Se la motivazione del verbale di accertamento è contraddittoria la multa è illegittima – Sentenza del 4 marzo 2011
Ente Giudicante: Giudice di Pace di Ottaviano
Procedimento: Sentenza del 4 marzo 2011
Se la motivazione del verbale di accertamento è contraddittoria la multa è illegittima
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Ottaviano che ha annullato il verbale di accertamento irrogato ad un automobilista al quale era stata addebitata la violazione dell’art. 181 C.d.S perché circolava alla guida del veicolo senza il prescritto contrassegno di assicurazione da esporsi al parabrezza e poi nel verbale si era precisato come non fosse stata possibile la contestazione immediata perché il trasgressore era “assente al momento della violazione”.
Il Giudice di Pace, nella sentenza in esame, ha ravvisato l’erroneità e la contraddittorietà che inficiano il suddetto accertamento determinandone l’illegittimità, atteso che non è ipotizzabile l’assenza del trasgressore nel caso di veicolo in circolazione.
Il verbale di accertamento è stato dunque annullato per insufficiente e contraddittoria motivazione ritenendo, altresì, conformemente a quanto sostenuto dalle SS.UU., che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, senza necessità dunque di ricorrere alla proposizione di querela di falso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 445 / 10 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, riservata in decisione all’udienza del 4 marzo 2011, avente ad oggetto opposizione ai sensi della Legge numero 689 del 1981, vertente
TRA
BBB RRR nato <…>, il <…>, residente in <…>, alla <…> 15, nello stesso comune elettivamente domiciliato alla Via Aaa, 20, nello studio dell’avvocato Fff Aaa, che lo difende e lo rappresenta in virtù di procura a margine del ricorso;
OPPONENTE
E
Comune di <…>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All’udienza del 4 marzo 2011, le parti concludevano come da relativo verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 27 luglio 2010, il BBB RRR proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada, distinto dal numero XXX/YYY/2010, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di <…> il 27 marzo 2010, notificato il 15 giugno successivo, per la violazione dell’articolo 181, commi 1 e 3 c.d.s..
Il BBB RRR eccepiva la nullità del menzionato verbale per la violazione dell’obbligo di contestazione immediata, deducendo sul punto la insufficiente e contraddittoria motivazione della mancata contestazione immediata della infrazione.
Chiedeva, pertanto, di annullare l’opposto verbale, previa sospensione dell’esecutività dello stesso.
Instauratosi il contraddittorio, il BBB RRR insisteva nella sua domanda.
Il Comune di <…> si riportava agli atti che aveva depositato ai sensi dell’articolo 23 della citata Legge numero 689 del 1981 e chiedeva il rigetto del ricorso.
Precisate le conclusioni, esaminata la documentazione in atti, questo giudice decideva la causa dando lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata l’ammissibilità del ricorso essendo stato lo stesso depositato entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del menzionato verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada.
Ancora in via preliminare rileva osservare che va dichiarata la competenza di questo giudice a conoscere dell’opposizione de qua, sussistendo la competenza ratione materia, per valore e per territorio di questo giudice, subito avvertendosi che la competenza per territorio va individuata, ai sensi dell’articolo 22, primo comma della citata legge numero 689 del 1981, nel giudice del luogo ove è stata commessa la violazione, dovendosi intendere con tale espressione, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, il luogo nel quale la violazione è stata accertata ( Cass. SS. UU. n. 4130 del 1988 ), che nel caso ora in rassegna è nel tenimento del Comune di <…> e, pertanto, rientra nella competenza territoriale del Giudice di Pace di Ottaviano.
Rileva, altresì, osservare che è da ritenere sussistente la legittimatio ad causam del Comune di <…>, essendo stato redatto dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di <…>, il suddetto accertamento di violazione delle norme del codice della strada.
Nel merito, l’opposizione è fondata.
Nella fattispecie ora allo scrutinio di questo giudice il menzionato accertamento di violazione delle norme del c.d.s. è inficiato da errori che ne determinano l’illegittimità.
Nel menzionato accertamento di violazione delle norme del c.d.s. si ravvisa una palese contraddittorietà tra l’infrazione contestata e la motivazione che avrebbe impedito agli agenti accertatori di procedere alla contestazione immediata della infrazione. Invero, viene addebitata al ricorrente la violazione dell’articolo 181, comma le 3, perché « ….circolava alla guida del veicolo indicato sprovvisto del prescritto contrassegno di assicurazione da esporsi sul parabrezza……» e poi si assume che « non si è potuto procedere a contestazione immediata perché: Il trasgressore o proprietario del veicolo era assente al momento della violazione… » (in termini nel menzionato accertamento).
L’erroneità e la contraddittorietà che inficiano il suddetto accertamento ne determinano l’illegittimità, atteso che non è ipotizzabile l’assenza del trasgressore nel caso di veicolo in circolazione.
Per completezza di disamina rileva osservare che la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza numero 17355 del 24 luglio 2009, modificando il suo precedente orientamento, espresso sempre a Sezioni Unite, ha affermato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza — ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, siccome nel caso ora allo scrutinio di questo giudice, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.
Per i superiori rilievi, l’opposizione va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal BBB RRR nei confronti del Comune di <…>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) dichiara l’ammissibilità del ricorso;
2) dichiara la propria competenza per materia e per territorio;
3 ) accoglie l’opposizione;
4) annulla il provvedimento impugnato distinto dal numero XXX/YYY/2010 del 27 marzo 2010;
5) condanna il Comune di <…>, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 250,00, di cui € 50,00 per spese, € 200,00 per diritti ed onorario, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all’avvocato Fff Aaa.
Così deciso in Ottaviano all’udienza del 4 marzo 2011
Il Giudice di Pace
avv. Anna Esposito