Prelievo ematico senza il consenso del conducente: assoluzione – Sentenza n. 1167 del 7 novembre 2011
Ente Giudicante: Tribunale penale di Forlì
Procedimento: Sentenza n. 1167 del 7 novembre 2011
Prelievo ematico senza il consenso del conducente: assoluzione
E’ il principio affermato dal Tribunale di Forlì con la sentenza n. 1167 del 7/11/2011 che ha affrontato il caso di un incidente stradale provocato da un conducente di velocipede in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, con accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Con la sentenza qui in commento si ribadisce dunque energicamente un principio di diritto, ormai incontroverso, in materia di utilizzabilità processuale di quei prelievi ematici, che vengano – poi – a formare piattaforma valutativa per accertare giudiziariamente lo stato di intossicazione alcolemica del singolo, in relazione all’accertamento della sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza.
Dinanzi al dubbio prospettato in relazione all’invocabilità ed all’applicabilità, nella fattispecie in disamina, della disposizione contenuta nell’art. 191 c.p.p., in virtù della ipotizzata lesione del diritto di inviolabilità della persona, garantito dall’art. 13 Cost., atteso che il prelievo ematico sarebbe stato operato in assenza di consenso, più volte la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha opposto – in modo coerente e convincente – un fermo e condivisibile diniego.
Com’è noto, per i conducenti sottoposti a cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato su richiesta degli organi di Polizia stradale da parte delle strutture sanitarie e quest’ultime rilasciano agli organi della Polizia stradale la relativa certificazione (art. 186 c.d.s.).
Il Tribunale di Forlì, tuttavia, ha ritenuto inutilizzabile ex art. 191 c.p.c. il prelievo eseguito su richiesta della Polizia (alle ore 2.35) alla direzione del Pronto soccorso, da cui è scaturita l’interna richiesta del test di screening dell’alcol etilico (alle ore 3.46) e quindi soltanto successivamente alla richiesta della Polizia con referto delle ore 4.15. La corretta sequenza, secondo il Tribunale di Forlì e la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, avrebbe dovuto infatti essere la seguente:
1. richiesta da parte del personale medico per fini esclusivamente sanitari,
2. successivo prelievo ematico
3. conclusivo referto sanitario
4. richiesta della Polizia Giudiziaria.
In altre parole la richiesta della P.G. doveva essere a valle e non a monte dell’iter sanitario. L’ordine inverso delle fasi protocollari ingenera infatti il «ragionevole dubbio che il prelievo sia stato effettuato esclusivamente a seguito di richiesta della p.g. procedente».
Correttamente, il Giudice ha deciso dunque per l’inutilizzabilità del prelievo ex art. 191 c.p.p. e, stante la presenza di un solo elemento sintomatico, non tipico dell’assunzione alcoolica, ma peculiare di molteplici svariate patologie, ha assolto l’imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Il prelievo ematico effettuato, dunque, in assenza di consenso, non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso – e dunque non necessario a fini sanitari – è inutilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen. per violazione del principio costituzionale che tutela l’inviolabilità della persona (art. 13 Costituzione).
Caso diverso sarebbe invece quello in cui il conducente in caso di incidente stradale non necessiti di cure mediche e/o trattamenti particolari sanitari: in tale ipotesi l’accertamento dovrà svolgersi nel rispetto dei principi costituzionali: richiesta da parte della Polizia giudiziaria ai sanitari e contestuale consenso scritto da parte del conducente. (Cass. Sez. IV 38537/2007, n. 37442 del 2003, n. 26783 del 2006, n. 10286 del 2008 e n. 4118 del 2008).
Tribunale di Forlì
Sezione Penale
Sentenza 7 novembre 2011, n. 1167
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice Massimo De Paoli, alla pubblica udienza del 07 novembre 2011 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale la seguente
SENTENZA
nel processo penale nei confronti di: (***) nato a *** il ***, con domicilio eletto c/o Avv. Francesca Rossi di Forlì,
contumace
dif.re di fiducia Avv. Francesca Rossi e Filippo Baravelli di Forlì
IMPUTATO
A) Contravvenzione ex a. 186, comma 2, lettera c), 2-bis, 2-sexies e 2-septies, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per aver condotto il veicolo tipo velocipede da uomo marca Torpado di colore nero, in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, con accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (prova di laboratorio: g/1 2,93), con le aggravanti di aver cagionato un incidente stradale e di aver commesso il fatto dopo le ore 22.00 e prima delle ore 07.00 (ore 02.00 circa).
In Forlì, accertato il 25/09/2009.
Conclusioni. Con l’intervento del P.M Dott. F. Buzzi e di Avv. F. Rossi e F. Baravelli le parti hanno concluso come segue: il P.M: chiede la condanna a mesi 4 di arresto ed €. 4000,00 di ammenda. Il Difensore chiede assoluzione non essendo raggiunta la prova, in sub. ne minimo pena, con benefici.
MOTIVAZIONE
Con decreto di citazione regolarmente *** veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe.
Contumace l’imputato, l’istruzione dibattimentale avveniva mediante esame testimoniale e produzione documentale.
All’esito le parti concludevano come in atti.
Va respinta la preliminare eccezione della difesa, che muove dalla omissione dell’avvertimento alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, in violazione del disposto di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p.
Essendo emerso all’esito dell’istruttoria che sin dal momento dell’accertamento di p.g. non potevano desumersi elementi sintomatici da cui trarre convincimento in ordine allo stato di alterazione del conducente (il *** presentava solo schiuma alla bocca e ben poteva la caduta dal velocipede imputarsi a cause estranee all’assunzione di alcool), tale circostanza consente di ritenere non sussistente l’obbligo dell’avviso in questione (cfr. Cass. Sez. II, 12.2.2008, Rizzi, che distingue l’accertamento esplorativo, e dunque di polizia amministrativa, non oggetto alla prescrizione dell’art. 114 disp. att. c.p.p.).
Sono pertanto assorbite anche le ulteriori eccezioni relative all’art. 347 comma 2 bis e 366 c.p.p., in difetto del presupposto di cui sopra.
Non è poi calzante l’eccezione relativa al mancato rispetto dei protocolli clinici, non solo perché soltanto suggerita e indimostrata ma anche perché questione di merito che, in assenza di contrarie risultanze istruttorie, non inficerebbe la validità dei risultati ottenuti mediante analisi di laboratorio di cui in atti.
Va invece accolta l’eccezione relativa al difetto di consenso al prelievo ematico.
E’ principio che, ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell’incidente stradale sono utilizzabili, nei confronti dell’imputato, per l’accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. Al contrario, il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso – e dunque non necessario a fini sanitari – è inutilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen. per violazione del principio costituzionale che tutela l’inviolabilità della persona (art. 13 Costituzione) (Cass. Sez. IV 38537/2007, conformi n. 37442 del 2003, n. 26783 del 2006, ancora n. 10286/2008 e n. 4118/2008).
In particolare, si è evidenziato che “è diritto dell’imputato rifiutare di sottoporsi ad un prelievo ematico unicamente per accertare lo stato di ebbrezza, in quanto si tratta di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona, e, pur se minimamente, anche pericoloso nell’ipotesi di impiego di strumenti non adeguatamente sterilizzati, ma qualora il prelievo sia stato eseguito nell’ambito di una fase terapeutica ovvero per immediati accertamenti di pronto soccorso, deve ritenersi che il prelievo ematico è stato necessitato da una tutela della persona, per cui l’indagine sull’accertamento di un reato non è sicuramente lo scopo a cui mira il prelievo, e, come tale, nessun abuso sulla persona dell’imputato può ritenersi consumato”.
Dagli atti di causa esclusivamente risulta che il prelievo, conducente all’accertamento dello stato di ubriachezza per superamento della soglia di legge del tasso alcolemico, era svolto su incarico della p.g. procedente, come inequivocabilmente si evince dalla nota dell’Ausl del 6.2.2010 in replica alla richiesta della Polizia di Stato del 25.9.2009 ore 2,35 (i referti indicano infatti orari successivi alla richiesta, 3,46 e 4,15, a conferma della corrispondenza delle analisi alle esigenze di formazione della prova).
In sostanza, non essendovi prova neppure indiziaria che le analisi siano avvenute secondo gli usuali protocolli di pronto soccorso presso la struttura ospedaliera dove il prevenuto era stato portato a seguito del suddescritto incidente stradale (fra l’altro consistente nella caduta, spontanea o provocata, dal velocipede, in assenza di coinvolgimento di terzi veicoli o persone), non può escludersi il ragionevole dubbio che il prelievo sia stato effettuato esclusivamente a seguito di richiesta della p.g. procedente, come gli atti di causa paiono confermare.
Per tali motivi tutti, attesa la non utilizzabilità dell’esito delle analisi di laboratorio, l’imputato va assolto dal reato ascritto perché non vi è prova che il fatto sussista.
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l’art. 530 c.p.p.
assolve l’imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.
Forlì, lì 7.1 1.2011
Il Giudice
Dott. M. De Paoli