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Disservizi con acqua potabile: il gestore dell’acquedotto deve risarcire

In caso di disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile, anche se dovuti all’inquinamento prodotto da insediamenti industriali, il risarcimento dei danni patiti dai cittadini che rimangono ‘a secco’ lo deve pagare il gestore dell’acquedotto che si è impegnato alla somministrazione dell’acqua nel contratto di servizio e che deve ricorrere a fonti di approvvigionamento alternative rispetto a quelle usuali, dichiarate fuori legge, senza aspettare che chi ha inquinato appronti misure per affrontare l’emergenza.

Lo sottolinea la Cassazione – sentenza n. 2182 del 4 febbraio 2016 della Prima sezione civile – affrontando un tema che tocca migliaia di cittadini che, in varie regioni non possono contare su un flusso idrico costante e di buona qualità.

Con questo verdetto, la Cassazione ha confermato la condanna a carico della Eas, ‘Ente acquedotti siciliani in liquidazione’, ex gestore della reta idrica di Gela, a pagare 853 euro di risarcimento danni in favore di un utente per i disservizi patiti nel suo ristorante “nel periodo in cui il Comune di Gela aveva ordinato ai cittadini di astenersi dall’uso potabile dell’acqua in quanto i parametri chimici e i caratteri organolettici erano difformi da quelli previsti dalla legge”.

A seguito del divieto imposto dal Comune di bere l’acqua del rubinetto perché non adatta al consumo umano, l’utente si vedeva pertanto costretto ad acquistare per conto proprio acqua potabile, pur pagando il servizio in bolletta.

L’ex gestore dell’acquedotto sosteneva che la colpa del disservizio non era sua ma era derivata dall’attività del polo petrolchimico di Gela.

I supremi giudici hanno tuttavia replicato che la sentenza del tribunale è “meritevole di conferma per aver posto in evidenza, da un lato, l’estraneità della raffineria al contratto di somministrazione e, dall’altro, per aver correttamente richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 1218 del codice civile, il debitore, in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile, non può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione dovuta o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all’esatto adempimento”.

In sostanza, se la fonte da cui si approvvigiona la società non è potabile, l’ente deve rivolgersi ad altre fonti per poter pretendere il pagamento dall’utente, altrimenti deve restituire quanto incassato e risarcire i danni subiti.

Si tratta di una sentenza importante che potrebbe creare un precedente in tema di risarcimenti per il mancato approvvigionamento di acqua potabile. Una situazione che potrebbe riguardare diversi comuni italiani, visti i vari disservizi e i problemi avuti per la presenza anche di arsenico e amianto negli acquedotti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto: Contratto di somministrazione. Inadempimento. Art. 1218 c.c.
Cron. 2182
Rep. 30
Reg. G. 24732/2008
Ud. 13.10.2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Salvatore SALVAGO – Presidente

Dott. M. Cristina GIANCOLA – Consigliere

Dott. Pietro CAMPANILE– Consigliere rel.

Dott. M. Giovanna SAMBITO – Consigliere

Dott. Guido MERCOLINO – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EAS – ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE elettivamente domiciliato in Roma (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso – C.F. (OMISSIS)

– ricorrente –

Contro

AURORA S.R.L. – PARDO ROCCO elettivamente, domiciliati in Roma, via San Godenzo, n. 59, nello studio dell’avv. C. Lucio GRECO, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso – C.F. (OMISSIS)

– controricorrenti –

nonché contro

RAFFINERIA DI GELA S.P.A. elettivamente domiciliata in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso – C.F. (OMISSIS)

– controricorrente –

nonché contro

COMUNE DI GELA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso

– controricorrente –

nonché sul ricorso proposto in via incidentale da:

AURORA S.R.L. – PARDO ROCCO

come sopra rappresentati

ricorrenti in via incidentale

contro

EAS – ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE

come sopra rappresentato

controricorrente a ricorso incidentale

e nei confronti di

RAFFINERIA DI GELA S.P.A.

COMUNE DI GELA

intimati

avverso la sentenza del Tribunale di Gela, n. 307, depositata in data 11 luglio 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2015 dal Consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il ricorrente principale l’avv. (OMISSIS);

sentito per la S.p.a (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS), munito di delega;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

1 – Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Gela ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Ente Acquedotti Siciliani (d’ora in avanti, per brevità, EAS) nei confronti della S.r.l. Aurora e di Giuseppe Pardo, nonché della Raffineria di Gela S.p.a. e del Comune di Gela, avverso la sentenza resa inter parte dal Giudice di pace di Gela in data 8 settembre 2004, con la quale l’appellante Eas era stata condannata al pagamento della somma di euro 853,00, a titolo di risarcimento del danno correlato alla mancata fornitura di acqua potabile nel periodo in cui il Comune di Gela aveva ordinato alla cittadinanza di astenersi dall’uso potabile dell’acqua, in quanto i parametri chimici e i caratteri organolettici erano difformi da quelli previsti dalla legge.

1.1 – Il Tribunale, disattesa l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata da Eas, ha escluso la ricorrenza di un litisconsorzio necessario con la Raffineria di Gela S.p.a. e con il Comune di Gela, ritenendo corretta l’estromissione disposta dal Giudice di pace.

1.2 – Rilevata, poi, l’inammissibilità della domanda proposta dall’appellante per la prima volta in appello nei confronti del Comune, il Tribunale ha escluso la fondatezza dell’eccezione della società convenuta circa la non imputabilità dell’inadempimento delle prestazioni del contratto di somministrazione, non essendo a tal fine rilevante l’attività della Raffineria di Gela; ha ritenuto adeguatamente dimostrata la sussistenza del danno, anche sotto il profilo del nesso di causalità, confermando, sulla base di criteri di ragionevolezza e di equità, la liquidazione del danno operata dal giudice di pace.

1.3 – E’ stato altresì rigettato l’appello proposto in via incidentale dal Pardo e dalla S.r.l. Aurora, fondato su una delibera del CIP (n. 26 del 1975), affermandosi che la relativa domanda non era sorretta da un adeguato supporto probatorio.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione EAS propone ricorso, affidato a otto motivi. Resistono con controricorso la Raffineria di Gela, che ha depositato memoria, il Comune di Gela, nonché la S.r.l. Aurora ed il Pardo, che propongono ricorso incidentale, con unico motivo, resistito da controricorso.

Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 81 e 99 cod. proc. civ., si deduce la carenza di legittimazione attiva della S.r.l. Aurora, che non sarebbe titolare di alcun rapporto di natura contrattuale.

2.1 – La censura è inammissibile, sia perché il quesito è formulato in maniera del tutto generica, essendo privo di qualsiasi riferimento alla questione prospettata nel motivo e al principio affermato nella sentenza impugnata, sia perché, a ben vedere, la questione non riguarda la legittimazione attiva, bensì la titolarità, in concreto, del rapporto, che, come tale, attiene al merito della controversia e non può essere di certo proposta per la prima volta in questa sede. In proposito si rileva che nella decisione impugnata si afferma che “è pacifico che il contratto posto in essere tra le parti in causa è un contratto di somministrazione”, senza neppure accennare a contestazioni in merito alla posizione della parti in relazione a detto rapporto. Giova ribadire che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675).

3 – Con il secondo mezzo, denunciando violazione dell’art. 140 del T.U. sulle acque pubbliche, si sostiene – con formulazione di idoneo quesito di diritto – che, trattandosi di azione risarcitoria inerente a responsabilità della P.A. in materia di risorse idriche, la “giurisdizione” era riservata al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

3.1 – Deve premettersi che, poiché il Tribunale regionale delle acque pubbliche non è un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, attiene alla competenza, e non alla giurisdizione, la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato od il Tribunale regionale delle Acque (Cass., Sez. un., 7 gennaio 2013, n. 145). La domanda, per altro, era stata correttamente avanzata davanti al Giudice di pace di Gela. In proposito va richiamato il principio – già affermato in relazione ad una domanda risarcitoria conseguente all’inadempimento dell’obbligazione contrattuale di fornitura dell’acqua destinata all’irrigazione di un fondo privato – secondo cui la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, segnatamente quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione ed all’uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell’utenza nei confronti della P.A., mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario (Cass., 16 aprile 2009, n. 9026).

4 – Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 102 e 107 cod. proc. civ., in relazione alla estromissione della S.p.a. Raffineria di Gela. Correttamente il Tribunale – in relazione alla doglianza inerente all’estromissione di detta convenuta ad opera del Giudice di pace – ha posto in evidenza l’estraneità della stessa al rapporto di somministrazione, ed ha quindi rilevato che la sua chiamata in giudizio (senza per altro che fosse specificata alcuna domanda nei suoi confronti) non poteva intendersi come nominatio actoris, dovendo ricondursi a un rapporto di garanzia impropria – vale a dire fondato su un titolo diverso da quello fatto valere dalla parte attrice – in relazione al quale non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, trattandosi di cause scindibili (Cass., 21 ottobre 2008, n. 25559; Cass., 28 gennaio 2005, n. 1748).

5 – Con la quarta censura, richiamando il collegamento fra i contratti intercorsi fra EAS e i singoli utenti e le convenzioni stipulate dalla prima con la Raffineria di Gela e con il Comune di Gela, si sostiene che non poteva, ai sensi dell’art. 1559 cod. civ., considerarsi il somministrante responsabile di inadempimento per una prestazione “dipendente dal corretto adempimento di obbligazioni a carico di altri”.

5.1 – Con il quinto motivo, deducendosi violazione dell’art. 1218 cod. civ., nonché vizio motivazionale (in relazione al quale, come per il precedente, non viene formulato il c.d. momento di sintesi conclusivo, ragione per cui le censure, in parte qua, sono inammissibili per violazione dell’art. 366-bis, seconda parte, cod. proc. civ.), si sostiene che non sarebbe stata correttamente individuata l’obbligazione a carico di EAS. Si afferma che la ricorrente non potrebbe essere ritenuta responsabile del difetto di potabilità dell’acqua, trattandosi di obbligazione a carico della Raffineria.

5.2 – Con il sesto mezzo si deduce violazione degli artt. 1218 e 1176 cod. civ., nonché insufficiente motivazione circa “la non imputabilità del presunto inadempimento di EAS a fatto del terzo”.

5.3 – I motivi sopra indicati, per la loro intima connessione, vanno congiuntamente esaminati.

Essi, in disparte l’evidenziato rilievo di inammissibilità, che interessa, per le ragioni evidenziate, anche il sesto motivo, sono infondati.

Non può dubitarsi, sulla base della ricostruzione operata nella sentenza impugnata e dello stesso contenuto del ricorso, della ricorrenza, fra EAS e i vari utenti della fornitura di acqua, fra i quali le odierne parti controricorrenti, di un contratto di somministrazione, avente natura privatistica (Cass., Sez. un., 10 marzo 2005, n. 5191), ed assolutamente autonomo dai rapporti intercorrenti fra la stessa EAS, la S.p.a. Raffineria di Gela e l’ente territoriale. Premesso che il factum principis, vale a dire il provvedimento con il quale venne disposto il divieto dell’utilizzazione dell’acqua a fini potabili, costituisce una mera conseguenza dell’accertamento di valori parametrici non consentiti, il tema fondamentale, sul quale per il vero principalmente si fondano le deduzioni dell’EAS, è costituito dall’impossibilità della prestazione per fatto imputabile alla Raffineria.

A tale riguardo la decisione impugnata appare meritevole di conferma, per aver posto in evidenza, da un lato, l’estraneità della raffineria al contratto di somministrazione, e, dall’altro, per aver correttamente richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., il debitore, in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile, non può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all’esatto adempimento (Cass., 18 novembre 2002, n. 16211, in motivazione; Cass., 5 agosto 2002, n. 11717; Cass., 14 dicembre 2011, n. 26830).

In realtà, le stesse circostanze enunciate nel ricorso inducono ad escludere che ci si trovi in presenza di un rapporto unitario; infatti EAS sostiene che la Raffineria di Gela avrebbe dovuto “captare l’acqua marina e procedere alla sua dissalazione”, mentre era riservato all’ente ricorrente il compito di “miscelare l’acqua, una volta dissalata, in modo da renderla potabile”.

Non risultando che il contratto di somministrazione prevedesse esclusivamente la fornitura di acqua dissalata, manca qualsiasi riferimento ad un’attività doverosamente diligente per superare le difficoltà che si frapponevano all’esatto adempimento, così come non è stata neppure dedotta l’oggettiva impossibilità di ricorrere ad approvvigionamenti alternativi per eseguire le prestazioni dovute.

7 – Con la settima censura si denuncia omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, inerente alla valutazione della domanda nei confronti del Comune di Gela: la doglianza è inammissibile, per mancata formulazione del quesito di diritto, ovvero del momento di sintesi, prescritto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

8 – L’ottavo motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 1223, 1225 e 1226 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla liquidazione equitativa del danno operata dal Tribunale, è infondato in quanto risulta correttamente applicato il principio secondo cui, laddove risulta provata l’esistenza ontologica del danno, la relativa liquidazione, con valutazione equitativa, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice che vi procede quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione (Cass., 21 novembre 2006, n. 24680; Cass., 18 aprile 2007, n. 9244; Cass., 11 maggio 2011, n. 11368).

8.1 – Gli aspetti di natura motivazionale, che costituiscono la parte fondante del motivo, non possono essere esaminati, a causa dell’inammissibilità dello stesso, per violazione dell’art. 366-bis, seconda parte, cod. proc. civ., come costantemente interpretato da questa Corte, con particolare riferimento all’omessa formulazione del c.d. momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che circoscriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

9 – Il motivo proposto con il ricorso incidentale, con il quale si denunzia violazione degli artt. 115 e 213 cod. proc. civ., in relazione al mancato riconoscimento di una congrua riduzione del canone, è inammissibile a causa della mancata formulazione del quesito di diritto ai sensi del già richiamato art. 366 bis cod. proc. civ..

10 – In merito al regolamento delle spese processuali si rileva che la reciproca soccombenza consiglia la compensazione nei rapporti fra EAS e i ricorrenti in via incidentale; la ricorrente principale, in applicazione del principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità nei confronti della S.p.a. Raffineria di Gela e del Comune di Gela.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e l’incidentale. Dichiara compensate le spese del presente giudizio di legittimità fra EAS e S.r.l. Aurora e il Pardo; condanna EAS al pagamento delle spese processuali in favore della S.p.a. Raffineria di Gela e del Comune di Gela, liquidate, per ognuna di tali parti, in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, in data 13 ottobre 2015.

Depositato in cancelleria il 4 feb. 2016


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