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Reato di omicidio stradale: le conseguenze sulla patente di guida

a cura dell’avv.

La disciplina delle conseguenze penali derivanti da un sinistro stradale è stata profondamente modificata per effetto della pubblicazione della legge 23 marzo 2016, n. 41 che ha introdotto nel nostro ordinamento una ipotesi specifica di reato denominata “omicidio stradale” per punire chi causa incidenti sotto l’effetto di alcol o droghe, o in seguito a gravi infrazioni al Codice della strada.

La legge è intervenuta anche sul ritiro della patente con il chiaro intento di rendere più dure le conseguenze per l’autore del fatto: spesso infatti chi era accusato di omicidio colposo per un incidente stradale ricominciava a guidare nel giro di poco tempo.

Da oggi, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti  (c.d. patteggiamento) per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali, – anche laddove il Giudice abbia concesso la sospensione condizionale della pena – viene eseguita immediatamente la revoca della patente (art. 222 C.d.S.), con la conseguenza che non sarà più possibile per il condannato conseguire l’esame per una nuova patente prima di 15 anni per omicidio, o prima di 5 anni in caso di lesioni.

Inoltre nel caso in cui il conducente sia fuggito in seguito ad un omicidio stradale non potrà conseguire una nuova patente prima di 30 anni dalla revoca, con una sorta di “ergastolo della patente”.

Entro 15 giorni da quando la sentenza diventa irrevocabile, il cancelliere del giudice deve dunque trasmetterne copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione e il Prefetto a sua volta emette il provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente.

Sempre nell’ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali ai sensi dell’art. 223 C.d.S. è poi data la facoltà alle forze dell’ordine di procedere al ritiro della patente ed il Prefetto potrà disporre una sospensione provvisoria fino a un massimo di 5 anni nell’ipotesi in cui dagli elementi raccolti risulti un quadro che porta a ritenere responsabile del fatto il conducente a cui la patente è stata ritirata.

Nell’attesa della sentenza di primo grado, inoltre, la sospensione della patente può essere prorogata fino a 10 anni.