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Per il fermo auto non c’è bisogno della notifica dell’intimazione ad adempiere

a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi

La legge consente al debitore di potersi ritenere soggetto all’esecuzione forzata entro un termine di un anno dalla cartella: scaduto tale anno, Equitalia, prima di procedere al pignoramento, deve rinnovare l’invito a pagare notificando una intimazione ad adempiere che funge da sollecito.

Si tratta di un adempimento obbligatorio che condiziona la validità del pignoramento stesso: in difetto, infatti, ogni successiva mossa da parte di Equitalia sarebbe viziata e, quindi, nulla.

Questo procedimento tuttavia non vale nel caso di iscrizione del fermo auto che, invece, può arrivare in qualsiasi momento e, quindi, anche dopo un anno dalla notifica della cartella (salvo i termini di prescrizione della cartella stessa).

E’ il principio che emerge dalla sentenza n. 6245/15 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma.

Ne consegue che se Equitalia deve iscrivere il fermo auto può procedere, anche un anno dopo dalla notifica della cartella, senza bisogno di notificare prima l’intimazione ad adempiere. E ciò perché il fermo amministrativo non è atto esecutivo (ossia del pignoramento), ma ha solo una funzione “cautelare”: serve cioè a impedire che il credito di Equitalia possa essere pregiudicato dalla vendita del bene.

Il fermo amministrativo non ha quindi natura di atto di espropriazione forzata, ma di “procedura a questa alternativa”.