News

Controversie con le finanziarie: il foro competente è quello del consumatore

commento a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi

Lo ha stabilito il giudice Laura Cosentini della sesta sezione civile del Tribunale di Milano del 4 marzo 2014 che ha emesso una sentenza con la quale ha annullato l’azione monitoria promossa da una finanziaria milanese contro una consumatrice messinese.

Il Tribunale ha così accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente affermando che nella specie debba prevalere il foro del consumatore.

Il principio di diritto, enunciato con questa pronuncia si giustifica considerando la ratio di tutela del consumatore, quale soggetto particolarmente vulnerabile.

Si tratta di una decisione importante – che trova peraltro conferma in un ormai consolidato orientamento dei giudici di merito e di legittimità – in quanto apre la concreta possibilità di difendersi per tutti quei cittadini che vessati dalle Finanziarie non hanno iniziato alcuna causa di risarcimento danni, spaventati dagli eccessivi costi da intraprendere per un procedimento fuori dal proprio luogo di residenza, laddove hanno sede le società finanziarie responsabili (ad es. Milano, Roma, Bologna, etc.).

Una buona notizia dunque per i consumatori.

Equitalia: come funziona la prescrizione delle cartelle esattoriali

A proposito della prescrizione delle cartelle per sanzioni amministrative, Equitalia sostiene che il termine di prescrizione sia di dieci anni a decorrere dalla notifica della cartella o dell’ultimo avviso di mora e, pertanto, costringe il cittadino a rivolgersi al Giudice al fine di far valere i suoi diritti.

Questo orientamento è stato, però, smentito da consolidata giurisprudenza che ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale sia quello (più breve) di cinque anni.

Si segnala ad esempio la pronuncia del Giudice di Pace di Laureana di Borrello che ha annullato la cartella esattoriale ricevuta dal un cittadino per il pagamento del canone acqua e della relativa tariffa a consumo riferita a 10 anni prima.

Anche in questo caso si tratta di una sentenza importante perché basata sulla procedura introdotta dalla legge n. 228 del 2012 che prevede un’immediata tutela delle ragioni dei cittadini.

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, c.d. “Legge di Stabilità 2013”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, n. 302, ha infatti introdotto un’importante novità in materia di riscossione, quale la possibilità per il contribuente di chiedere, con apposita istanza presentata all’Agente della Riscossione, la sospensione immediata delle cartelle di pagamento ed eventuali azioni esecutive o cautelari, in caso di pretesa illegittima, nonché di ottenere l’annullamento di queste, in caso di inerzia dell’ente creditore.

Generalmente, la prescrizione della cartella viene fatta valere con l’impugnazione di atti esecutivi che seguono la notifica della cartella stessa, come fermo amministrativo dell’auto, pignoramento, etc.

Con la procedura introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 è invece possibile chiedere ad Equitalia di sgravare la cartella anche prima che sia iniziata l’esecuzione forzata.

Quindi, nel caso che siano decorsi i cinque anni dalla notifica della cartella o dall’avviso di mora, senza che nel frattempo sia iniziata l’esecuzione, prima di rivolgersi ad un giudice, deve fare domanda di sgravio direttamente ad Equitalia da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se Equitalia non provvede allo sgravio, si può citare Equitalia di fronte al Giudice di Pace al fine di fare dichiarare la prescrizione.

Come nel caso della sentenza qui in commento, il Giudice di pace ha annullato la cartella per intervenuta prescrizione ponendo le spese processuali a carico di Equitalia.

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 56434/2013

Tra

(…)

ATTORE

e

AGOS-DUCATO S.P.A.

CONVENUTO

Oggi 4 marzo 2014 ad ore 10.08 innanzi al dott. Laura Cosentini, sono comparsi:

Per (…) è presente l’Avv. CONTINO SABRINA, in sostituzione dell’Avv. AGNELLO CARMEN (come da delega che deposita,

Per AGOS-DUCATO S.P.A. è presente l’Avv. Luisa Maresca, in sostituzione dell’Avv. CERVELLIONE ROSA ANNA;

Parte attrice chiede revocarsi il decreto e dichiararlo nullo; parte convenuta richiama il contenuto della comparsa, nella quale ha aderito all’eccezione rinunciando al decreto; parte attrice chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere e chiede liquidazione spese a proprio favore;

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte convenuta si riporta alle conclusioni di cui in comparsa, anche in punto spese legali; parte attrice si riporta alle conclusioni dell’atto introduttivo, anche in punto liquidazione spese.

Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Laura Cosentini

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Cosentini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56434/2013 promossa da:

(…) (C.F. …), elettivamente domiciliato in VIA MASERA 6 20149 MILANO presso lo studio dell’Avv. CONTINO SABRINA che assiste la parte per delega in calce/ a margine

PARTE ATTRICE

contro:

AGOS-DUCATO S.P.A. (C.F. 08570720154), elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 11 20122 MILANO presso lo studio dell’Avv. CERVELLIONE ROSA ANNA che assiste la parte per delega in calce/ a margine

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza.

Ragioni in fatto e in diritto

Premesso che con atto di citazione notificato il 25.7.13,               chiamava innanzi a questo Tribunale Agos Ducato s.p.a. svolgendo formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 10.5.13 (notificatole il 10.6.13) emesso dal Tribunale di Milano per l’importo di € 57.187,22 (oltre interessi convenzionali e spese), somma pretesa da Agos, a titolo di restituzione di “finanziamento personale” erogato a (…), con assunzione di coobbligazione da parte di (…);

Vista l’eccezione preliminare d’incompetenza territoriale sollevata dall’opponente che, avente residenza nel Comune di Messina, rivendica la propria qualifica di consumatore, da cui la competenza a conoscere della controversia del Tribunale di Messina;

Rilevato che parte opposta, costituitasi con comparsa 7.2.2014, aderiva all’eccezione di incompetenza sollevata dall’opponente, rinunciando al decreto ingiuntivo emesso e chiedendo cancellarsi la causa dal ruolo ex art. 38 c.p.c.;

Ritenuta fondata l’eccezione sollevata dall’opposta in considerazione della qualifica di consumatore rivestita in contratto di finanziamento, sia da parte del diretto beneficiario del finanziamento personale, sia da parte della coobbligata, da cui l’operatività dell’art. 33, comma 2, lett. u. D.Lgs. 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumatore);

Ritenuto ora che, intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo emesso, non possa tuttavia accogliersi l’istanza di parte convenuta di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 38 c.p.c., al fine della sua riassunzione avanti al giudice competente, non ravvisandosi alcuna incompetenza territoriale di questo giudice, legittimamente adito ai sensi dell’art. 645 c.p.c., secondo cui “l’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto”.

Ritenuto invero che, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile, non incidono in questa sede le modifiche processuali introdotte con L. 69/09, secondo cui le pronunce d’incompetenza vanno emesse con ordinanza, rilevandosi come la decisione del giudice dell’opposizione verta sulla validità del decreto ingiuntivo opposto, relativamente al quale il requisito della competenza si pone come requisito di ammissibilità (Corte Cost. n. 410/2005), e discendendone che solo con sentenza potrà definirsi il presente giudizio di opposizione, o revocandosi il decreto opposto per riconosciuta fondatezza dell’eccezione d’incompetenza sulla domanda di merito azionata in via monitoria (in tal senso Cass. ordin. 21.8.12 n. 14549), ovvero dichiarandosi la cessazione della materia del contendere, come richiesto nel caso di specie da parte attrice, in relazione all’intervenuta rinuncia al decreto emesso;

Ritenuto che, dovendo pronunciarsi il giudice sull’istanza di rifusione delle spese processuali, secondo il principio della soccombenza virtuale, ricorrente in caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’opposta e a favore dell’opponente, considerato che la questione di competenza, che ha condotto alla definizione del presente giudizio con sentenza processuale, si fonda su elementi di fatto nella piena conoscenza della ricorrente opposta prima dell’esercizio dell’azione monitoria, perché emergenti dal contenuto dello stesso contratto posto a fondamento dell’istanza, e che quindi avrebbe dovuto determinare la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Messina; spese che si liquidano ai sensi del DM. n. 140/12, valutando di discostarsi in diminuzione dal dato medio, attesa la semplicità della controversia;]

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti,

1)            Dichiara la cessazione della materia del contendere, per intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, n. 16343, emesso dal Tribunale di Milano il 10.5.13;

2)            Secondo il principio della soccombenza virtuale, condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di giudizio, che si liquidano in € 350,00 per esborsi ed € 2.750,00 per compensi professionali, oltre CPA e IVA.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.

Milano, 4 marzo 2014

Il Giudice

dott.ssa Laura Cosentini

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n° 33/15
R.G. n° 2/15
Cron. n° 49/5

Il Giudice di Pace di Laureana di Borrello, Dr. Vincenzo Pugliese ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 2/15 R.G. ed assegnata a sentenza all’udienza del 08.07.2015, vertente

TRA

(…) c.f. (…), elettivamente domiciliato in Palmi (RC), Via Nazionale 18 n. 20, presso lo studio dell’Avv. (…) dal quale è rappresentato e difeso per procura in calce all’atto di citazione

=ATTORE=

CONTRO

EQUITALIA SUD SPA, c.f. 11210661002, elettivamente domiciliata in (…) presso lo studio dell’Avv. (…) rappresentata e difesa dall’Avv. (…) per procura a margine della memoria di costituzione

=CONVENUTA=

COMUNE DI (…)

=CONVENUTO CONTUMACE=

OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come trascritte in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 10/18-11-2014, (…) conveniva in giudizio l’Equitalia Sud Spa e il Comune di (…) deducendo che in data 21-07-2014 I’Equitalia gli comunicava l’avvio delle procedure esecutive e cautelari in caso di mancato pagamento dell’importo di € 454,48, di cui € 152,85 a titolo di canone acqua. Esponeva, altresì, che con lettera del 15-10-2013, inoltrata a Equitalia Sud tramite la Confconsumatori, era stata eccepita la prescrizione di ogni diritto a favore del Comune di (…) ai sensi dell’art. 1, comma 537 e segg. Legge 24-12-2012 n. 228, a seguito della quale l’ente di riscossione non adempieva alle comunicazioni previste da tale normativa. Chiedeva pertanto la prescrizione del credito riferito al canone acqua 2003, nonché l’annullamento della partita relativa a tale canone, di cui alla cartella di pagamento n. 09420120000757869 e di conseguenza l’illegittimità della comunicazione preliminare all’avvio delle procedure esecutive e cautelari, con condanna dei convenuti al risarcimento del danno esistenziale nella misura di € 1.000,00.

Si costituiva in data 14-01-2015 con memoria l’Equitalia Sud Spa, eccependo: 1) l’inammissibilità dell’impugnazione della comunicazione de qua, consistente in un mero invito ad adempiere al pagamento, e quindi la carenza dell’interesse ad agire; 2) la tardività dell’opposizione, asserendo che essa doveva essere proposta entro un termine di trenta giorni; 3) l’estraneità alla doglianza relativa alla prescrizione del credito, in quanto Equitalia non ha alcun potere di verifica circa la regolare procedura di iscrizione a ruolo, né può o deve riscontrare la sussistenza di ogni atto presupposto e sotteso alla cartella di pagamento, sicché ogni censura relativa all’asserita intervenuta prescrizione può essere rivolta soltanto al Comune di (…). Concludeva in via preliminare per l’inammissibilità dell’opposizione e nel merito per il rigetto della domanda attorea.

Esaurita la trattazione, il Giudice all’udienza del 08-07-2015 tratteneva la causa in decisione.

Preliminarmente, occorre sottolineare la ritualità dell’azione intrapresa dall’odierno attore, sotto il profilo dell’interesse ad agire. Non v’è dubbio, infatti, che quest’ultimo ha spiegato un’azione di accertamento negativo a seguito di un atto recapitato dall’agente della riscossioni che è una vera e propria richiesta di pagamento. Se l’asserito debitore ritiene di nulla dovere, è pienamente legittimo che egli si opponga, facendo valere le proprie ragioni impeditive, modificative o estintive.

Analogamente, non ha pregio l’eccezione di tardività dell’opposizione, in quanto, data la natura di corrispettivo del servizio di somministrazione dell’acqua, la contestazione della somma de qua è stata fatta valere con il rimedio di cui all’art. 615 c.p.c., non soggiacente ad alcun termine.

Ciò precisato, si rileva che, a fronte della prescrizione quinquennale del canone acqua, nel caso di specie risulta che l’ultimo atto interruttivo (avviso di morosità per l’anno 2003) recapitato dal Comune (…) all’attore risale al mese di febbraio 2006. Da allora fino alla notifica (della cartella di pagamento n. 09420120000757869, non risulta alcun atto intermedio, sicché deve considerarsi ampiamente decorso il suddetto periodo quinquennale e quindi ritenersi estinto il credito in oggetto.

Ciò basta per accogliere la domanda attorea formulata nelle conclusioni come prima opzione e ritenere al riguardo estranea l’Equitalia Sud Spa che, quale mero agente di riscossione che prende in carico i ruoli formati dall’ente impositore, non deve essere considerata “responsabile” dell’ininterrotto decorso del tempo, anche perché nella fattispecie il Comune si è attivato nella consegna del ruolo soltanto nell’anno 2012.

Il detto agente della riscossione non può, però, invocare alcuna scusante di fronte alla domanda di annullamento di diritto della partita relativa al canone acqua 2003, rivelatasi fondata alla stregua delle giuste osservazioni dell’attore: l’Equitalia Sud Spa non ha sospeso la riscossione a fronte della procedura attivata dal (…) ex art. 1, c. 537, 538, 539 L. n. 228/2012, né risulta avere effettuato alcuna comunicazione al Comune di (…) per come previsto dalla citata normativa, il che se regolarmente adempiuto, avrebbe verosimilmente determinato il definitivo discarico del ruolo in questione.

Non può essere, invece, accolta la domanda attorea di risarcimento a titolo di danno esistenziale, soltanto enunciato e non dimostrato (né, invero, la vicenda dedotta in giudizio appare talmente “sconvolgente” da avere provocato un’alterazione della vita quotidiana del ricorrente, considerata anche la modestia della somma oggetto di causa).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza quanto alla posizione di Equitalia Sud Spa, liquidandosi come da dispositivo in conformità alla tabella del D.M. n. 55/2014, mentre nulla si regola in merito per il Comune di (…), vista la sua sostanziale contumacia.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Laureana di Borrello, sulle antescritte conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da (…) con atto di citazione notificato il 10/18-11-2014, così provvede:

– Dichiara estinto per prescrizione il credito del Comune di (…) a titolo di canone acqua 2003, nei confronti di (…) nel contempo annullando la relativa partita iscritta presso l’Equitalia Sud Spa e di conseguenza disponendo il definitivo discarico dal rispettivo ruolo.

– Condanna l’Equitalia Sud Spa alla rifusione, in favore di (…) delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 343,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, Cpa e Iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

– Nulla sulle spese per il Comune di (…).

Così deciso in Laureana di Borrello, addì 14.07.2015.

Depositato in cancelleria il 14 lug. 2015

 


 

Allegato in PDF