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Pignoramento ed Equitalia

a cura dell’avv.

Relativamente ai crediti erariali, Equitalia, vale a dire l’agente di riscossione delle imposte e delle sanzioni, può agire pignorando i beni dei contribuenti, ma deve rispettare ben precise regole.

Vale dunque la pena comprendere cosa debba intendersi per pignoramento da parte di Equitalia, partendo proprio dalla spiegazione del concetto base: cos’è un pignoramento.

Ai sensi dell’art. 492 del codice di procedura civile il pignoramento è l’ingiunzione con cui l’ufficiale giudiziario intima al debitore di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all’espropriazione forzata, nonché i loro frutti.

Presupposto del pignoramento è l’esistenza di un debito che sia stato attestato in maniera formale attraverso una sentenza, un decreto ingiuntivo o un altro provvedimento del giudice, oppure con titoli di credito.

Nel caso di debiti verso il fisco il pignoramento dev’essere preceduto dalla notificazione di una cartella esattoriale, che alla stregua di un precetto è atto successivo rispetto a situazioni di conflitto preesistenti. Notificata la cartella esattoriale (atto attraverso il quale Equitalia chiede il pagamento), il contribuente ha sessanta giorni per impugnarla o pagare. Un provvedimento definitivo o comunque non sospeso può portare all’esecuzione forzata finalizzata alla soddisfazione del credito.

Vediamo ora quali beni possono essere pignorati da Equitalia e a quali condizioni.

Equitalia può eseguire pignoramenti mobiliari.

E’ tuttavia raro che Equitalia proceda pignorando beni mobili esistenti presso l’abitazione del contribuente moroso, salvo che vi sia la certezza che, all’interno dell’abitazione, vi siano beni di valore di una certa consistenza come quadri ben quotati, oggetti d’oro, gioielli di valore, ecc.

Vi sono poi beni assolutamente impignorabili elencati dal nostro codice di procedura civile all’art. 514, così ad esempio: letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli.

Tutti tali beni, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi, non possono essere asportati dall’ufficiale giudiziario, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato.

Più plausibile invece procedere al pignoramento dello stipendio attenendosi ai limiti previsti dal legislatore e precisamente: nella misura di un decimo per stipendi, salari, indennità inferiori ad € 2500,00 (quindi l’importo pignorabile è al massimo 250 euro al mese), di un settimo per stipendi, salari, indennità fino a € 5000,00 e di un quinto per stipendi, salari, indennità superiori a 5.000,00 euro). Equitalia non può tuttavia pignorare l’ultimo emolumento dello stipendio versato in banca al lavoratore dipendente.

Le pensioni sono invece in parte “salve” poiché l’ordinamento garantisce a tutti i cittadini un minimo vitale di sostentamento, in forza del quale Equitalia non può pignorare le pensioni di importo inferiore a quello dell’assegno sociale aumentato della metà (Con la circolare del 31 dicembre 2015, l’Inps ha reso noto che per il 2016 l’importo dell’assegno sociale è stato fissato in 5.825 euro annuali, pari a 448,30 euro mensili per 13 mensilità).

Riguardo ai beni aziendali, e dunque quelli strumentali all’attività e alla professione, gli stessi possono essere pignorati nella misura di un quinto, con custodia obbligatoria da parte del debitore e a condizione che gli altri beni siano insufficienti a soddisfare le ragioni del creditore. L’ufficiale giudiziario dovrà cioè, per prima cosa, valutare se nell’azienda o nello studio professionale vi sono beni diversi da quelli necessari all’esercizio dell’attività e il pignoramento di questi ultimi. Altrimenti dovrà pignorare i beni strumentali, ma comunque non oltre il valore di un quinto.

Altra forma di pignoramento azionabile da Equitalia è il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, che consente di vietare l’utilizzazione di tali beni (es. autovetture, salvo il caso che siano beni strumentali all’esercizio dell’attività come si è poc’anzi visto) in vista di una futura vendita forzata.

Equitalia può richiedere poi il pagamento non direttamente al debitore ma ad un soggetto terzo a sua volta debitore del contribuente moroso. Ad esempio Equitalia può pignorare le somme che una ditta deve pagare al proprio fornitore che abbia ovviamente cartelle esattoriali in sospeso.

Anche riguardo agli immobili il legislatore ha posto dei limiti al potere di Equitalia di aggredire tali beni.

Partiamo dall’ipoteca: essa attribuisce al creditore il diritto di espropriare anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.

Se ipoteco una casa posso farla vendere e vedere il mio credito privilegiato rispetto ad altri sul prezzo di vendita derivante dall’espropriazione.

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia cui Equitalia può fare ricorso solamente se il suo credito complessivo verso il debitore è superiore a 20.000 euro (cfr. decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012).

Ipoteca e pignoramento sono cose diverse, ma di fatto Equitalia non può fare pignorare beni immobili se il suo credito non supera questa cifra.

Non solo: se il debitore ha una casa di abitazione essa non può essere soggetta ad azione esecutiva se si tratta della così detta prima casa del debitore a condizione che essa sia:

– l’unico immobile in proprietà del debitore

– il debitore vi risieda anagraficamente

– l’immobile sia adibito ad uso abitativo.

Se poi la casa è inserita nel fondo patrimoniale, la stessa è impignorabile ma a condizione che:

  1. il fondo non sia stato costituito da meno di cinque anni (entro i quali è possibile la revocatoria);
  2. negli altri casi, il debito tributario non sia dipeso da attività commerciale strumentale al sostentamento della famiglia (per esempio, il caso di un’azienda che è unica fonte di reddito del nucleo familiare).