Sottrarre rifiuti dalla piazzola ecologica è furto aggravato
Il Tribunale di Udine con la sentenza n. 350 del 23 febbraio 2016 ha stabilito che impossessarsi dei beni custoditi nella piazzola ecologica integra il reato di furto.
Nella fattispecie un uomo è stato condannato per aver rubato due televisori abbandonati ed ammassati per lo smaltimento.
Ritengono i Giudici che i beni, anche se dismessi, conservano comunque un valore economico e che il furto sia aggravato in quanto il luogo adibito alla raccolta di rifiuti è stabilimento pubblico.
La piazzola ecologica, seppur gestita da privati, rientra infatti nella nozione di stabilimento pubblico. Pertanto, al furto avvenuto all’interno della stessa, va applicata l’aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici ex art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
E proprio l’applicazione dell’aggravante che, determinando il superamento della soglia edittale massima, ha escluso l’applicabilità della non punibilità del fatto.
Va ricordato inoltre che, a termini di diritto, anche chi si appropria di beni abbandonati nei cassonetti commette un reato, perché il bene, nel momento in cui viene gettato nel cassonetto, diventa di proprietà comunale.
E non mancano i Comuni che hanno emanato regolamenti di polizia urbana o provvedimenti ad hoc che prevedono sanzioni amministrative nei confronti dei “rovistatori”, come se chi va a cercare nei rifiuti abbia poi la capacità economica di pagare la relativa, spesso salata, sanzione….
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giulia Pussini, all’udienza del 10 febbraio 2016 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento a carico di:
Vo.Ge. nato (…)
– libero assente –
IMPUTATO
delitto di cui agli artt. 624 – 625 n. 7 c.p., perché, al fine di trame profitto, si impossessava di due televisori usati “MI.” di colore grigio, dopo averli sottratti all’interno della eco piazzola di proprietà del Comune di Udine e gestita da NE. S.p.A. sita in Udine via (…); con l’aggravante di avere commesso il fatto su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici; In Udine il 1.9.2013.
Con l’intervento del pubblico ministero dott.ssa D’A. con delega e del difensore di ufficio avv.to An.Di. del Foro di Udine
FATTO E DIRITTO
Con decreto di citazione del PM di data 21.10.2014 Vo.Ge. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato ascritto in epigrafe.
Alla scorsa udienza, dichiarata l’assenza dell’imputato, su accordo delle parti venivano acquisite l’annotazione di PG di data 1.09.2013 e il verbale di sit rese in pari data da Ba.La..
All’odierna udienza, udite le conclusioni rispettivamente rappresentate dalle Parti, il Giudice pronunciava sentenza dando lettura di separato dispositivo.
L’istruttoria dibattimentale ha consentito di ricostruire i fatti come segue.
In data 1.09.2013 Ba.La. si recava presso la Pi.Ec. di via (…), a Udine, per lasciarvi dei rifiuti. Al suo arrivo, alle ore 7.10 circa, trovava il cancello chiuso nonostante l’apertura prevista alle ore 7.
Da fuori scorgeva delle persone che armeggiavano tra i rifiuti e ipotizzando che si trattasse di personale addetto alla struttura si sporgeva sul cancello per richiamarne l’attenzione. In particolare, si faceva notare da un uomo – che riferiva di non essere in grado di riconoscere – al quale chiedeva di aprire il cancello, che in risposta si dileguava.
Insospettitosi, il Ba. chiedeva di contattare le forze dell’ordine a De.Ri., appena giunta all’ingresso della Pi.Ec., e faceva un giro nei dintorni a bordo della propria auto, alla ricerca delle persone appena viste.
Giunto al vicino Piazzale (…), il Ba. notava due uomini che trasportavano un televisore, di cui uno vestito con una maglia a righe bianche e blu orizzontali.
A quel punto il Ba. tornava all’ingresso della Pi.Ec. in attesa dell’intervento degli operanti, che giungevano poco dopo e si recavano al Piazzale dell’Agricoltura accompagnati dallo stesso Ba.
In loco gli operanti notavano un uomo vestito con maglia a righe orizzontali che teneva tra le mani un televisore vecchio tipo, di medie dimensioni, che Ba. – a bordo della volante – riconosceva come l’uomo visto poco prima.
Alla vista degli operanti il predetto, che era l’unica persona presente, cercava di nascondersi dietro a un veicolo in sosta ma veniva individuato, sottoposto a perquisizione estesa al furgone (…) con targa rumena a questo in uso, e infine identificato come l’odierno imputato mediante carta di identità.
La perquisizione consentiva di individuare due televisori vecchio modello, marca Mi., in plastica, delle dimensioni di 36,5 x 34 cm l’uno, con telecomando. In particolare, uno dei televisori era tra le mani del Vo. mentre l’altro era poggiato a terra di fianco al suo veicolo, in prossimità del lato passeggero.
Successivamente gli operanti visionavano i filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza all’interno della Pi.Ec. e ne estrapolavano i fotogrammi più significativi.
Le immagini, acquisite al fascicolo del dibattimento, attestano la presenza di più persone entro l’area tra le 6.30 e le 7.11 del 1.09.2013.
Per quanto qui rileva, va evidenziato che in un fotogramma si vede chiaramente un uomo con capelli scuri corti e maglia a righe orizzontali, in tutto somigliante al prevenuto (cfr. foto cartellino identificativo), armeggiare tra la catasta di televisori (ore 06.32). Nel fotogramma successivo (ore 06.33) l’imputato non è inquadrato e risulta mancante uno dei televisori precedentemente visibile in cima alla catasta.
Successivamente la stessa persona viene immortalata mentre si avvicina alla stessa catasta e poi si allontana portando tra le mani un televisore di medie dimensioni (ore 7.08).
Nel fotogramma delle ore 7.11 si vede chiaramente una persona che dall’esterno si sporge sul cancello di ingresso della Pi.Ec., come dichiarato da Ba.
Alla luce delle risultanze dibattimentali deve ritenersi provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di Vo. in ordine al reato ascritto.
Dalle immagini estrapolate dai filmati della video sorveglianza si vede un uomo riconducibile all’imputato per fisionomia, taglio di capelli e tipologia della maglia indossata, che armeggia tra i vecchi televisori in due momenti diversi.
Nel primo caso, il prevenuto viene immortalato mentre protende le mani verso la catasta e nel fotogramma successivo, un minuto dopo, si nota la mancanza di uno dei televisori prima ben visibile, evidentemente appena prelevato dal Vo. Dopo mezzora circa, l’odierno imputato risulta essersi avvicinato alla stessa catasta, allontanandosi subito dopo tenendo tra le mani un televisore.
Di seguito, l’odierno imputato è stato trovato in possesso di due televisori vecchio modello nelle vicinanze della Pi.Ec., ove aveva parcheggiato il proprio veicolo.
Per tutto quanto detto può ritenersi provato che Vo. si sia introdotto nella Pi.Ec. e lì abbia prelevato due televisori di cui ha conseguito almeno temporaneamente l’autonoma disponibilità. I beni sottratti, pur essendo dismessi, conservano un valore economico ed è pertanto innegabile il fine di profitto.
La condotta posta in essere dal prevenuto, prima descritta, integra gli estremi del reato di furto (art. 624 c.p.), pienamente configurato nelle sue componenti oggettive e soggettive.
Sussiste la contestata aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., essendo stati sottratti beni esistenti in uno stabilimento pubblico.
Al proposito va evidenziato che il fatto è stato commesso in una Pi.Ec. destinata alla raccolta o allo stoccaggio dei rifiuti, che deve ritenersi “stabilimento pubblico” anche qualora gestita da privati, atteso che trattasi di attività di pubblico interesse per i rilevanti interessi ambientali coinvolti, riguardanti il decoro urbano, la salute pubblica e l’economia (Cass. Sez. 5, n. 42822 del 27/06/2014 – dep. 13/10/2014, P.G. inproc. So., Rv. 260101).
Non sussistono i presupposti per l’applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., la cui operatività è impedita dal superamento della soglia edittale massima determinato dalla circostanza aggravante contestata, che per quanto già detto non può essere esclusa (art. 131 bis comma 4 c.p.).
Ad ogni modo, il fatto pare meritevole di una sanzione edittale contenuta nei minimi.
Al riguardo merita di essere valorizzato lo scarso valore economico dei beni sottratti, trattandosi di modelli obsoleti, e tale circostanza, in uno con l’assenza di precedenti condanne risultante da casellario, consente di riconoscere in favore del prevenuto le circostanze attenuanti generiche.
Per meglio adeguare la pena al fatto, le circostanze di cui all’art. 62 bis c.p. possono ritenersi prevalenti sulla contestata aggravante.
Pertanto, considerati gli indici di cui all’art. 133 c.p., si stima equa una pena finale pari a mesi 4 di reclusione ed Euro 120,00 di multa così determinata: p.b. mesi 6 di reclusione ed Euro 160,00 di multa, ridotta ai sensi dell’art. 62 bis c.p. a mesi 4 di reclusione ed Euro 120 di multa.
La riscontrata incensuratezza consente di formulare una prognosi positiva circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte del Vo. e pertanto gli si concede, sotto le comminatorie di legge, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Alla pronuncia di penale responsabilità segue, di diritto, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
Motivazione riservata in giorni 30 ex art. 544, comma 3 c.p.p.
P.Q.M.
Il Giudice, visti gli art. 533, 535 c.p.p.
DICHIARA
VO.GE. colpevole del reato a lui ascritto e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo
CONDANNA
alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 120,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
CONCEDE
all’imputato i doppi benefici di legge;
Visto l’art. 544 comma 3 c.p.p.
ASSEGNA
termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Udine il 10 febbraio 2016.
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2016.