Se il cane scappa di casa e provoca danni paga il padrone
Nel caso in cui il cane sia sparito di casa, forse vi toccherà fare i conti con richieste di risarcimento dei danni.
Proprio questa ipotesi si è configurata in un caso sottoposto all’attenzione del Giudice di Pace di Rovigo, risoltosi con la sentenza 100/2016 emanata lo scorso 2 maggio.
A presentare ricorso è stato un automobilista che, procedendo su un tratto autostradale, veniva coinvolto in un incidente per essersi trovato improvvisamente un cane davanti al proprio veicolo.
I convenuti, chiamati in causa sono stati sia il proprietario del cane (identificato attraverso il microchip) che il gestore dell’autostrada.
Il proprietario dell’animale ha cercato di attenuare il suo profilo di responsabilità derivante dalla custodia, ma a peggiorare la situazione ha contribuito l’ammissione resa alla polizia che l’animale non fosse nuovo a fughe, dal momento che era già scappato diverse volte in passato. Tale evenienza non ha operato a favore del proprietario integrando in pieno la responsabilità oggettiva richiamata dall’articolo 2052 del codice civile.
Il gestore dell’infrastruttura stradale, dal canto suo, per cercare esimenti di responsabilità ha affermato che il tratto stradale dove è avvenuto l’incidente era sottoposto ad un’efficiente manutenzione 24 ore su 24. A smentire tale versione sono state tuttavia alcune fotografie presentate al processo dal proprietario dell’autoveicolo, prontamente scattate dopo l’incidente.
Tale documentazione ha palesato in maniera evidente che la recinzione in corrispondenza del tratto stradale dove è avvenuto l’incidente è deformata. Nello specifico è piegata in basso e coperta da vegetazione, sintomo ulteriore di una scarsa manutenzione.
Queste condizioni hanno permesso al cane di infiltrarsi agevolmente nel tratto stradale e quindi hanno avuto un peso nell’incidente prodottosi.
Il Giudice di Pace di Rovigo ha così condannato sia il proprietario del cane che il gestore dell’infrastruttura stradale a risarcire i danni e a pagare le spese processuali.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROVIGO
Sent. N. 100/16
- GEN. N. 532/15
CRON. N. 713/16
REP. N. 82/16
Il Giudice di Pace di Rovigo, in persona dell’avv. Marco Bresciani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo il 12.03.2015 e segnata al numero 532/2015 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 21.01.2015 da SCARPA SCHOOS ROBERTO nato a Venezia l’1.07.1956 ed ivi residente in via Verdi 133 rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Caldera del foro di Venezia e dall’avv. Luisa Cipollone presso il cui studio in Rovigo P.zza Merlin 10 ha eletto domicilio come da procura a margine della citazione notificata
attore
CONTRO
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. corrente in Roma via Bergamini 50 in persona del legale rappresentante pt rappresentato e difeso dall’avv. Ugo Chiarato presso il cui studio in Rovigo via Cavour 10 ha eletto domicilio giusta procura in calce alla citazione notificata
convenuta
NONCHÉ CONTRO
ROSSI CLAUDIA residente in Costa di Rovigo via Marconi 164/27
convenuta contumace
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza di discussione del 13.01.2016.
Conclusioni dell’attore nel merito come formulate in atto di citazione: “accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 vel ex art. 2043 c.c. di Autostrade per l’Italia S.p.A. ovvero, in via alternativa/cumulativa, ex art. 2052 c.c. di Claudia Rossi nella causazione del sinistro di cui in narrativa, condannarsi i convenuti, ricorrendone i presupposti in via solidale, al risarcimento del danno patrimoniale – sub specie emergente e da fermo tecnico- sofferto da Roberto Scarpa Schoos in conseguenza del sinistro de quo nella misura che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo. Contenersi la condanna nei limiti di competenza per valore del Giudice adito. – Con spese di causa anche forfettarie ex art. 5 D.M. 55/2014 e compenso professionale rifusi con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli scriventi che dichiarano di aver anticipato le spese. – Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
Conclusioni della convenuta nel merito come formulate in comparsa di costituzione e risposta: “1) Respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, nell’an e nel quantum debeatur; 2) Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio oltre spese generali e accessori e come per legge”.
La convenuta Rossi Claudia pur ritualmente notificata non si è costituita in giudizio venendo per l’effetto dichiarata contumace all’udienza del 23.03.2015.
FATTO E DIRITTO
In base al nuovo articolo 132 cpc (legge 69/2009) la sentenza non deve più contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo. È sufficiente la breve indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda attorea dev’essere accolta in base alle allegazioni istruttorie che nuocciono ai convenuti.
Assume l’attore di avere subito danni materiali alla propria autovettura nel mentre si trovava a percorrere il tratto autostradale dell’A13 direzione Padova in seguito alla collisione con un cane meticcio poi risultato di proprietà della convenuta contumace in base a quanto contenuto nel chip identificativo dell’animale.
Egli quindi invocava tutela ex art. 2051 c.c. ovvero in subordine ex art. 2043 c.c. in capo all’ente gestore dell’autostrada per la carente manutenzione del tratto di strada percorso ove egli documentava, con materiale fotografico più che eloquente, il grave stato di abbandono della rete di protezione viaria in cui si rinveniva un varco attraverso il quale l’animale si era verosimilmente infilato accedendo all’area autostradale.
Egli deduceva inoltre la responsabilità ex art. 2052 c.c. della proprietaria del cane in via solidale.
Di qui la richiesta risarcitoria come formulata nei confronti di entrambe le parti convenute e quantificata in € 4.442,43 pari ai costi di ripristino e di recupero del mezzo oltre al danno da fermo tecnico lasciato alla valutazione equitativa del Giudice: il tutto nei limiti ex art. 7 c.p.c..
La società convenuta reagisce contestando la domanda e rilevando a tal fine l’assenza di responsabilità a fronte sia delle risultanze del rapporto di incidente n. 2816 del 20.10.2013 di Autostrade per l’Italia (doc. 2 fase, convenuta) che del rapporto del sinistro redatto dalla Polizia Stradale di Altedo (doc. 2 fase, attoreo): documenti in cui si attesta, nel primo, l’integrità della recinzione nel punto del sinistro, e nel secondo, l’assenza di qualsivoglia rilievo a carico della società Autostrade.
Le successive prove orali hanno permesso di chiarire che entrambi i rapporti citati venivano redatti in assenza di verifiche concrete sul luogo del sinistro.
Ed infatti con riferimento al prontuario del sinistro compilato dalla Polizia Stradale, il teste Ballan Wilmer escusso all’udienza del 14.10.2015 ha precisato che l’attore si presentava presso la sottosezione della Polizia Stradale del casello autostradale di Rovigo per denunciare il fatto e far vedere i danni materiali riportati dalla propria vettura; il teste riferiva dunque di essersi limitato a recepire il suo racconto senza alcuna verifica in loco sullo stato manutentivo della recinzione.
Con riferimento al secondo documento, il teste Nardozza Maurizio solo confermava di non essere intervenuto personalmente in loco essendo questo compito riservato al personale della viabilità dislocato ogni 30 km e che percorre il tratto di competenza “24 ore al giorno per verificare e sistemare il tutto”.
Tale affermazione stride clamorosamente con la documentazione fotografica versata in atti dall’attore (cfr. doc. 3 fase, attoreo) ove risultano evidenti le pessime condizioni della rete esistente invero rotta e piegata verso il basso con un’evidente apertura: recinzione peraltro ricoperta da vegetazione incolta che mal depone a favore della convenuta il cui funzionario ha affermato in udienza la presenza quotidiana per tutto l’arco delle 24 ore di personale addetto alla manutenzione del tratto di strada assegnato.
Manutenzione evidentemente sommaria e superficiale se non addirittura inesistente quantomeno nel tratto autostradale rappresentato dalle fotografie versate in atti che sviliscono in ogni dove quanto riportato nel rapporto di incidente n. 2816 di Autostrade per l’Italia (cfr. doc. 2 fasc. convenuta).
Insegna la SC che: “La disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a foro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell’interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione – in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova – di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del “neminem laedere”, di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa.” (Cass. 2.02.2007 n. 2308).
Orbene, nel caso di specie la società convenuta, al di là di una generica difesa di stile, non ha provato nulla che potesse far rientrare l’evento nel caso fortuito ed anzi: l’asserita manutenzione quotidiana stride clamorosamente con la documentazione fotografica versata in atti che, come dettò, palesa lo stato di incuria e di abbandono del tratto autostradale ivi ripreso.
E nemmeno vi è prova dell’asserito concorso colposo dell’attore: tesi difensiva inserita in diritto ma non coltivata in fatto non avendo la convenuta nemmeno articolato istanze istruttorie sul punto.
Legittima dunque la pretesa risarcitoria per come avanzata nei confronti dell’ente gestore odierno convenuto.
Ed altresì legittima è la richiesta nei confronti della contumace Rossi Claudia nemmeno presentatasi per rendere l’interpello come richiesto e disposto per l’udienza del 14.10.2015.
Sul punto basta richiamare il consolidato principio affermato dalla SC secondo il quale: “Del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l’uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l’animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto (Cass. 28.07.2014 n. 17091).
E ciò a prescindere dal fatto che nel caso specifico non pare invocabile il caso fortuito se solo sì considera che la proprietaria, sentita il 7.11.2013 presso la Polizia Stradale di Rovigo, nel ribadire la proprietà sull’animale, anche affermava che il cane era già altre volte fuggito dalla propria abitazione con ciò evidentemente ammettendo l’inadeguatezza delle misure adottate per evitare simili fughe.
Ed allora, accertata e dichiarata, per quanto suesposto, la solidale responsabilità dei convenuti per l’evento verificatosi ai danni dell’attore in data 20.10.2013, la domanda va accolta anche sotto il profilo del quantum essendoci prova sia degli esborsi sostenuti per il recupero autostradale ed il successivo trasporto che per il ripristino dell’autovettura rimasta pesantemente danneggiata.
Non v’è motivo alcuno, dunque, di non riconoscere per l’intero l’esborso per come documentato oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì dell’esborso al saldo.
Con riferimento, poi, all’invocato risarcimento dell’ulteriore danno da fermo tecnico, il giudicante ritiene condivisibile la tesi attorea al riguardo, cioè a dire, la corretta risarcibilità del danno in tal senso anche solo considerato in termini di “fastidio” per non avere avuto, l’attore, la libera disponibilità della propria autovettura per fatto e colpa altrui.
Somma che in assenza di prova in merito a particolari esigenze professionali o simili, ed in difetto di prova in ordine ai giorni di effettivo inutilizzo, appare equo stimare in € 100,00.
La somma complessiva risarcibile, per l’effetto, ammonta ad Euro 4.542,43: somma sulla quale andranno calcolati sia gli interessi legali dalla data dell’esborso al saldo che la rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nei valori medi delle quattro fasi ex DM 55/14 di applicazione retroattiva oltre alle spese documentate con distrazione a favore del proc. attoreo dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
il Giudice di Pace di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Scarpa Schoos Roberto nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.A. + 1, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità ex combinato disposto artt. 2051 e 2052 c.c. in capo agli odierni convenuti li condanna, in via solidale, al pagamento in favore dell’attore della complessiva somma di € 4.542,43 oltre interessi legali e rivalutazione dal dì dell’esborso al saldo effettivo.
Condanna gli stesi convenuti in solido a rimborsare all’attore le spese del presente giudizio che liquida in € 1.205,00 per compensi di avvocato ex DM 55/14 oltre spese generali ed accessori ed € 196,21 per spese documentate con distrazione a favore del proc. attoreo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Rovigo il 27 gennaio 2016
Depositato in cancelleria l’1 marzo 2016