News

Ordinanza CTR lecce n. 217-2016

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE SEZIONE 23

REG. GENERALE N° 647/2013

UDIENZA DEL 25/02/2016 ore 09:30

Ordinanza n° 217/2016

PRONUNCIATA IL: 25 FEB. 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 FEB 2016

riunita con l’intervento dei Signori:

L’ABBATE GENNARO Presidente e Relatore

DE LORENZI ALESSANDRO Giudice

DIMA LUCIO Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

– sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato relativa all’appello n. 647/2013

depositato il 04/03/2013

– avverso la sentenza n. 427/2012 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE

contro:

  1. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

proposto dall’appellante:

(…)

difeso da:

VILLANI AVV. MAURIZIO

VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFH010100254/2009 IRPEF-ALTRO 2004

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFH010100254/2009 IVA-ALTRO 2004

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFH010100254/2009 IRAP 2004

LA COMMISSIONE

Letti gli atti, udite le parti alla fissata odierna udienza camerale e sciogliendo la riserva formulata in esito;

rilevato in fatto che, con istanza depositata l’8 febbraio 2016, il contribuente (…), dopo aver proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di questa C.T.R. n. 1831/23/14, depositata il 18 settembre 2014, e contro la AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale di Lecce, ha chiesto, in via principale, la sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento all’origine della vertenza, e in via subordinata, la sospensione dell’esecutività della indicata sentenza di secondo grado, come consentito dal comma 1 dell’art. 62-bis del D.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 9 del D.lgs. n. 156 del 2015, prospettando di poter subire, per effetto dei menzionati provvedimenti, un danno grave ed irreparabile, ed, in particolare, in conseguenza del primo, avendo ricevuto cartella di pagamento di € 176.854,69 quale importo dovuto a seguito della sentenza di primo grado;

verificata la sussistenza della condizione di ammissibilità prevista dal comma 6 dell’ora citata norma, che riproduce l’analoga disposizione di cui all’art. 131 bis disp. att. c.p.c.;

ritenuto che, dovendo tenersi in considerazione il solo richiesto presupposto della gravità ed irreparabilità del danno che potrebbe derivare dall’esecuzione, per la valutazione della sua sussistenza non si deve porre mente alla fondatezza o meno dell’impugnazione, giudizio riservato alla Suprema Corte;

rilevato, allora, che, pur ad una necessariamente rigorosa valutazione, alla luce delle prove documentali offerte, nel caso in esame ricorre certamente il suddetto presupposto, rettamente inteso quale pregiudizio di rilevante attuale gravità e concreto pericolo di subire danni irrimediabili o molto difficilmente rimediabili, in considerazione del fatto che il contribuente, pur potendo fruire di un reddito complessivo annuo di circa 115.000,00 Euro (come da dichiarazione esibita dall’Agenzia e riferita all’anno 2014), si trova esposto verso la sua banca per oltre 25.000,00 Euro, e, più che altro, per la circostanza che, in conseguenza di pregressi debiti tributari divenuti definitivi, egli è tenuto a versare mensilmente all’agente della riscossione, per concesse rateizzazioni, la non indifferente somma di circa 8.700,00 Euro, quasi pari all’ammontare del suo dichiarato reddito mensile, sicché, ove a questo esborso (non eludibile, pena la decadenza dal beneficio della rateizzazione) dovesse aggiungersi quell’altro, pur eventualmente anch’esso rateizzato, pari a quanto dovuto dopo la sentenza di primo grado, il contribuente si troverebbe nell’impossibilità di adempiere, sicché si rende opportuno, allo stato, sospendere l’esecuzione del primigenio atto di accertamento n. RFH010100254/2009, senza che appaia necessario imporre la prestazione di idonea garanzia;

ritenuto, infine, che, nonostante il disposto del novellato art. 15, comma 2- quater, del D.lgs. n. 546 del 1992, per la natura meramente incidentale della presente procedura (dal momento che l’efficacia della relativa decisione è condizionata dalla pronuncia della Cassazione), spetta alla Suprema Corte liquidare le spese di questo procedimento, unitamente a quelle del giudizio di legittimità, sulla base della valutazione complessiva dell’esito della lite, come ancora ricordato da Cass. civ. 22 luglio 2011, n. 16121;

P.Q.M.

Dispone sospendersi l’esecuzione dell’atto di accertamento n. RFH010100254/2009 all’origine del procedimento tributario deciso, da ultimo, con la sentenza di questa C.T.R. n. 1831/23/14, depositata il 18 settembre 2014.

Nulla per le spese.

Si comunichi a cura della Segreteria.

Così deciso in Lecce, il 25 febbraio 2016