Giurisprudenza

Smarrimento del bagaglio e rinuncia al viaggio – Sentenza n. 91 del 29 marzo 2005

Ente Giudicante: Tribunale civile di Torre Annunziata Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia
Procedimento: Sentenza n. 91 del 29 marzo 2005

SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO E RINUNCIA AL VIAGGIO

Si segnala la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in tema di risarcimento danni per vacanza rovinata determinati dall’inadempimento del vettore aereo nella consegna dei bagagli dei turisti.

Il caso sottoposto al Giudice nella fattispecie è quello relativo  all’ormai sempre più attuale problematica dello smarrimento da parte del vettore aereo dei bagagli di due turisti durante il proprio viaggio, (nel caso di specie anniversario di nozze), e della decisione degli stessi di interrompere il viaggio organizzato a causa della mancanza dei propri accessori personali e dei capi di abbigliamento.

Nella fattispecie i bagagli erano andati smarriti nel corso del primo scalo presso l’aeroporto di New York. Il Tribunale di Torre Annunziata, ha stabilito, richiamando il principio contenuto nell’art. 14 del D.Lgs.111/95, (oggi art. 93 co. 2 – Codice del Consumo) la responsabilità dell’organizzatore del viaggio in quanto l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto a rivalersi nei loro confronti. Né è stata accolta la tesi del Tour operatori diretta ad avvalersi della clausola di esonero di cui all’art. 15, della CCV, dimostrando di essersi comportata come “organizzatore diligente” nella scelta del soggetto che doveva eseguire la prestazione.

Lo stesso Giudice campano, chiarisce che non è configurabile in tale casistica la clausola di esonero dalla responsabilità che, come da prassi, l’organizzatore del viaggio richiama, (art. 17 del D.Lgs. 111/95), in quanto l’inadempimento imputabile alla compagnia aerea, “non rappresenta di certo un fatto addebitabile al terzo a carattere imprevedibile o inevitabile e non integra gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore”.

Altro elemento che viene valutato nel giudizio è l’assenza di assistenza del Tour operator nel tentativo di porre in essere ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, come prescritto dall’art. 17, comma 2, D.Lgs. 111/95.

In riferimento alla natura del viaggio acquistato da parte dei due coniugi il Tribunale di Torre annunziata ha liquidato un risarcimento di Euro 12.803,04, di cui Euro 8.000,00 a titolo di danno da vacanza rovinata.

Tale sentenza, non determina certo un parametro di valutazione assoluto, ma offre un valido parametro di valutazione, consolidando il principio secondo cui grava sull’organizzatore di viaggio e sul vettore aereo di operare con la dovuta assistenza ed informativa in favore del turista, al fine di superare eventuali problematiche verificatesi durante il viaggio.

Sentenza 91 del 29 marzo 2005

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Caparco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 41/T/2000 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservata in decisione all’udienza del 21.12.2004, con la concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per le memorie di replica e vertente

TRA

C. Antonio e E. Palma, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo C. e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia, alla Piazza Giovanni XXIII n. 5, giusta procura a margine dell’atto di citazione;

Attori

E

H.I.T. Immobiliare S.p.a., con sede legale in Parma, in Viale Mentana 150, nella qualità di società incorporante mediante fusione per incorporazione la società Chiari Sommaria (Chiariva)– Compagnia Italiana di Viaggi e Turismo, originaria convenuta;

Convenuta contumace

NONCHE’

Assicurazioni Generali S.p.a., in persona dei legali rapp.ti p.t. dott. Bruno Pierini e dott. Alessandro Calzavara, elettivamente domiciliata in Torre del Greco, alla Via V. Veneto n. 26, presso lo studio degli avv.ti Gaetano Cantucci de Magistris e Edoardo Errico che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce alla copia notificata della citazione per chiamata in causa;

Convenuta – Chiamata in causa

CONCLUSIONI

Il procuratore degli attori ha concluso per l’accoglimento della domanda, con vittoria delle spese di lite.

Il procurate della terza chiamata in causa Assicurazioni Generali s.p.a. ha concluso per il rigetto della domanda introduttiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.01.2000 nei confronti della Chiari Sommariva s.p.a. il C. Antonio e la E. Palma esponevano che in data 07.07.1999 avevano stipulato un contratto di viaggi con la predetta società attraverso l’intermediazione dell’agenzia di viaggi Malva Travel s.a.s. di Castellammare di Stabia; che il contratto in parola riguardava un tour in Canada di sette giorni, in Florida di altri sette giorni e una settimana in un villaggio turistico delle Bahamas; che il mancato recapito dei bagagli da parte della compagnia aerea Alitalia, all’eroporto di New York, li aveva costretti ad affrontare la prima parte del viaggio senza il conforto delle proprie cose con enorme disagio; che successivamente, in data 06.08.1999, a causa della persistenza della predetta situazione si vedevano costretti a comunicare la rinuncia al predetto viaggio, usufruendo pertanto solo del tour in Canada; che la vacanza, la quale avrebbe dovuto coronare il primo anniversario di nozze, risultava completamente rovinata e con essa anche le meritate ferie; che in data 27.09.1999 avevano richiesto il rimborso per la parte di viaggio non goduta, rinunciando in via bonaria al risarcimento del danno morale; che in data 03.12.1999 il tour operator comunicava a mezzo fax il rimborso la disponibilità al rimborso della somma di € 4.037,000.

Tanto esposto, il C. Antonio e la E. Palma convenivano innanzi a questo Tribunale la Chiari Sommariva s.p.a. onde fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad ottenere il rimborso della quota di viaggio non goduta, con conseguente condanna della società evocata in giudizio al pagamento della somma di £ 9.893.000, oltre al risarcimento del danno morale da liquidarsi in via equitativa.

In subordine chiedevano la condanna della società al rimborso della somma predetta, oltre agli interessi maturati e al danno da svalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio la Chiari Sommariva s.p.a. la quale in via preliminare eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Milano ove aveva sede essa convenuta, ex art. 19 c.p.c.

Nel merito deduceva che gli attori avevano omesso di dichiarare di aver smarrito i loro passaporti durante il tour in Canada e che solo grazie all’intervento presso il Consolato italiano della guida Philippe Gaudet della locale agenzia corrispondente avevano ottenuto un permesso per rientrare in Italia; che vani erano stati i tentavi per ottenere dall’Ambasciata americana un visto per fare ingresso negli Stati Uniti e continuare il loro viaggio; che di conseguenza la rinuncia al proseguimento del viaggio non era stata il frutto di una scelta operata in conseguenza dei disagi lamentati, bensì imposta dallo smarrimento dei passaporti; che, pertanto, essa convenuta era da ritenersi esente dalla responsabilità sancita dagli articoli 15 e 16 del D. Lgs. 111/95, ai sensi del successivo art. 17 il quale prevede che l’organizzatore e il venditore sono esonerati da responsabilità quando mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o da forza maggiore; che comunque doveva tenersi in conto nella eventuale imputazione della responsabilità all’organizzatore di viaggi della diligenza comunque usata dalla stesso nella scelta della persona che dovrà eseguire il servizio; che non poteva di certo dubitarsi del fatto che la scelta della Alitalia come compagnia incaricata del trasporto era stata una scelta oculata e tale da far ritenere ragionevolmente che il servizio sarebbe stato reso in condizioni affidabili; che il danno morale lamentato dall’attore era da ritenersi irrisarcibile ex art. 2059 c.c.

Esponeva, inoltre, che nel contratto di viaggio era espressamente prevista una copertura assicurativa dal viaggiatore-consumatore comprendente anche i rischi “bagaglio”; che era, pertanto, incomprensibile il motivo per cui parte attrice non aveva attivato tale polizza.

Chiedeva, comunque, di essere autorizzato a chiamare in causa le Assicurazioni Generali s.p.a. dalla quale intendeva essere manlevata e tenuta indenne per ogni condanna che per avventura sarebbe stata pronunciata ai suoi danni.

A tal uopo chiedeva inoltre di essere rimessa intermini ex art. 184 bis c.p.c., atteso la mancata costituzione nei termini di cui all’art. 167 c.p.c. era dipesa da fatti a lui non imputabili.

Concludeva per la declaratoria di incompetenza del giudice adito e nel merito per il rigetto della domanda attorea.

In caso di sua condanna chiedeva di essere tenuto indenne dalla Assicurazioni Generali s.p.a. circa le somme che la stessa sarebbe stata tenuta a corrispondere agli attori per i titoli e le ragioni dagli stessi addotte.

Con provvedimento del 27.07.2000 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Assicurazioni Generali S.p.a.

Quest’ultima di costituiva in giudizio e in via preliminare eccepiva la inammissibilità e la nullità della chiamata in causa perchè tardiva.

Nel merito eccepiva la in operatività della garanzia atteso che la stessa copriva solo la responsabilità per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzini conseguenza di un fatto accidentale, nonché le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate ai propri clienti i conseguenza di un fatto accidentale.

Ancora deduceva l’infondatezza nel merito della domanda attrice in ordine all’an e in ordine al quantum affermava in particolare la irrisarcibilità del danno morale ex art. 2059 c.c.

Con ordinanza del 15.10.2001 il Giudice dichiarava l’interruzione del giudizio a causa della avvenuta incorporazione della Chiari Sammariva s.p.a. nella H.I.T. s.p.a., così come dedotto dal procuratore della prima.

Il processo veniva riassunto ad opera degli attori e la H.I.T. Immobiliare S.p.a., alla quale il ricorso in riassunzione con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti veniva ritualmente notificato, non si costitutiva.

Espletata la attività istruttoria ritenuta ammissibile e rilevante ed acquista la documentazione pertinente all’oggetto del giudizio, la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte alla udienza del 21.12.04, con la concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità della sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano sollevata dalla convenuta Chiari Sammariva s.p.a., atteso che le stessa non è stata compiutamente articolata in riferimento a tutti i fori alternativamente concorrenti ex artt.19 e 20 c.p.c. (ex plurimis Cass. 01/313).

Sempre in limine litis va dichiarata la inammissibilità della chiamata in causa della Assicurazioni Generali s.p.a. ad opera della originaria convenuta perché irritualmente effettuata, giusta eccezione in tal senso sollevata dalla stessa società assicuratrice costituitasi in giudizio (cfr. verbale di udienza del 04.12.2000).

Ed invero, come dichiarato dalla medesima convenuta Chiari Sammariva s.p.a., la stessa non si è costituita nel rispetto del termine di cui all’art. 166 c.p.c. e ha pertanto richiesto di essere a tal uopo rimessa in termini ex art. 184 bis c.p.c.

Orbene, come sostenuto dalla più attenta dottrina processualistica e giurisprudenza di merito condivise da questo organo giudicante, la sanzione della decadenza dalla facoltà di chiamare in causa un terzo da parte del convenuto, pur non essendo espressamente prevista dall’art. 167, comma 3, c.p.c. deve ritenersi implicitamente affermata per coerenza sistematica alla stregua del richiamo operato dalla predetta norma all’art. 269 c.p.c. il quale espressamente prevede che <<il convenuto che intende chiamare in causa un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c.>>.

Dalla combinata lettura delle due disposizioni normative sopra richiamate, dunque, è giocoforza dedurre che il sistema impone che il convenuto il quale intenda chiamare in causa un terzo deve depositare la comparsa con la dichiarazione di chiamata in causa e la contestuale richiesta di differimento dell’udienza, a pena di decadenza, costituendosi tempestivamente almeno venti giorni prima della udienza di prima comparizione.

Nel caso di specie, infine, non vi è stato alcun formale provvedimento di rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c., pur volendo ritenere applicabile tale norma anche a simili ipotesi, del quale non vi è traccia in atti, rinvenendosi solo un provvedimento di autorizzazione alla chiamata pronunciato ai sensi degli artt. 269 e 163 bis c.p.c. il quale reca, tra l’altro, una data successiva (27.07.2000) a quella della prima udienza di cui all’atto di citazione (17.04.2000).

Infine, in atti non si rinviene neppure un provvedimento di differimento della prima udienza ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., sicchè la chiamata in causa della società assicuratrice non può che ritenersi in definiva inammissibile perché irritualmente posta in essere.

Nel merito la domanda spiegata in giudizio dagli attori è fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

Ed invero, risulta circostanza pacifica ed incontestata tra le parti quella secondo cui il viaggio intrapreso dai coniugi C.-E., il quale prevedeva un tour in Canada, in Florida e una settimana in un villaggio turistico alle Bahamas, oltre alcuni gironi a New York e a Woshington, il tutto per circa 26 giorni (cfr. contratto versato in atti), fu interrotto per la decisione presa dagli attori di fare rientro in Italia, dopo aver goduto del solo soggiorno in Canada.

Alla stregua della prospettazione dei fatti di causa operata dal C. e dalla E., tale decisione fu dettata dalla impossibilità di proseguire il viaggio a causa del mancato recapito agli stessi dei propri bagagli già al momento dell’atterraggio all’aeroporto di New York.

Quanto sostenuto dagli attori ha trovato pieno riscontro nelle risultanze dell’attività istruttoria espletata e della documentazione versata in atti.

Ed invero, il teste Petta Catello, legale rappresentante dell’Agenzia Viaggi Malva Travel s.a.s., intermediaria tra essi istanti e l’organizzatore Chiari Sommariva s.p.a., espressamente sostiene che gli attori già dal loro arrivo a New York risultavano sprovvisti dei loro bagagli, che la Chiariva in qualità di tour operator nulla faceva per ottenere la spedizione ed il recapito dei bagagli da parte delle compagnia aerea e che a distanza di otto giorni dall’arrivo in America tale situazione permaneva inalterata.

Gli attori hanno altresì versato in atti una missiva indirizzata dalla Chiariva s.p.a., datata 06.08.1999, con la quale comunicavano la loro rinuncia a proseguire il viaggio e la loro intenzione di rientrare in Italia a causa dell’avvenuto smarrimento dei loro bagagli.

E’ appena il caso di evidenziare, poi, che sebbene la circostanza dell’avvenuto smarrimento del passaporto da parte del C. e della E. risulti circostanza da questi ultimi non contestata, l’assunto di parte convenuta alla stregua del quale l’impossibilità alla prosecuzione del viaggio fu addebitabile a tale evenienza, a causa del diniego della Ambasciata americana della concessione di un visto per entrare negli Stati Uniti, è rimasta sul piano delle mere asserzioni e del tutto priva di riscontro probatorio.

D’altro canto è del tutto verosimile quanto sostenuto dagli attori e cioè l’estrema difficoltà di continuare il viaggio, atteso il considerevole esborso che gli stessi avrebbero dovuto sostenere per rimediare alla mancanza dei propri accessori personali e dei capi di abbigliamento, attesa anche la diversità di clima delle zone da visitare.

Tale palesandosi lo svolgimento degli accadimenti, evidente risulta la responsabilità del convenuto organizzatore del viaggio Chiari Sammariva s.p.a. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 111/95.

Ed invero, tale norma espressamente prevede che <<in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile>> e che <<l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto a rivalersi nei loro confornti>>.

Orbene, nel caso di specie risulta innegabile la responsabilità della convenuta società per il danno sofferto dagli attori in conseguenza dell’inadempimento della compagnia di volo Alitalia di cui la medesima Chiari Sammariva s.p.a. risulta essersi avvalsa per l’esecuzione della prestazione di trasporto compresa nel “pacchetto viaggio”.

Per mera completezza è appena il caso di evidenziare, poi, come la stessa convenuta non possa avvalersi della clausola di esonero di cui all’art. 15, comma 2, della legge 1084/77 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), dimostrando di essersi comportata come “organizzatore diligente” nella scelta del soggetto che doveva eseguire la prestazione.

Ed invero, sebbene il D.Lgs. 111/95 non abbia abrogato la predetta Legge 1084/77, è pur vero che le disposizioni di quest’ultimo provvedimento normativo debbono ritenersi applicabili in quanto non incompatibili con le norme dettate dal legislatore del 1995.

Orbene, dal confronto tra le due disposizione citate emerge con tutta evidenza come l’art. 14 del D.Lgs. 111/95 esprima un criterio più rigido di imputazione della responsabilità all’organizzatore rispetto a quanto previsto dall’art. 15 della Legge 1084/77.

L’art. 14 cit., infatti, oltre a non riproporre la clausola di esonero dalla responsabilità di cui all’art. 15, comma 2, della legge del 1977, espressamente prevede che l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore.

Nel caso di specie, infine, non risulta neppure applicabile per l’organizzatore la clausola di esonero dalla responsabilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 111/95, atteso che l’inadempimento imputabile ad Alitalia non rappresenta di certo un fatto addebitabile al terzo a carattere imprevedibile o inevitabile e non integra gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore.

A tutto concedere, poi, nessuna prova è stata offerta dalla convenuta in ordine alla circostanza di aver apprestato con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, come allo stesso organizzatore imposto dall’art. 17, comma 2, D.Lgs. 111/95.

Al contrario, invece, parte attrice ha dato prova del fatto che la Chiariva, in qualità di tour operator, nulla ha fatto per ottenere la spedizione ed il recapito dei bagagli da parte della compagnia aerea, nonostante gli stessi <<fossero stati individuati presso un aeroporto non specificato>> (cfr. deposizione teste Petta).

In virtù di tutte le considerazioni che precedono, dunque, il convenuto organizzatore va condannato in primo al risarcimento del danno patrimoniale subito dagli attori e consistente senza dubbio nella differenza tra le prestazioni di cui gli stessi hanno usufruito e quelle non godute.

Nessun esborso ulteriore è stato, poi, dedotto e documentato dagli attori.

Sebbene non sia stata data precisa dimostrazione dell’ammontare del predetto danno (risultando la somma di £ 9.893.000 indicata dai medesimi attori in maniera in verità del tutto apodittica), a parere di questo Giudice sussistono nel caso di specie elementi sufficienti per addivenire ad una liquidazione dello stesso in via equitativa, ex art. 1226 c.c.

Ed invero, dal contratto versato in atti dai medesimi attori emerge che gli stessi hanno sostenuto un complessivo esborso di £ 17.153.200 (£ 18.056.000, meno 5% di sconto).

Tenendo conto del fatto che il viaggio prevedeva un tour in Canada, un tour in Florida e una settimana alle isole Bahamas e del fatto che gli stessi C. ed E., in conseguenza della vicende per cui è causa, hanno goduto del solo periodo in Canada e, infine, del costo del viaggio di andata e di ritorno (non essendo stata documentata l’avvenuta effettuazione di quest’ultimo a proprie spese), ritiene questo Giudice che il valore delle prestazioni non godute può congruamente stimarsi in £ 9.300.000 (pari ad € 4.803,04), sulla base di una media ponderata dei costi relativi alle tre predette fasi del viaggio.

Spetta altresì agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale tradizionalmente definito quale danno “da vacanza rovinata” consiste nel pregiudizio rappresentato dal disagio e dalla afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative (ex plurimis Trib. Milano, 9 febbario 2004, 4217), vedendo così definitivamente compromesse la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna, e al miglioramento delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa.

Ed invero, il danno non patrimoniale conseguente all’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito non è soggetto ai fini della sua risarcibilità al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualifica del fatto illecito come reato, giacchè il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della “carta fondamentale”, ove si consideri che il riconoscimento da parte del legislatore costituente dei diritti inviolabili della persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela e in tal modo configura senza dubbio un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (Cass. 03/8827).

Tale danno è sicuramente suscettibile di valutazione equitativa.

Orbene, in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, quali i disagi sicuramente subiti dagli attori per la mancanza di vestiti ed effetti personali e per la necessità di doverseli comunque procurare, lo stress subito per la effettuazione delle ricerche necessarie al recupero dei propri bagagli e la definitiva delusione di vedersi comunque costretti a rinunciare al programmato viaggio, ritiene questo Giudice che il danno de quo ben possa essere congruamente determinato in via equitativa in € 8.000,00.

Le somme predette, riconosciute a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, vanno considerate come liquidate in via equitativa all’attualità.

Sulle stesse, devalutate al momento della costituzione in mora (06.08.1999), vanno riconosciuti gli interessi nella misura legale, sulle medesime somme rivalutate di anno in anno, dalla predetta data sino alla data del presente provvedimento, calcolati per € 1.827,11.

Vanno poi corrisposti gli interessi nella misura legale da quest’ultima data sino al soddisfo.

In ordine alla regolamentazione delle spese, in ordine al rapporto processuale tra gli attori e la H.I.T. Immobiliare s.p.a., per rigore di soccombenza quest’ultima va condannata al pagamento delle stesse in favore del C. Antonio e della E. Palma.

In ordine al rapporto processuale tra la odierna convenuta e la terza chiamata in causa Assicurazioni Generali s.p.a.,a parere di questo Giudice sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal C. Antonio e dalla E. Palma nei confronti della H.I.T. Immobiliare s.p.a., in persona del legale rappresentate p.t., nella qualità di società incorporante per fusione la originaria convenuta Chiari Sommariva S.p.a., nonché sulla domanda di garanzia spiegata da quest’ultima nei confronti della Assicurazioni Generali S.p.a., così provvede:

– accoglie la domanda spiegata in giudizio dal C. Antonio e dalla E. Palma e per l’effetto condanna la H.I.T. Immobiliare s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in loro favore della somma di € 14.630,15, oltre interessi nella misura legale sulla somma di € 12.804,04 dalla data della presente decisione sino al soddisfo;

– dichiara l’inammissibilità della domanda di garanzia spiegata in giudizio dalla originaria convenuta nei confronti della Assicurazioni Generali S.p.a.;

– condanna la H.I.T. Immobiliare s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che complessivamente liquida in € 3.690,00 di cui € 2.172,00 per onorari, € 1.418,00 per diritti ed € 100,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 12,50% come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;

– dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite afferenti al rapporto processuale tra la originaria convenuta Chiari Sammariva s.p.a. e la Assicurazioni Generali s.p.a.

Castellammare di Stabia, 29.03.2005

Il Giudice
dott. Giovanni Caparco