tempo il Consiglio Superiore della Magistratura dedica impegno e risorse, non consente eccezioni per il settore della Magistratura Onoraria, dove per altro si avvertono peculiari esigenze di adeguamento della professionalità di un corpo magistratuale numericamente superiore rispetto a quello togato, anche con riferimento alle attribuzioni progressivamente incrementatesi nel tempo di una componente che ormai in alcune sue parti ha assunto un valore insostituibile per l’amministrazione della giustizia nel nostro ordinamento.
Eppure il numero estremamente rilevante dei magistrati onorari, la diversità delle funzioni dagli stessi espletate (giudici di pace, giudici onorari di tribunali, vice procuratori onorari, giudici onorari aggregati, componenti privati dei tribunali per i minorenni, esperti dei tribunali di sorveglianza) e le conseguenti distinte fonti normative regolamentari, hanno da sempre determinato difficoltà nella predisposizione di uno organico progetto di formazione professionale della magistratura onoraria, ulteriormente condizionato dalla temporaneità ontologica dell’incarico.
Il rilievo non può peraltro condurre a valutazioni di tipo economicistico dirette a sacrificare le esigenze della magistratura onoraria che richiede al contrario “investimenti” in tema di formazione proporzionalmente adeguati all’ambito di utilizzazione di componenti stabili (i giudici di pace) o vicarie (g.o.t. e v.p.o.) dell’amministrazione della giustizia.
Prolungata con la conversione del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 3.354, che dall’art. 2 comma 1-bis l’annunciata ed altrimenti imminente scadenza dei magistrati onorari presso i tribunali e le procure della Repubblica, il Consiglio superiore della Magistratura, in attesa di un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, intende adeguare il loro sistema di formazione ed aggiornamento professionale, collegato funzionalmente al più appropriato impiego negli uffici giudiziari.
Va ricordato in proposito come, all’ormai stabile assetto della competenza acquisita dai giudici di pace e dai giudici onorari aggregati (per quanto caratterizzati da una temporaneità che non vede ancora un esaurimento delle attribuzioni loro affidate), si affianchi – con riferimento ai compiti dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari – una loro ampia utilizzazione conforme alle disposizioni di legge ed attenta alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari.
Per quanto riguarda i g.o.t. la circolare sulle tabelle degli uffici giudiziari approvata dal C.S.M. per il 2004/2005 (deliberazione del 18 dicembre 2003) innovando quanto precedentemente stabilito, ne consente l’impiego autonomo per la trattazione di alcune tipologie di materie nel settore civile (equo canone, condominio). A tanto si affianca la consueta possibilità di indicare i g.o.t. come supplenti dei giudici professionali, con limitate eccezioni per materia, cui si aggiunge anche l’attribuzione di (limitati) compiti in tema di immigrazione.
Ancora più significativa la previsione, per quanto concerne i v.p.o., della costituzione di gruppi di lavoro negli uffici di Procura di più ampie dimensioni, da destinare alle attribuzioni affidate in sede di indagini dall’art. 50 del D.Lgs. n. 274/2000 in materia di procedimento penale davanti al giudice di pace, che si va affermando in sede dibattimentale come competenza esclusiva dell’accusa onoraria, come larga parte già accade per il giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica.
Il rilievo numerico della magistratura onoraria (vedi prospetto riepilogativo), la ricordata diversità delle funzioni, in uno ad una generale (ma ormai progressa) sottovalutazione del fenomeno complessivo (posposto ad altre “tradizionali” emergenze del sistema giustizia), non ha fino ad oggi consentito alla realizzazione di un assetto organizzativo specificamente preposto alla formazione della magistratura onoraria, di conseguenza penalizzato da un’offerta formativa insufficiente ed episodica.
La formazione della magistratura onoraria è stata così delegata in sede decentrata a soggetti diversi, ed in particolare ai Consigli Giudiziari (gravati così da ulteriori incombenze), con il supporto episodico della rete dei formatori distrettuali.
Con particolar riguardo alla formazione iniziale, per i giudici di pace si può far riferimento ad un sistema collaudato in virtù del dato normativo (legge n. 374/1991) che ha investito i Consigli Giudiziari delle organizzazioni e del coordinamento del tirocinio di sei mesi e dei corsi teorico-pratici per i giudici di pace, cui il CSM ha dato seguito con proprie circolari, adeguate successivamente all’attribuzione ai giudici di pace della competenza penale (circolari del 30 luglio 2002 e del 23 dicembre 2002).
Diversa invece la situazione con riferimento al tirocinio dei giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari per cui la previsione di un congruo periodo di formazione iniziale (rispettivamente di quattro e tre mesi), è gestita dal Presidente del Tribunale (per i g.o.t.) e dal Procuratore della Repubblica (per i v.p.o.) in uno con i Consigli Giudiziari (per la nomina dei magistrati di riferimento e l’organizzazione di corsi teorico-pratici) è stata solo di recente introdotta dal CSM (circolari del 26 maggio 2003), innovando le precedenti disposizioni in materia.
In sostanza ci si trova dinanzi ad un progetto di formazione propedeutico all’esercizio delle funzioni, ed anche per questo di fondamentale importanza, per cui si attribuisce essenzialmente al Consiglio giudiziario un rilevante carico di oneri organizzativi e valutativi che, sommato alle altre numerose competenze dell’organo decentrato dell’autogoverno della magistratura (con particolare riferimento alla formazione iniziale degli uditori giudiziari), può pregiudicarne l’efficacia operativa.
Par quanto attiene alla c.d. formazione permanente, va sottolineato come è in particolare in questo importante settore di intervento che si evidenziano le carenze dell’offerta informativa destinata alla magistratura onoraria, a fronte del complesso di iniziative (corsi centrali e decentrati) organizzate per la magistratura professionale.
Nonostante il disposto dell’art. 6 della legge n. 374/1991, non può dirsi certo generalizzata l’organizzazione a cura dei Consigli Giudiziari di “corsi circondariali annuali di aggiornamento professionale” dedicati ai giudici di pace, le cui esigenze di approfondimento non possono di certo ritenersi soddisfatte in virtù della partecipazione di un numero necessariamente limitato di giudici di pace (un rappresentante per ciascun distretto di Corte D’Appello) ad alcuni incontri di studio (in numero di 4 per il 2004) organizzati al livello centrale dal C.S.M., nell’ambito del consueto programma di formazione permanente destinato ai magistrati professionali.
Difettano invece specifiche disposizioni relative al programma di formazione permanente per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, anche se non mancano iniziative locali di aggiornamento professionale organizzate generalmente dai referenti distrettuali per la formazione decentrata.
L’indicazione contenuta nel paragrafo 59.6 della circolare sulle tabelle degli uffici giudiziari per il biennio 2004/2005, che prevede l’individuazione annua di 4 giornate da destinare alla formazione decentrata dei g.o.t. e v.p.o., rappresenta indizio della necessaria valorizzazione della formazione, rischiando però di non trovare concreta realizzazione in assenza di una adeguata struttura di supporto.
Solo nel corso degli ultimi anni, il C.S.M. ha curato delle iniziative di formazione al livello centrale destinate esclusivamente ai magistrati onorari con specifico riguardo alla nuova competenza penale del giudice di pace, mediante l’organizzazione di 2 incontri di studio nel febbraio 2003 aperti alla partecipazione dei coordinatori degli uffici circondariali del giudice di pace, cui ha fatto seguito analoga iniziativa, destinata ai vice procuratori onorari, nel marzo del 2004.
L’analisi dell’esistente conduce ad una serie di considerazioni che militano tutte in favore dell’esigenza di una maggiore qualificazione delle attività di formazione della magistratura onoraria, valorizzando la necessità di precostruire un progetto formativo specifico per la variegata realtà della magistratura onoraria (tale da ricomprendere tutte varie figure non togate nei vari settori della giurisdizione), predisponendo una struttura stabile specificamente destinata a modulare iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dirette ai magistrati onorari.
Detta organizzazione non può che avere la sua sede operativa in ambito distrettuale, mutuando le ragioni che hanno portato alla creazione della rete decentrata dei formatori operanti presso le varie Corti d’Appello, così da consentire un intervento più capillare e gestibile, anche con riferimento alla peculiarità dei destinatari dell’offerta formativa.
La posizione assunta nel tempo dal Consiglio sul tema della formazione, anche della magistratura onoraria, si è gradualmente evoluta rispetto ad un iniziale atteggiamento volto alla centralizzazione della funzione formativa anche a livello operativo, per cui si è assistito ad una progressiva valorizzazione di stabili momenti di confronto a livello di realtà operative territoriali, riservando alle iniziative centrali il compito di creare momenti di riflessione funzionali all’elaborazione di organiche linee di orientamento.
Nel momento in cui si è andata affermando la tendenza alla prevedibilità ed uniformità delle decisioni, sulla base del progressivo consolidamento della giurisprudenza come forma di garanzia della uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e come affermazione del principio della efficienza complessiva del servizio giustizia, si è tracciato un rapporto tra momento dell’orientamento in sede centrale e concreta sperimentazione in sede locale che deve essere inteso in senso biunivoco, che trae linfa da una continua osmosi tra le esigenze formative filtrate dalle più articolate realtà operative e l’elaborazione di contenuti e metodologie suggerite a livello centrale.
Si individua pertanto l’esigenza della realizzazione di una struttura organizzativa a livello decentrato, che possa curare sia l’aspetto della formazione iniziale che quello permanente di tutta la magistratura onoraria, deputata esclusivamente a tali compiti.
Indicazioni in tal senso sono state raccolte dall’ottava commissione durante una serie di audizioni di rappresentanti delle varie categorie di magistrati onorari, negli incontri organizzati dal CSM, nonché nel corso dedicato alla “formazione formatori”, in cui si è anche potuta operare una ricognizione delle varie iniziative decentrate aperte alla partecipazione dei magistrati onorari.
Al contempo si sono monitorati i positivi risultati derivati da esperienze pilota, nati spontaneamente, come ad esempio nel distretto di Milano, in cui un “osservatorio permanente per la formazione dei giudici di pace” come diretta emanazione del locale Consiglio Giudiziario.
Gli obiettivi che si intendono perseguire mediante la creazione di una struttura distrettuale specificamente deputata alla formazione della magistratura onoraria possono essere così sinteticamente riepilogati:
a) offrire alle varie categorie in cui si suddivide la magistratura onoraria un’offerta formativa capace di soddisfare le esigenze di una platea di utenti che richiedono, per caratteristiche inerenti alla modalità di selezione, all’origine e soprattutto alla peculiarità delle attribuzioni, una caratterizzazione specifica e diversificata;
b) strutturare un organismo di gestione della formazione con caratteristiche di innovativa compartecipazione sia di rappresentanti delle categorie destinatarie dell’offerta di formazione (idonei a contribuire concretamente all’elaborazione di programmi empiricamente funzionali alle esigenze dell’utenza), sia dell’avvocatura;
c) consentire ai Consigli Giudiziari di avvalersi del contributo essenziale ed operativo di una struttura destinata alla formazione (modulata sulla base di una proposta di composizione operata dal Consiglio giudiziario e successivamente vagliata dal Consiglio Superiore della Magistratura, v. infra) cui vengono relegate le attività di organizzazione della formazione iniziale e permanente;
d) consentire la predisposizione dei moduli firmativi e di metodologie didattiche funzionali sia alla tipologia delle attribuzioni dei magistrati onorari che alla natura dei soggetti destinatari dei processi formativi, con adeguata valorizzazione di tematiche di carattere ordinamentale e deontologiche;
e) ottimizzare il periodo di tirocinio pratico mediante la selezione mirata di figure professionali specificamente qualificate nel processo di formazione dei magistrati onorari anche mediante un loro coinvolgimento nei corsi teorico-pratici laterali e successivi al tirocinio;
f) consentire ai magistrati affidatari ed al Consiglio Giudiziario una più approfondita valutazione del periodo di tirocinio e di selezione della magistratura onoraria, in conseguenza della attività di formazione di cui al capo g);
g) sperimentare un modello di “formazione permanente obbligatoria, mediante la previsione di una cogente partecipazione alle attività organizzate dalla struttura di formazione, funzionale anche ai fini della valutazione per la conferma dell’incarico di magistrato onorario e per l’eventuale passaggio ad altra funzione onoraria;
h) determinare un raccordo collaborativi con la rete dei referenti per la formazione decentrata e con il C.S.M. cui compete il compito di ratifica delle designazioni operate dai Consigli Giudiziari, l’eventuale individuazione di criteri di formazione comune ai vari distretti e l’esame periodico di un consuntivo dell’attività svolta.
In tal senso si delibera pertanto la costituzione, presso ciascuna sede di Corte D’Appello, di una Commissione per la formazione della magistratura onoraria, quale emanazione del locale Consiglio Giudiziario e dallo stesso proposta per la nomina al CSM, con durata biennale eventualmente rinnovabile per ciascun dei suoi componenti per un altro biennio), formata da sette componenti, individuati all’interno delle varie funzioni in cui si articola la magistratura onoraria per valorizzare le specifiche professionalità, ed in cui si ritiene di dover coinvolgere anche un rappresentante dell’avvocatura, dalle cui fila provengono per larga parte i magistrati onorari, sicuramente attenta alla loro massima professionalità.
Per la composizione della Commissione verranno pertanto selezionati, a seguito di apposito interpello distrettuale diretto ad acquisire le disponibilità, sulla base di specifica esperienza (anche didattiche) nell’ambito della formazione professionale, con particolare riguardo al settore di competenza della magistratura onoraria, acquisita sulla base dell’attività professionale svolta, pubblicazioni scientifiche, partecipazioni a corsi (anche in qualità di docente), con provata capacità organizzativa, pregresso ruolo di affidatario di magistrati onorari in tirocinio:
– due magistrati (uno per il settore penale ed uno per il settore civile) operanti nel distretto con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni di funzioni giudiziarie;
– un avvocato indicato dai Consigli dell’Ordine del distretto;
– un giudice di pace (sentito il rappresentante dei giudici di pace nel Consiglio Giudiziario);
– un giudice onorario aggregato;
– un giudice onorario di tribunale;
– un vice procuratore onorario.
Il necessario raccordo della commissione con il Consiglio Giudiziario sarà assicurato mediante il collegamento costituito dal (o dai) componente (i) togati di quest’ultimo organo.
Le attività della Commissione avranno riguardo allo specifico professionale delle varie categorie di magistrati onorari, e si svilupperanno mediante la realizzazione periodica di incontri di studio (anche di supporto alle attività di tirocinio pratico) diretti all’approfondimento di temi giuridici di interesse ed attualità ed alla valorizzazione di profili deontologici, mediante coinvolgimento di rappresentanti della magistratura togata e di quella onoraria, dell’avvocatura e del mondo universitario, nonché ad un confronto sulle esperienze giurisprudenziali all’interno degli uffici.
Nella predisposizione dell’attività di formazione si indica la possibilità di prevedere anche iniziative di carattere interdistrettuale che, secondo lo schema allegato, accorpando distretti vicini poi, consentano un più ampio confronto delle rispettive esperienze:
Sardegna: (Cagliari)
Sicilia: (Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta)
Calabria: (Reggio Calabria, Catanzaro)
Puglia e Basilicata: (Bari, Lecce, Potenza)
Campania: (Napoli, Salerno)
Lazio e Umbria: (Roma, Perugina)
Abbruzzo e Molise: (L’Aquila, Campobasso)
Toscana: (Firenze)
Emilia Romagna e Marche: (Bologna, Ancona)
Piemonte e Liguria: (Torino, Genova)
Lombardia: (Milano, Brescia)
Triveneto: (Venezia, Trento, Trieste).
Per quanto riguarda le modalità organizzative della costituenda struttura di formazione, abbisognevole di un iniziale periodo di sperimentazione, si ritiene praticabile la possibilità di consentire l’utilizzazione, per le attività di organizzazione delle iniziative di studio e di consultazione dei materiali di approfondimento, dei presidi dei referenti distrettuali per la formazione decentrata, che assicureranno la loro collaborazione in materia.
Gli impegni di spesa per la attività di formazione saranno sostenuti con l’assegnazione di fondi ad ogni distretto per la formazione e l’aggiornamento professionale della magistratura onoraria, imputati al Presidente della Corte D’Appello, in misura proporzionale al numero di giudici onorari attualmente in servizio presso ciascuno distretto, per un importo complessivo per l’anno 2004 di euro 310.000,00 secondo le modalità ed i criteri di ripartizione stabiliti con specifica delibera consiliare di prossima emanazione, cui si fa rinvio.
Al contempo si segnala, non solo per le ragioni ricompresse dalla previsione di cui all’art. 116 della Costituzione, l’opportunità di giovarsi di fonti di finanziamento pubblico in ambito locale nell’ambito della potestà regionale di organizzazione della giustizia di pace, nozione che non può non ricomprendere anche l’attività di formazione.
I Consigli Giudiziari provvederanno pertanto ad un interpello tra i magistrati di ciascun distretto, mediante la comunicazione della presente circolare, diretta ad acquisire le disponibilità per il conferimento dell’incarico (biennale) di componente della Commissione per la formazione della magistratura onoraria, sulla base dei curricula degli aspiranti, tra cui selezioneranno due magistrati (uno per il settore civile ed uno per il settore penale).
Per tale attività non è previsto alcun esonero dall’ordinaria attività di ufficio, mentre ogni valutazione ai fini del conferimento di ulteriori incarichi nell’ambito della formazione è rimessa alla Nona Commissione.
Analoga diffusione della presente circolare verrà garantita all’interno dei magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunali, vice procuratori onorari) in servizio presso ciascun distretto, per acquisire analoghe disponibilità all’assunzione dell’incarico di componente nella Commissione (mediante presentazione di una domanda corredata da tutti gli elementi utili alla valutazione), che saranno valutate dal Consiglio Giudiziario per l’individuazione di quattro componenti della commissione in rappresentanza di ciascuna funzione onoraria.
Per l’individuazione del componente di matrice forense verrà richiesta specifica comunicazione ai Consigli dell’ordine dell’avvocatura del distretto.
Le risultanze dell’attività di selezione degli aspiranti dovranno essere comunicate all’ottava Commissione del Consiglio superiore della Magistratura, cui viene delegata l’attività di coordinamento delle operazioni svolte in sede decentrata, entro la data del 31 maggio 2004, successivamente alla quale viene programmata la realizzazione di un incontro nazionale diretto a delineare le linee operative dell’attività di formazione delle varie Commissioni, operative a far data dal giugno/luglio 2004.
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I giudici di pace hanno accesso gratuito al CED della cassazione
Il Consiglio dei ministri ha approvato il 14 maggio 2004 il seguente provvedimento, su proposta del ministro Castelli, per modificare il servizio offerto finora dalla banca dati del CED della Cassazione. Due gli obiettivi del Regolamento: in primo luogo facilitare la conoscenza delle leggi italiane e delle sentenze della Corte costituzionale attraverso l’accesso gratuito dei cittadini; al tempo stesso aprire alla consultazione dei Giudici di Pace e dei Giudici Onorari tutte le banche dati, anche di giurisprudenza e dottrina, per agevolare l’esercizio della funzione giurisdizionale.
Regolamento della disciplina e dell’accesso relativi al servizio di informatica giuridica
del CED della Corte di Cassazione
Art. 1 – Centro elettronico di documentazione –
1. Il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, CED, svolge un servizio pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica.
2. I dati inseriti nel CED costituiscono una banca di dati, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti alla disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 2 – Accesso gratuito al servizio –
1. L’accesso agli archivi del CED, della legislazione e dei provvedimenti della Corte Costituzionale, è gratuito, conformemente al disposto di cui all’articolo 64-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. L’accesso e la consultazione avviene secondo modalità operative stabilite dalla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, che può limitare l’utilizzazione del servizio, in funzione di particolari esigenze tecniche o organizzative, sentito il primo presidente della Corte suprema di cassazione.
Art. 3 – Registrazione utenti e dati identificativi –
1. L’accesso al servizio del CED è subordinato a registrazione, con annotazione dei dati identificativi dell’utente.
2. I dati personali, concernenti l’identificazione degli utenti e le operazioni di accesso e di consultazione degli archivi del CED sono utilizzabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, unicamente per la sicurezza del servizio, per l’accertamento di illeciti e per la determinazione dell’entità degli accessi.
3. Non può essere fatto uso dei dati personali, contenuti negli archivi, per scopi diversi da quelli del servizio del CED.
Art. 4 – Ricerche presso gli uffici giudiziari –
1. I capi degli uffici giudiziari possono ammettere coloro che esercitano professioni legali alla fruizione del servizio di informatica giuridica, fornito dal C.E.D., negli uffici giudiziari, compatibilmente con le disponibilità di personale e di mezzi.
Art. 5 – Categorie ammesse al servizio gratuitamente –
1. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: “3-bis. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.”.
Regolamento della disciplina e dell’accesso relativi al servizio di informatica giuridica
del CED della Corte di Cassazione
Relazione illustrativa
L’iniziativa normativa persegue principalmente due obiettivi: il primo è di facilitare la conoscenza delle leggi italiane e delle correlate decisioni della Corte Costituzionale, conformemente alla legge n. 150 del 2000 sull’attività d’informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni; il secondo è di fornire le informazioni giuridiche necessarie per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali ai giudici di pace ed ai giudici onorari, al pari degli altri giudici di carriera, che già fruiscono del servizio gratuitamente.
Il funzionamento e l’accesso al Centro elettronico di documentazione della Cassazione (CED) ha già una base normativa nei regolamenti emanati con D.P.R. 21 maggio 1981, n. 322, D.P.R. 28 novembre 1985, n. 759, D.M. 21 maggio 1987, n. 224, D.M. 2 novembre 1990 e D.M. 28 novembre 1995, n. 594.
Tali riferimenti normativi, stratificati nell’arco di oltre un ventennio, manifestano una certa inadeguatezza rispetto alla tecnologia attuale, pertanto, con un prossimo intervento, più ampio di quello in esame, si provvederà ad adeguare l’intera normativa alle nuove realtà.
Intanto, occorre rendere accessibile ai cittadini la consultazione della normativa in via telematica in quanto l’evoluzione della rete internet offre prospettive più favorevoli, anche in termini di costi, alla diffusione dei servizi offerti dal CED.
Si tratta di offrire gratuitamente al pubblico la consultazione di due dei dodici archivi del CED, in particolare quelli relativi agli atti normativi ed alle decisioni della Corte costituzionale, queste ultime in quanto idonee ad incidere sul corpo normativo.
In tal modo si consente la conoscenza delle norme ai cittadini, tenuti ad osservarle, con un’azione richiesta non solo da basilari regole di convivenza sociale, ma anche, sul piano normativo, dalla legge 7 giugno 2000, n.150 che, nel disciplinare le attività d’informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, ha previsto che le stesse illustrino e favoriscano la conoscenza delle norme al fine, di facilitarne l’applicazione (art. 1, comma 5, lettera A). Va in proposito sottolineato che la conoscenza dell’ordinamento giuridico tramite accesso alla banca dati del CED potrà anche avvenire nel contesto di altri progetti, anch’essi volti a mettere a disposizione dei cittadini, tramite la rete internet, i più avanzati, diffusi ed agili strumenti tecnologici per accedere alla lettura delle vigenti normative.
Nella stessa prospettiva il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, con la raccomandazione adottata il 28 febbraio 2001 [Rec (2001) 3], ha invitato a rendere disponibili le informazioni giuridiche in modalità elettronica, stabilendo in particolare che “lo Stato deve fornire il testo della legge, sia appena emanata che una volta consolidata, in formato elettronico facilmente accessibile al pubblico”, aggiungendo che “il semplice accesso ai testi della banca dati delle leggi deve essere gratuito per il singolo”.
Non si è ritenuto di condividere il suggerimento del Consiglio di Stato, relativo all’inserimento di una norma, che desse conto della compensazione di minori introiti derivanti dagli abbonamenti al servizio del CED, in quanto resteranno a pagamento i collegamenti (c.d. link) con gli altri archivi della banca dati, essenzialmente quelli di giurisprudenza che, peraltro, rappresentano il maggior valore del CED. In tal modo la conoscenza tra il vasto pubblico dei servizi del CED, attraverso la gratuità degli archivi normativi, potrà, al contrario, apportare un incremento delle utenze a pagamento.
Il regolamento consente, inoltre, la gratuità d’accesso all’intero servizio del CED, anche da postazioni ubicate all’esterno degli uffici giudiziari, ai giudici di pace ed ai giudici onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e che, al pari dei giudici di carriera, necessitano degli strumenti utili per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Più in particolare le norme del regolamento prevedono:
L’articolo 1 definisce il compito del Centro elettronico di documentazione come servizio d’informazione giuridica relativo alla conoscenza di leggi, provvedimenti giurisprudenziali e dottrina giuridica, attuato attraverso lo strumento informatico. La norma richiama la disciplina sulla tutela delle banche dati e sul diritto d’autore.
L’articolo 2 stabilisce l’accesso gratuito per gli archivi normativi del CED, nel rispetto delle modalità operative determinate dalla direzione generale per i servizi informativi automatizzati di questo Ministero, sentito il primo presidente della Corte suprema di cassazione. Nel primo comma si richiama la disciplina di cui all’articolo 64-sexiesdella legge 22 aprile 1941, n. 633 (norma aggiunta dall’articolo 4 del D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169), che stabilisce modalità e limiti del diritto d’accesso alle banche dati, senza autorizzazione da parte del titolare del diritto.
Pertanto, resta esclusa la possibilità di consultazione per scopi commerciali. II secondo comma individua a chi spetta disciplinare le modalità di accesso e di consultazione, consentendogli, altresì, la possibilità di limitare l’utilizzazione del servizio, per esigenze di carattere tecnico o organizzativo.
L’articolo 3 prevede la registrazione degli utenti e detta regole intese a tutelare la riservatezza dei dati personali, seguendo le indicazioni fornite dal Garante.
L’articolo 4 affida ai capi degli uffici la facoltà di ammettere gli esercenti le professioni legali alla consultazione della banca dati del CED attraverso i terminali esistenti presso gli uffici giudiziari, compatibilmente con le esigenze organizzative e le disponibilità dei singoli uffici.
L’articolo 5, analogamente a quanto già previsto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, prevede la fruizione gratuita del servizio, sia interna che esterna agli uffici giudiziari, da parte dei giudici di pace e dei giudici onorari.
L’intervento normativo non comporta oneri economici aggiuntivi.