La commissione tributaria regionale
DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE SEZIONE 22
REG. GENERALE N° 731/2016
UDIENZA DEL 11/04/2016 ore 09:30
ORDINANZA N° 377/2016
PRONUNCIATA IL: 11.04.2016
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19.04.2016
riunita con l’intervento dei Signori:
D’ANDREA LUIGI Presidente
PERRONE RAFFAELLA Relatore
GABRIELI GASPARE Giudice
ha emesso la seguente
ORDINANZA DEFINITIVA
– sull’Istanza Sospensione art. 373 c.p.c.
depositata il 15/02/2016, ricevuta S – 2377/2016
iscritta nel R.G. Appelli n. 731/2016
– avverso la pronuncia n. 1742/2015 Sez: 22 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di BARI
contro:
- ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRINDISI
proposto dall’appellante:
- E.
VIA (…) SAN VITO DEI NORMANNI BR
difeso da:
VILLANI AVV. MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVH01A201267/2015 IRPEF-ADD.REG. 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVH01A201267/2015 IRPEF-ADD.COM. 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVH01A201267/2015 IRPEF-ALTRO 2006
LA COMMISSIONE
Letti gli atti, udite le parti alla fissata odierna udienza camerale e sciogliendo la riserva formulata in esito;
rilevato in fatto che, con istanza depositata in data 15.2.2016, il sig. Ardone Enrico, dopo aver proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di questa Commissione Tributaria Regionale n. 1742/22/15 depositata il 27.7.2015, ha chiesto, in via principale, la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di accertamento n° TVH01A201267/2012, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Brindisi, all’origine della vertenza, e, in via subordinata, la sospensione dell’esecutività della indicata sentenza di secondo grado, come consentito dal comma 1 dell’art. 62 bis del D.lgs. n° 546 del 1992, introdotto dall’art. 9 del D.lgs. n° 156 del 2015, prospettando di poter subire, per effetto dei menzionati provvedimenti, un danno grave ed irreparabile, particolarmente in conseguenza dell’avviso di accertamento, avendo ricevuto la cartella di pagamento n° 02420150003726941000 di complessive € 232.427,99, quale importo dovuto a seguito della sentenza di primo grado;
verificata la sussistenza della condizione di ammissibilità prevista dal comma 6 dell’art. 62 bis sopra citato;
ritenuto che, dovendo tenersi in considerazione il solo richiesto presupposto della gravità ed irreparabilità del danno che potrebbe derivare dall’esecuzione, per la valutazione della sua sussistenza non si deve porre mente alla fondatezza o meno dell’impugnazione, giudizio riservato alla Suprema Corte;
rilevato, allora, che, pur ad una necessariamente rigorosa valutazione, alla luce delle prove documentali offerte, nel caso in esame ricorre certamente il suddetto presupposto, in considerazione delle seguenti circostanze di fatto:
- il contribuente è socio unico della società “Euroautohaus f.lli Ardone s.r.l.” e percepisce un compenso mensile di circa € 1.500,00;
- risulta proprietario di un locale commerciale di circa 60 mq., concesso però in comodato gratuito alla società “Euroautohaus f.lli Ardone s.r.l.”, e di alcuni terreni;
- in virtù di decreto di omologa di separazione consensuale del 12.10.2015, egli è tenuto a corrispondere mensilmente alla moglie separata complessive € 1.000,00 per il mantenimento dei figli oltre che della stessa moglie, nonché € 300,00 quale canone mensile di locazione della casa coniugale assegnata alla stessa moglie;
- per effetto dell’accoglimento della sua istanza di rateizzazione dell’importo della cartella di pagamento sopra indicata, egli sarebbe tenuto a versare 120 rate mensili dell’importo di circa € 2.200,00 ciascuna, obbligazione che si troverebbe nell’impossibilità di adempiere per quanto esposto nei punti precedenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene opportuno, allo stato, sospendere l’esecuzione dell’avviso di accertamento n° TVH01A201267/2012, all’origine del giudizio tributario deciso, da ultimo, con sentenza di questa Commissione Tributaria Regionale n° 1742/22/15 depositata il 27.7.2015.
Considerata la natura meramente incidentale della presente procedura, spetta alla Suprema Corte liquidare le spese di questo procedimento, unitamente a quelle del giudizio di legittimità, in base alla valutazione complessiva dell’esito della lite.
P.Q.M.
La Commissione dispone la sospensione dell’esecuzione dell’atto in contestazione.
Così deciso in Lecce, il 11.4.2016