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Photored: è valida la multa senza la presenza dei vigili?

Per il Giudice di Pace di Lecce solo l’autovelox può essere utilizzato senza la presenza degli agenti e non anche il photored. Con questo principio il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Anna Loretana Specchia, con la recente sentenza n. 1809 del 14 aprile 2016, ha accolto il ricorso proposto da un automobilista multato per aver attraversato l’incrocio col semaforo proiettante luce rossa.

Secondo il Giudice pugliese, “l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto”.

Non è la prima volta che la giurisprudenza sancisce il principio della necessità di contestazione immediata della multa mediante photored. Deve, infatti, estendersi a tale apparecchio il principio espresso dal Ministero dell’Interno con la circolare del 30 giugno 2005, che prevede la presenza fissa dell’operatore di polizia per tutta la durata dei rilevamenti.

È necessario cioè che vi sia il vigile urbano a rilevare l’infrazione insieme con lo strumento a infrarossi. La presenza della polizia municipale consente infatti di mettere nell’immediatezza a verbale le ragioni della condotta antidoverosa da parte dell’automobilista. Potremmo essere in presenza di elementi che giustificano l’infrazione, come ad esempio una coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente.

Ma ecco che a spezzare gli entusiasmi generati da questa pronuncia, arriva la Cassazione che appena pochi giorni dopo, con la sentenza n. 8285 del 27.04.2016, sancisce il principio esattamente contrario e cioè che la presenza della polizia vicino all’apparecchio elettronico che scatta la fotografia alla targa dell’auto mentre passa col rosso non è necessaria.

A giudizio degli Ermellini, per la validità della multa al passaggio col rosso è sufficiente la semplice fotografia scattata dalla telecamera posta sul semaforo, non anche la presenza dell’agente di polizia e la contestazione immediata della violazione.

La Corte, dunque, cambia opinione, non prima però di aver dato atto della precedente giurisprudenza, evidentemente condivisa ancora da qualche giudice di primo grado – che riteneva insufficiente la semplice fotografia scattata dalla telecamera sul semaforo, senza la presenza dell’agente di polizia per consentire la verbalizzazione in sede di contestazione immediata: contestazione come si è visto necessaria per consentire al conducente di poter addurre tutti gli elementi a propria discolpa e, quindi, esercitare il diritto alla difesa.

Evidentemente, però, l’indirizzo è cambiato e ora, secondo una lettura più attenta del codice della strada che, sebbene non faccia riferimento espresso all’uso del photored, stabilisce che, in caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, “non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”. A condizione però che tali strumenti siano gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2

Sentenza 26 gennaio – 27 aprile 2016, n. 8285

Presidente Manna – Relatore Correnti

Fatto e diritto

L.M. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Lecce, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del “Tribunale di Lecce del 29.10.2013, che ha respinto l’appello alla sentenza del GP di Lecce che aveva a sua volta respinto l’opposizione al verbale per violazione dell’art. 146 111 cds, inosservanza del segnale semaforico, con decurtazione di sei punti della patente. Il tribunale, pur premettendo che l’appello risultava fondato, lo ha poi respinto richiamando l’effetto devolutivo del gravame limitatamente alle sole doglianze proposte in secondo grado e non ai motivi di opposizione in primo grado e statuendo che le apparecchiature omologate non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura riferito a materia metrologica e richiamando che l’immagine fotografica prodotta evidenziava con immediata chiarezza il colore rosso della luce semaforica allatto del transito del veicolo.

Il ricorrente denunzia 1) illogicità e contraddittorietà della sentenza che parte dalla premessa della fondatezza per pervenire al rigetto; 2) violazione dell’art. 23 l. 689/81 sulla omologazione e sulla taratura; 3) mancata prova dell’infrazione, violazione dell’art. 23 l. 689/1981 e dell’art. 2697 cc; 4) mancata contestazione immediata.

II primo motivo, pur rilevando una anomalia della sentenza, non considera che la premessa costituisce un evidente refuso ed errore materiale perché tutta la motivazione è incentrata sulla infondatezza.

Il secondo, pur essendo intervenuta nelle more la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 del cds, nella parte in cui non prevede la taratura periodica, non tiene conto che nella fattispecie non viene in rilievo la rilevazione della velocità ma l’attraversamento col semaforo rosso.

Il terzo motivo non considera che, in ogni caso, la documentazione fotografica è sufficiente e non può essere contestato l’accertamento in fatto posto in essere dalla decisione impugnata.

Va richiamata, al riguardo, la più recente giurisprudenza conseguente alla nuova disciplina dell’art. 201, comma 1-ter del cds, introdotto dall’art. 4 comma 1 del d.l. 27.6.2003 n. 151, conv., con modifiche, in legge 1.8.2003 n. 214 (Cass. 19.10.2011 n.21605, Cass. 2.2.2011 n. 2436).

Questa Corte non ignora che la precedente giurisprudenza richiedeva la presenza dell’agente per consentire la verbalizzazione in sede di contestazione immediata di possibili circostanze impeditive di un tempestivo attraversamento dell’incrocio (ad esempio code) (Cass. 11.4.2006 n. 8465, Cass. 17.11.2005 n. 23301 etc.) ma non può non dare continuità al consolidato indirizzo conseguente alla nuova disciplina. Il quarto motivo non considera che risulta dalla sentenza che l’auto ha proseguito la marcia.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 900 di cui 200 per spese vive oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione del dpr 115/2002 col conseguente raddoppio del contributo unificato.