Ritardo del volo: diritto al risarcimento del danno
Ente Giudicante: Giudice di Pace di Milano
Procedimento:
Ritardo del volo: diritto al risarcimento del danno
Al passeggero che subisce un lungo ritardo del viaggio aereo prenotato spetta un risarcimento del danno non patrimoniale. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Milano in una recente pronuncia di cui ripercorriamo i passaggi salienti.
Preliminarmente il Giudice ha sottolineato la responsabilità del vettore aereo per il ritardo del volo, la cui disciplina, per quanto qui interessa, è dettagliatamente contenuta nel regolamento CE n. 261 dell’11.2.2004. Detto regolamento trova applicazione diretta in virtù del richiamo ad esso effettuato dall’ordinamento nazionale e segnatamente dagli artt. 941 e 947 del codice della navigazione.
Per i danni derivanti dal ritardo del volo l’art. 6 del suddetto regolamento CE prevede a carico del vettore una forma di risarcimento immediata, costituita dal diritto alla somministrazione gratuita di pasti e bevande, al trasporto ed alla sistemazione in albergo, alla possibilità di effettuare chiamate telefoniche gratuite. Parrebbe dunque che l’art. 6 cit. non preveda alcuna forma di risarcimento ulteriore né quindi alcuna compensazione caso di cancellazione del volo e non affinché per il mero ritardo.
La più recente giurisprudenza comunitaria ed in particolare la pronuncia della Corte di Giustizia CE del 19.11.2009 ha tuttavia fornito un’interpretazione estensiva della normativa in materia di compensazione pecuniaria tenuto conto non solo della lettera della legge ma anche della ratio legis, attraverso l’equiparazione della nozione di “Iungo ritardo” con quella di cancellazione del volo.
Osserva il Giudice nella sentenza qui in commento che “Per poter essere equiparati ai passeggeri dei voli cancellati i passeggeri dei voli ritardati devono tuttavia aver subito un ritardo significativo che la Corte di Giustizia nella suddetta condivisibile pronuncia, ha ritenuto sussistere in caso di ritardo di almeno tre ore. Nella fattispecie l’attrice ha appunto subito un ritardo di tre ore. Alla stessa, per i suddetti motivi, deve essere riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria, nella richiesta misura di € 200,00. Detto importo è da ritenersi congruo e viene determinato mediante applicazione estensiva del comma 2 dell’art. 7 reg. cit., che in caso di imbarco sul volo alternativo prevede la riduzione del 50% dell’importo forfettario di € 400,00 previsto dall’art. 2 lett. b reg. cit. per i casi di cancellazione del volo. Detto importo deve essere pagato a titolo di danno non patrimoniale. Infatti l’art. 2 del reg. CE 261/2004 prevede espressamente il diritto del passeggero ad ottenere una “compensazione pecuniaria”, cioè il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, come sopra determinato. Il suddetto diritto al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere riconosciuto all’attrice in quanto espressamente previsto dalla legge (art. 7 reg.: cit., applicato estensivamente dalla Corte di Giustizia CE), ai sensi e per gli effetti dell’art. 2059 c.c., senza necessità di ricorrere all’evanescente figura del danno esistenziale, del quale “non è più dato discorrere”, secondo quanto affermato dalle note sentenze gemelle della Suprema Corte dell’11.11.2008″.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sentenza n. …/2011
R.G. …/2010
Depositato l’01/02/2011
Marialuisa Spinelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA (.), con il proc. Dom. avv. (.), con studio in (.)
ATTRICE
CONTRO
– COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, cor. gli avv. (.) del foro di Roma e l’avv. (.) presso lo studio dal quale è elettivamente domiciliata in
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da ritardo di volo aereo
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da separato foglio allegato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Questo giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall’attrice a seguito del ritardo di tre ore del volo aereo Roma Fiumicino – Milano Linate, in data 23.8.2009.
Detti danni sono stati quantificati dall’attrice nell’importo pecuniario di €. 400,00, ridotto in corso di causa ad € 200,00.
La convenuta (.) S.p.a. ha eccepito in via preliminare l’incompetenza funzionale del Giudice di pace, a favore del Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 33 della convenzione di Montreal del 1999, ratificata dall’Italia con legge 30.4.2004 n. 12.
Al riguardo si rileva che la convenzione di Montreal si applica al trasporto internazionale di persone, bagagli e merci (art. 1 conv. cit.).
Nella fattispecie il volo aereo ha avuto luogo per l’intero in Italia, quindi in ambito esclusivamente nazionale.
Pertanto non trova applicazione l’invocata convenzione di Montreal e la relativa disciplina in materia di pretesa competenza funzionale del Tribunale.
La suddetta eccezione di incompetenza del Giudice adito deve dunque essere rigettata.
Nel merito la convenuta ha eccepito la mancanza di responsabilità in capo alla stessa dei lamentati danni, l’irrisarcibilità del danno non patrimoniale ed il ritardo del volo pari a soli 155 minuti e non a tre ore, diversamente da quanto lamentato dall’attrice.
Quest’ultima eccezione è inammissibile in quante formulata dalla convenuta tardivamente, con la memoria istruttoria di replica ex art. 320 comma 4 c.p.c., mentre avrebbe dovuto essere formulata, tempestivamente in comparsa di risposta.
Le rimanenti due eccezioni sono infondate.
Circa la pretesa assenza di responsabilità del vettore per il ritardo, si rileva che l’eccezione è stata formulata in modo assolutamente generico, senza alcun riferimento a circostanze concrete che potessero escludere la responsabilità contrattuale del vettore.
Detta eccezione, in mancanza di alcuna specifica illustrazione ed allegazione, non può quindi trovare accoglimento.
Circa la sussistenza e la disciplina del lamentato danno, si osserva in via preliminare che ai sensi dell’art. 941 del codice della navigazione il trasporto aereo di persone e bagagli è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali.
Nella fattispecie è stata evocata in giudizio la responsabilità del vettore aereo per il ritardo del volo, la cui disciplina, per quanto qui interessa, è dettagliatamente contenuta nel regolamento CE n. 261 dell’11.2.2004.
Detto regolamento deve trovare applicazione diretta in virtù del richiamo ad esso effettuato dall’ordinamento nazionale e segnatamente dagli artt. 941 e 947 del codice della navigazione.
Per i danni derivanti dal ritardo del volo l’art. 6 del suddetto regolamento CE prevede a carico del vettore una forma di risarcimento immediata, costituita dal diritto alla somministrazione gratuita di pasti e bevande, al trasporto ed alla sistemazione in albergo, alla possibilità di effettuare chiamate telefoniche gratuite.
Parrebbe che l’art. 6 cit. non preveda alcuna forma di risarcimento ulteriore né quindi alcuna compensazione pecuniaria, prevista dagli artt. 5 e 7 reg. cit. per il caso di cancellazione del volo e non anche per il mero ritardo.
Al riguardo si ritiene di aderire a quanto statuito dalla più recente giurisprudenza comunitaria ed in particolare dalla pronuncia della Corte di Giustizia CE del 19.11.2009.
La Corte di Giustizia ha interpretato il citato regolamento comunitario tenendo conto non solo, della Lettera della legge ma anche della ratio legis ed ha rilevato che il quindicesimo considerando del regolamento prevede che il vettore aereo possa andare esente da responsabilità in caso di cancellazione o di lungo ritardo del volo dovuti a circostanze eccezionali.
La nozione di “lungo ritardo” viene equiparata alla cancellazione del volo dal suddetto quindicesimo considerando.
Gli atti normativi comunitari devono essere interpretati in conformità ai principi fondamentali del diritto, fra i quali il principio della parità di trattamento, che esige, fra l’altro, che situazioni simili non siano trattate in modo diverso, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (sentenza Corte di Giustizia CE 19.11.2009).
Ne consegue un’interpretazione estensiva della normativa in materia di compensazione pecuniaria, tenuto conto del fatto che il legislatore comunitario con il regolamento CE n. 261/2004 ha inteso garantire ai passeggeri degli aerei un elevato livello di protezione, a prescindere dal fatto che si trovino in una situazione di imbarco cancellato o ritardato.
Pertanto non è ammissibile ritenere a priori che i passeggeri di voli ritardati non dispongano del diritto alla compensazione pecuniaria e non possano essere assimiliate ai passeggeri dei voli cancellati ai fini del riconoscimento di tale diritto.
Per poter essere equiparati ai passeggeri dei voli cancellati, i passeggeri dei voli ritardati devono tuttavia aver subito un ritardo significativo, che la Corte di Giustizia, nella suddetta condivisibile pronuncia, ha ritenuto sussistere in caso di ritardo di almeno tre ore.
Nella fattispecie l’attrice ha appunto subito un ritardo di tre ore.
Alla stessa, per i suddetti motivi, deve essere riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria, nella richiesta misura di € 200,00.
Detto importo è da ritenersi congruo e viene determinato mediante applicazione estensiva del comma 2 dell’art. 7 reg. cit., che in caso di imbarco su volo alternativo prevede la riduzione del 50% dell’importo forfettario di € 400,00 previsto dall’art. 7 lett. b reg. cit. per i casi di cancellazione del volo.
Detto importo deve essere pagato a titolo di danno non patrimoniale.
Infatti l’art. 7 del reg. CE 261/2004 prevede espressamente il diritto del passeggero ad ottenere una, “compensazione pecuniaria”, cioè il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, come sopra determinato.
Il suddetto diritto al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere riconosciuto all’attrice in guanto espressamente previsto dalla legge (art. 7 reg. cit., applicato estensivamente dalla Corte di Giustizia CE), ai sensi e per gli effetti dell’art. 2059 c.c., senza necessità di ricorrere all’evanescente figura del danno esistenziale, del quale “non è più dato discorrere”, secondo quanto affermato dalle note sentenze gemelle della Suprema Corte dell’11.11.2008.
In conclusione, a seguito del ritardo del volo prenotato dall’attrice, alla signora (.) deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 200,00.
Trattandosi di un debito di valore e non di valuta, a tale importo dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data dell’evento (23.8.2009) fino alla data di pubblicazione della sentenza.
Nel rispetto dei noti principi della sentenza n. 1712/1995 della Suprema Corte a sezioni unite, sul suddetto importo rivalutato dovranno inoltre essere riconosciuti gli interessi compensativi al tasso ponderato annuo del 2% dal fatto alla data di pubblicazione della sentenza, ed interessi legali sul solo importo capitale, dalla sentenza al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed in mancanza di nota spese vengono liquidate d’ufficio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
– condanna – compagnia Aerea Italiana S.p.a. a pagare in favore di parte attrice l’importo di € 200,00 oltre rivalutazione monetaria dal 23.8.2009 alla pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi compensativi al tasso ponderato annuo del 2% su detto importo rivalutato dal 23.8.2009 alla data di pubblicazione della sentenza ed oltre agli interessi legali sul solo importo capitale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
– condanna altresì la convenuta a rifondere all’attrice le spese di lite, che liquida in € 30,00 per anticipazioni borsuali, € 300,00 per diritti ed € 100,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% ex art. 14 T.F. su diritti e onorari, IVA e CPA.
Milano, 6.12.2010
Il Giudice di Pace
avv. Marialuisa Spinelli