Processo Tributario
1) Spese di lite nel processo tributario
Sentenza n. 2519/3 del 7 maggio 2015, dep. il 24.12.15
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CALABRIA
Massima:
La circostanza che la questione oggetto di contenzioso sia controversa non costituisce motivo sufficiente per la richiesta di compensazione delle spese di giudizio, in quanto la compensazione stessa può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, laddove concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Ugualmente è del tutto irrilevante che l’importo delle spese di giudizio risulti superiore all’importo stesso della cartella di pagamento oggetto del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio B.I.B.S. del C. ha proposto appello avverso la sentenza n. 749/01/12 del 21 novembre 2012, con cui la Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha accolto il ricorso proposto da C.V. avverso cartella di pagamento del complessivo importo di euro 36,64, dovuti a titolo di contributi consortili relativi a immobili siti in Castrovillari.
Il Consorzio ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui è stata disposta la condanna dello stesso al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in compressivi euro 150,00, oltre accessori.
Si è costituito il contribuente, che ha rilevato l’infondatezza dell’appello.
Nella camera di consiglio del 7 maggio 2015 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
L’appellante si duole della condanna del Consorzio al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado, liquidate in misura superiore all’importo della cartella, rilevando che la questione oggetto del giudizio è controversa e che in altri analoghi giudizi la stessa Commissione provinciale ha disposto la compensazione delle spese.
L’appello è privo di fondamento.
Va rilevato, innanzi tutto, che la condanna al pagamento delle spese del giudizio è legata al principio della soccombenza, di cui alle cogenti previsioni degli artt. 91 e ss. c.p.c..
Il fatto che la questione sottoposta al giudice sia controversa non costituisce motivo sufficiente per la compensazione delle spese del giudizio, atteso che, alla stregua della norma vigente in precedenza, applicabile alla fattispecie, la compensazione può essere di posta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, laddove concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
Per ragioni analoghe è del tutto irrilevante che, in altre cause aventi lo stesso oggetto, la Commissione provinciale abbia disposto la compensazione delle spese del giudizio.
E’ chiaro, infine, che l’importo della pretesa non costituisce un limite rispetto alla liquidazione delle spese legali, nel senso che, pur dovendosi quantificare l’importo dovuto a titolo di spese sulla base del valore della controversia, la somma liquidata deve tenere conto dei compensi stabiliti per l’opera del difensore.
Consegue a quanto sopra la conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Trattandosi di appello notificato dopo il 30 gennaio 2013, segue l’accertamento dell’obbligo del soccombente di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. (cfr. Cass. civ., Sez. un., 18 febbraio 2014 n. 3774), 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione III, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti sull’appello proposto dal Consorzio B.I.B.S. del C. nei confronti di C.V. avverso la sentenza deliberata in data 17 ottobre 2012 dalla Commissione provinciale di Cosenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: conferma la sentenza appellata, condanna l’appellante al pagamento in favore del contribuente delle spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori come per legge; accerta a carico dell’appellante l’obbligo di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello dovuto per l’impugnazione.
- Mancata presentazione della dichiarazione per stato di detenzione del contribuente
Sentenza n. 5328/67 del 9 novembre 2015, dep. il 7.12.2015
COMMISSIONE TRIBUNALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Massima:
In tema di sanzioni la condizione di ”detenuto” del contribuente non configura in alcun modo la forza maggiore, come richiesto dalla legge, in quanto il contribuente “detenuto” è certamente nella condizione di poter conferire con il proprio difensore, per il tramite del quale, può informare il proprio consulente tributario, al fine di ottemperare agli obblighi fiscali, per cui la circostanza rappresentata non può che costituire elemento soggettivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- M. impugna la sentenza n. 699 depositata il 17.9.14, della CTP di Brescia, sez. 7, che, in parziale accoglimento del ricorso a suo tempo proposto avverso accertamento IRPEF 2007, rideterminava il reddito imponibile in € 22.116, il valore della produzione in € 29.839, determinando altresì, le imposte dovute e, per quel che interessa, questa sezione, le sanzioni. Spese compensate.
Il contribuente lamenta sostanzialmente che le sanzioni non sarebbero dovute atteso che, la mancata presentazione della dichiarazione, per cui appunto erano state applicate le sanzioni, era dovuta a forza maggiore. Specifica l’appellante che nel periodo di presentazione della dichiarazione era ristretto in carcere e detta situazione era perdurata fino al 2012, pertanto non era in grado di adempiere agli oneri fiscali che gli sono stati contestati.
Chiede, pertanto, in via principale la rideterminazione del reddito in € 22.116, peraltro già così rideterminato dal primo giudice, e la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 5, Lgs. 472/97 e/o dell’art. 6, c. 5, stesso decreto. Si costituisce l’Ufficio che eccepisce preliminarmente, inammissibilità dell’appello essendo il deposito del medesimo avvenuto oltre il termine di 30 gg. dalla notifica (not. 16/3 – deposito 16/4).
Osserva che nella fattispecie le sanzioni sono legittime non ricorrendo la forza maggiore.
Chiede, perciò. Il rigetto dell’appello, con il favore delle spese.
Dimette memoria illustrativa il contribuente con cui ribadisce la tempestività del deposito dell’appello essendo la notifica intervenuta il 17/3, come risulta dalla cartolina di ritorno e insiste sulla inapplicabilità delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, verificata l’eccezione di tardività del deposito dell’appello sollevata dall’Ufficio.
L’eccezione, ad avviso di questa sezione, è fondata.
L’appello è stato spedito il 16.3 come risulta dalla ricevuta postale di spedizione.
La notifica, perciò, per l’appellante è avvenuta appunto il 16.3. la data di ricevimento riguarda il notificando, per il quale, ovviamente i termini non possono che decorrere da quel momento, secondo la ormai nota divaricazione della notificazione per il notificante e per il notificando.
Il termine di 30 gg. per il deposito ha iniziato a decorrere dal giorno 16.3 conseguendone che la scadenza era il 15.4 essendo il deposito avvenuto il 16.4, questo è da ritenersi tardivo.
Va, in ogni caso, rilevato che, ad avviso di questa sezione, lo stato di detenzione, di per sé, non configura quella forza maggiore che giustifica il mancato invio della dichiarazione. Si consideri che il contribuente avrà certamente potuto conferire con il suo difensore, per il tramite del quale avrebbe potuto informare il proprio consulente tributario. Che lo stato di detenzione abbia potuto causare al contribuente una situazione di preoccupazione od ansia che gli abbia fatto “dimenticare” l’obbligo fiscale è circostanza del tutto soggettiva che non può configurare in alcun modo la forza maggiore “cui resisti non potest’‘ richiesta dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione dichiara inammissibile l’appello. Le spese di giudizio liquidate in € 1000 (mille) seguono la soccombenza.