Urto all’incrocio: chi ha la precedenza non ha sempre ragione
Il solo fatto di godere del diritto di precedenza per via della presenza di un segnale stradale di STOP non esonera l’automobilista dal rispettare l’obbligo generale di usare attenzione e prudenza nell’attraversamento di un incrocio.
Così ha deciso il Tribunale di Palermo 5° sezione civile nella sentenza n. 212 del 20 gennaio 2015 con la quale è stato rigettato integralmente l’appello avanzato da un soggetto in conseguenza di un sinistro stradale nel quale il Giudice di Pace aveva affermato la responsabilità concorrente di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro.
In particolare in primo grado era stata stabilità la responsabilità prevalente a carico del veicolo che non si era fermato allo stop (nella misura dell’85%) senza tuttavia escludersi la responsabilità concorrente del veicolo che aveva impegnato l’incrocio pur in presenza del diritto di precedenza.
Con la sentenza qui in commento si riafferma pertanto il principio di prudenza o, per meglio dire, di diligenza nella condotta di guida che deve assistere tutti i conducenti dei veicoli a prescindere dalle condizioni segnaletiche.
La circolazione dei veicoli è sempre un’attività pericolosa, anzi è l’attività pericolosa più diffusa al mondo e questo rende gli automobilisti molto sicuri di sé. Invece, quando si sale in auto, bisognerebbe ricordare che non si è mai troppo prudenti al volante.
Chiunque si metta alla guida della propria auto deve quindi essere in grado di prevenire i pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti degli altri utenti della strada, sempre che – ben inteso – tali infrazioni siano evitabili: il non aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente potrà concludersi con un concorso di colpa e con la conseguente impossibilità di ottenere tutto il risarcimento del danno derivante dal sinistro.
Tribunale Palermo, Sezione 5 civile
Sentenza 20 gennaio 2015, n. 212
Integrale
Segnaletica stradale ed obbligo di prudenza – Circolazione stradale – Segnale di stop – Ordinaria prudenza – Condizioni esistenti – Incrocio – Pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti degli altri – Mancato rispetto del segnale di arresto o di precedenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
La Dott.ssa Giulia Maisano in funzione di Giudice Unico della V Sezione Civile – Specializzata in Materia di Imprese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2342 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2013
TRA
(…) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Gi., elettivamente domiciliata in Campofelice di Roccella (PA) presso lo studio dell’Avv. Ma.La., rappresentata e difesa dall’Avv. Gi.Gr. del Foro di Catania per mandato a margine dell’atto di citazione.
Appellante
- S.P.A., (…), in persona del procuratore speciale dott. Ga. Oc., elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell’Avv. Si.Gr. che la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione in appello.
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L’appello proposto da Ex. S.r.l., cessionaria del credito vantato da Fr.Di. al risarcimento dei danni riportati dal veicolo (…) tg. (…) in dipendenza del sinistro stradale verificatosi in Palermo in data 9.4.2011, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo del 24/29 giugno 2012 – che affermata la responsabilità concorrente dei conducenti dei due veicoli coinvolti nello scontro e preso atto della liquidazione stragiudiziale già effettuata da Sa. S.p.A. ha liquidato in favore della società attrice, a titolo di danno al mezzo, l’ulteriore importo di Euro 70,00 – non è meritevole di accoglimento. Il gravame involge sia la statuizione relativa all’imputazione di responsabilità del sinistro sia la statuizione che ha selezionato ed ammesso al risarcimento solo talune delle voci di danno patrimoniale richieste.
Procedendo gradatamente, il Giudice di prime cure ha affermato la responsabilità concorrente dei conducenti dei due mezzi, attribuendo rilevanza prevalente (pari al 85%) alla condotta del veicolo antagonista rispetto a quello della cedente Fr.Di. perché non fermatosi al segnale di STOP che regolava il transito dei veicoli all’intersezione tra le vie (…) e De.Mi., ove avvenne lo scontro. Ciò in corretta applicazione del ripetuto insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale “il conducente che impegna un incrocio disciplinato dal segnale dello STOP, ancorché segnalante il suo diritto di precedenza, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida. Il medesimo, infatti, nonostante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni segnaletiche, deve usare la necessaria cautela riconducibile all’ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio.
Quanto detto, del resto, è espressione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non rispettino il segnale di arresto o di precedenza, così come previsto dagli artt. 140, 141 e 145 del C.d.S. (D.Lgs. n. 258 del 1992 (Trib. Roma, Sez. XIII, 17/12/2010)” e puntuale valorizzazione dell’efficacia probatoria del modulo CID prodotto agli atti nel quale le parti coinvolte hanno individuato i punti d’urto nella parte anteriore dei due mezzi. In relazione al quantum, il deliberato del primo giudice è meritevole di conferma là ove ha escluso la debenza di spese legali stragiudiziali, la cui necessità o, in altri termini, la cui diretta derivazione eziologica rispetto al fatto dannoso non è stata dimostrata, si da non poter essere addossata al responsabile del sinistro. Parimenti esente da censura è la statuizione di reiezione della richiesta di refusione delle spese affrontate per il noleggio di vettura sostitutiva, in merito alla quale è dunque opportuno soggiungere ancora esclusivamente che il noleggio di veicolo sostitutivo costituisce un pregiudizio ulteriore, sfornito dei connotati della diretta consequenzialità rispetto al sinistro e dell’immediatezza risarcitoria, e richiede pertanto, rigorosa allegazione e dimostrazione sia in ordine alla sua esistenza sia alla quantificazione dei costi sostenuto. Il danneggiato è in particolare gravato della dimostrazione dell’inutilizzabilità del mezzo e della stretta necessità di ottenere un’auto sostitutiva per esigenze ritenute meritevoli di protezione giuridica, cui non è possibile far fronte altrimenti, segnatamente con l’uso dei mezzi pubblici. Occorre, in altri termini che sia provata la necessità di utilizzare un’autovettura in sostituzione della propria per lo svolgimento dell’attività professionale o per esigenze particolari del richiedente, non essendo sufficiente l’affermazione della semplice utilità e consuetudine all’utilizzo dell’auto.
Congrua, ancora, è la decurtazione della voce di spesa afferente l’utilizzo di un caro attrezzi per la rimozione del veicolo dal luogo del sinistro ed in suo trasporto presso l’officina di riparazione meccanica dell’odierna appellante, giacché se è ragionevole affermare che tale importo risulti superiore a prezzi medi in ragione della distanza chilometrica che separa Palermo (luogo di verificazione del sinistro) da Catania (ove ha sede l’officina), è evidente che tale maggiorazione discende esclusivamente dalla scelta del danneggiato di avvalersi di autofficina così distante pur potendo fruire del medesimo servizio offerto da operatori nella città di Palermo, i cui effetti, ancora una volta perché non necessitati, non possono essere fatti ricadere sul responsabile del sinistro.
Infatti, rimessa ad una valutazione discrezionale esente da censura è l’opzione della mancata maggiorazione della somma liquidata (implementata della riconosciuta rivalutazione monetaria) con gli interessi legali, tenuto conto del ridottissimo importo oggetto di liquidazione aggiuntiva (Euro 67,00 + Euro 3,00 di rivalutazione monetaria) rispetto alle somme già corrisposte al danneggiato dalla compagnia di assicurazione (Euro 2.000,00) ed al limitato intervallo di tempo intercorso tra il fatto e la pronunzia di primo grado (poco più di un anno). Conclusivamente dunque l’appello deve essere respinto e, in applicazione del canone della soccombenza, le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, quinta sezione civile – Specializzata in materia di Imprese, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Maisano, definitivamente, pronunziando,
rigetta l’appello proposto da (…) S.r.l. con atto di citazione notificato a Sa. S.p.A. in data 12.2.2013 avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Palermo del 24/29 giugno 2012, che conferma; condanna Ex. S.r.l. alla rifusione in favore di Sa. S.p.A. delle spese del presente grado di giudizio, liquidate, in Euro 1.000,00 di cui Euro 125,00 per la fase di studio, Euro 125,00 per la fase introduttiva ed Euro 190,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e spese forfetarie ex D.M. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 13 comma 1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all’appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 9 dicembre 2014.
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2015.