Giurisprudenza

Consentita l’apertura di esercizi commerciali in area industriale – Sentenza n. 470 del 16 marzo 2012

Ente Giudicante: Giudice di Pace di Castellammare di Stabia
Procedimento: Sentenza n. 470 del 16 marzo 2012

Consentita l’apertura di esercizi commerciali in area industriale

Con la recente sentenza n. 470 del 16 marzo 2012  il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, dott. Carlo Romano, ha dichiarato la legittimità dell’apertura di esercizi commerciali nelle aree industriali.

La causa ha riguardato l’opposizione promossa avverso una sanzione amministrativa irrogata dall’ente comunale per l’apertura di un esercizio commerciale (rivendita di autoveicoli) nella ex area industriale c.d. zona A.S.I. (Consorzio Area Sviluppo Industriale).

Il giudice di pace con la sentenza qui in commento ha affermato come nella ex area industriale possano essere regolarmente autorizzate attività commerciali essendo ciò consentito in virtù del regolamento approvato con DPR 447/1998 art. 1 come novellato dal DPR 440/2000, secondo cui appunto “rientrano tra gli impianti produttivi di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione dei beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni”.

Occorre inoltre ricordare “il principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio”, quale principio generale dell’ordinamento giuridico italiano previsto dall’art. 31 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito in legge 22.12.2011 n. 214.

Commento a cura dell’avv.

Sentenza n. 470 del 16 marzo 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Il giudice di pace, avv. Carlo Romano, nell’udienza pubblica del 16/03/2012, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al R.G. n. 3079 affari contenziosi civili dell’anno 2011

Tra

M.g., nata a Ottaviano (NA) il 02/03/1970, residente in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via (…), nella qualità di titolare dell’esercizio commerciale E. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Vingiani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia al viale Europa, n. 167

OPPONENTE

Contro

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato per la carica presso la relativa Casa Comunale, alla piazza Giovanni XXIII, rappresentato e difeso dal delegato Michele Finizio, in virtù di determinazione dirigenziale n. 185 del 23/03/2009

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 18/10/2011, la ricorrente proponeva opposizione ex art. 22 e 23 legge 689/81, avverso del Comune di Castellammare di Stabia n. 72 D/2011 del 12/09/2011, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 5.169,56 per sanzione oltre euro 5,56 per spese. L’ordinanza conseguiva al verbale di violazione amministrativa n. 32 del 01/03/2011, redatto dagli agenti di Polizia Municipale del Comune di Castellammare di Stabia, con il quale veniva contestata la violazione degli artt. 7 e 22, comma 1 del D.lgv. 114/98 per presentazione di comunicazione apertura esercizio di vicinato irregolare e difforme da quella prevista per l’esercizio di vendita.

A sostegno dell’opposizione deduceva: l’omessa contestazione immediata e l’omessa motivazione al riguardo; l’intelligibilità della sottoscrizione dell’ordinanza: la tardività della notificazione; l’insussistenza della violazione. Concludeva dunque per l’annullamento dell’ordinanza, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, con condanna al pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore anticipatario.

Al deposito dell’opposizione seguiva la fissazione, con decreto del giudice, dell’udienza di comparizione delle parti per il giorno 13/01/2012. Il ricorso e il decreto venivano ritualmente notificati al Comune di Castellammare e all’opponente, a cura della cancelleria. Il Comune inviava la documentazione posta a sostegno dell’accertamento inoltre si costituiva in giudizio resistendo all’opposizione e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.

In corso di causa comparivano il procuratore dell’opponente e il delegato del Comune, veniva raccolta la prova testimoniale richiesta e, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato, pertanto merita accoglimento.

In via preliminare deve essere dichiarata l’ammissibilità dell’opposizione perché proposta tempestivamente nel rispetto del termine di 30 giorni, previsto dalla legge, decorrente dalla notifica dell’ordinanza, avvenuta in data 20/09/2011.

Nel merito, l’unico motivo rilavante ai fini dell’accoglimento è quello dell’insussistenza della violazione. Ed invero, gli artt. 7 e 22 del D.lgv. 114/98, sanzionano l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, senza la preventiva comunicazione al Comune. Orbene il Comune non contesta la mancata comunicazione dell’inizio attività ma la circostanza che tale comunicazione sia stata fatta per un’attività di produzione di beni e non per un’attività commerciale di vendita autoveicoli, accertata sul posto. La contestazione descritta attiene dunque alla violazione della destinazione d’uso dei locali e non alla mancata comunicazione dell’inizio attività. Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la divergenza tra la norma che si assume violata e il comportamento illecito descritto nel verbale, rende incerto il contenuto della contestazione, con la conseguente invalidità del verbale (Cass. Civ. 29/02/2008 n. 5605).

Tuttavia, pur volendo diversamente argomentare, e ritenere che in assenza di conformità tra denuncia e situazione effettuale, la denuncia sia priva di effetti, la violazione è da ritenersi egualmente insussistente. Ed invero, l’attività di vendita è stata accertata nell’area territoriale ASI (Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Napoli) dunque, in una zona destinata alla sola attività di produzione. Sul punto l’art. 1 D.P.R. 20/10/1998 n. 447, avente per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi nonché la loro realizzazione, ristrutturazione, ecc. è stato integrato dal comma 1 bis D.P.R. 07/12/2000 n. 440, il quale sostanzialmente equipara le attività di produzione a quelle commerciali. In applicazione di tale normativa è intervenuta la circolare 15/11/1999 n. 530971 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato dalla quale si evince che, in attuazione del D.lgv. 114/98, laddove ci fossero zone urbanistiche destinate ad insediamenti produttivi, si devono intendere per tali, non solamente quelli industriali ma anche quelli commerciali, uguagliando espressamente le due funzioni. L’assunto trova ulteriore conferma nelle risultanze istruttorie, laddove il testimone avv. D.C., all’epoca dei fatti dirigente del S. ossia dell’ufficio addetto alle pratiche inerenti le attività commerciali, ha riferito che in relazione alla zona ASI sono presenti molteplici pratiche abilitanti alle attività commerciali e non solo industriali. Il teste ha confermato infine che la normativa in vigore ossia il DPR 440/2000 e il DPR 160/2010 ha equiparato le attività commerciali a quelle industriali.

In siffatta situazione è possibile concludere che la contestazione in questione non tiene conto dell’equiparazione, per legge, delle attività produttive a quelle commerciali ai fini della relativa localizzazione e dei relativi insediamenti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, definitivamente pronunciando così provvede:

– accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza-ingiunzione del Comune di Castellammare di Stabia n. 72 D/2011 del 12/09/2011;

– condanna il Comune di Castellammare di Stabia al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 693,00 di cui euro 93,00 per spese, euro 350,00 per diritti ed euro 250,00 per onorario, oltre spese legali generali, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all’avv. Luigi Vingiani, dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Castellammare di Stabia, il 16/03/2012

Il Giudice di Pace
avv. Carlo Romano