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Scheda sintetica delle proposte sul decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma della magistratura onoraria (retribuzione, previdenza e assistenza)

Scheda sintetica delle proposte sul decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma della magistratura onoraria (retribuzione, previdenza e assistenza)

I. IL SISTEMA DELLA RETRIBUZIONE DEI MAGISTRATI ONORARI

1) criteri per l’individuazione dell’importo della componente fissa.

In considerazione delle due raccomandazioni (le n. 9/3672/8 a firma dei deputati Tartaglione. Giuseppe Guerini e Greco e n. 9/3672/17 a firma dei deputati Molteni, Guidesi e Invernizzi) e dell’ordine del giorno (il n. 9/3672/9 a firma dei deputati Giuseppe Guerini e Greco) approvati dall’aula della camera, si ritiene che un parametro utile per individuare un criterio di riferimento per della determinazione della componente fissa della retribuzione debba essere quello dello stipendio tabellare dei dirigenti (di I e II fascia) dell’organizzazione giudiziaria dell’organizzazione giudiziaria ossia ad Euro 43.310,93 per l’anno 2016 ([1]), al lordo delle imposte ed al netto della previdenza ed assistenza.

Tale conclusione è in linea con il sistema di retribuzione delineato dal legislatore delegante che si caratterizza per una componente fissa ed una indennità di risultato, in modo analogo a quello del personale dirigente.

2) il regime transitorio.

Considerando la situazione attuale del personale di magistratura onoraria, Si ritiene necessario che il Governo non dia attuazione al comma 17 lett. b) dell’art. 2 della L. 52/2016 e preveda l’immediata entrata in vigore della categoria unica della magistratura onoraria, con lo stesso trattamento economico, così come sopra indicato ossia con la previsione dell’indennità fissa determinata nella misura pari allo stipendio tabellare annuo dei dirigenti (di I e II fascia) dell’organizzazione giudiziaria ossia ad Euro 43.310,93 per l’anno 2016 ([2]), al lordo delle imposte ed al netto della previdenza ed assistenza.

Considerando la situazione attuale del personale di magistratura onoraria, che si connota per un repentino depauperamento di risorse umane negli uffici dei giudici di pace ed un aumento di ingressi tra le fila dei giudici onorari di Tribunale, qualora si  darà attuazione al comma 17 lett. b) dell’art. 2 della L. 52/2016 si verificherà che, non potendo accogliere risorse umane provenienti dalle fila dei GOT, gli uffici dei giudice di pace, arricchiti anche delle nuove competenze, si paralizzeranno con negata giustizia per il cittadino. Al contrario, la persistenza del cospicuo numero di Got nei tribunali, con le sottratte competenze ai tribunali derivanti dalla attuazione completa della delega, determinerà l’impossibilità di utilizzo appieno degli stessi, aberrante situazione controbilanciata al contrario dal sicuro collasso dell’ufficio del giudice di pace.

Inoltre, se si eserciterà la delega sul punto, non troverà applicazione, nei primi quattro anni dall’entrata in vigore della riforma, la norma di cui all’art. 2 co. 5 lett. c) L. 52/16, che prevede la possibilità di applicare i Giudici Onorari di Pace al Tribunale (con un procedimento analogo a quello previsto dal previgente art. 111 R.D.12/1941) e, pertanto, non sarà possibile al Presidente del Tribunale di ovviare alle scoperture di organico con tale strumento, siano essi in servizio presso i Tribunali che presso gli Uffici del Giudice di Pace.

3) il trattamento fiscale.

Occorre sul punto prevedere un unico trattamento fiscale per tutta la magistratura onoraria prevedendo espressamente che le indennità siano assimilate ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. f) del d.p.r. 917/1986, sostituendo “giudici di pace” con “magistrati onorari”.

Tale previsione comporterebbe una notevole semplificazione rispetto a quella attuale, poiché in questo modo la gestione delle retribuzioni di tutta la magistratura onoraria sarebbe accentrata presso la ragioneria territoriale dello stato con le medesime modalità, evitando così le complicazioni amministrative, quali l’invio telematico della fattura per alcuni degli amministrati.

Non si pone alcun problema di compatibilità con un sistema previdenziale proprio dei redditi di lavoro autonomo, stante l’autonomia delle posizioni reddituali e contributive.

In tal senso è il provvedimento del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 07 agosto 2014 di approvazione della delibera n. 20 adottata dal comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense del 20 giugno 2014 (pubblicata in gazzetta ufficiale n. 192 del 20.08.2014) si precisa che: “in effetti il citato articolo 1 del regolamento, intende regolamentare specifiche fattispecie, consentendo la contemporanea (e obbligata) iscrizione alla cassa a quegli avvocati, iscritti all’albo che esercitino anche altre libere professioni ccdd. tutelate, ovvero svolgano attività di lavoro subordinato compatibile con la professione forense, con netta separazione delle posizioni reddituali e contributive. tale orientamento ermeneutico si ritiene trovi la legittima collocazione all’interno del panorama normativo segnato dalla legge 335/1995 e dalle successive modifiche, integrazioni e interpretazioni autentiche, nonché del quadro giurisprudenziale della corte costituzionale e della corte di cassazione”.

 

 

II. IL SISTEMA PREVIDENZIALE

1) La contribuzione dello Stato nella misura di due terzi.

In materia previdenziale, occorre prevedere la necessaria contribuzione dello Stato, nella misura di due terzi, non potendosi prevedere che le risorse vengano acquisite mediante misure incidenti integralmente sulle indennità.

Al riguardo si osserva che una simile previsione non comporterà un aggravio della situazione finanziaria dell’INPS per i seguenti motivi.

 

2) Le indennità dei Giudici di Pace e l’equiparazione ai redditi professionali per la Cassa Forense.

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale n. 192 del 20.08.2014 del provvedimento di approvazione della delibera n. 20 adottata dal comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense del 20 giugno 2014 è entrato in vigore in data 21 agosto il regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 21 della riforma della professione forense.

Al comma 5 dell’articolo 1 del predetto regolamento è stabilita l’obbligatorietà dell’iscrizione alla cassa “anche per gli iscritti agli albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorario di tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza. in tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere i contributi minimi”.

Conseguentemente, considerando che la quasi totalità dei giudici di pace in servizio e la totalità dei futuri giudici di pace, saranno avvocati, l’onere della gestione della previdenza di questi magistrati sarà della cassa forense.

 

3) Il conferimento dei contributi previdenziali ed assistenziali alle forme pensionistiche complementari.

Coloro che invece, non vorranno, o non potranno avvalersi della possibilità di cui sopra, potranno destinare le somme ad un fondo pensione, esercitando l’opzione in tal senso .

Lo ‘schema’ è analogo a quanto previsto per i dipendenti di aziende private per i quali il legislatore ha previsto la possibilità di esercitare l’opzione di destinare il tfr in azienda, all’inps o ai fondi pensione di cui al d.lgs. 252/2005.

Infatti, a norma dell’art. 8 co. 7 lett. a) del d.lgs. 252/2005: “entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l’intero importo del tfr maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il tfr maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta”.

La medesima disposizione potrà prevedersi per i magistrati onorari, non iscritti alla cassa di previdenza e di assistenza forense, consentendo di esercitare l’opzione di versare i contributi ad una forma pensionistica complementare, invece che alla gestione separata inps liberi professionisti.

Sul punto occorrerà prevederne l’integrale deducibilità ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett. e) del d.p.r. 917/1986 (con lo stesso trattamento fisale previsto per i contributi versati alla cassa nazionale di assistenza forense ed alla gestione separata inps liberi professionisti).

 

3) La gestione separata INPS dei liberi professionisti.

Conseguentemente, solo una minima parte deciderà di avvalersi della gestione separata inps dei liberi professionisti di cui all’art. 2 comma 26 l. 335/95.

 

Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari                   La Confederazione Giudici di Pace

                 Il Direttivo                                                                    Il Direttivo Nazionale

[1] cfr. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_4_2_6.wp

[2] cfr. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_4_2_6.wp