Obbligo di fornire i dati del conducente? No, se si comunica l’avvenuto ricorso
Con la sentenza n. 177/2015 il giudice di pace di Poggio Mirteto ha dichiarato nullo il verbale che decurta i punti della patente in pendenza di un ricorso avverso il verbale dal quale è scaturito l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente.
A sostegno della decisione, il Giudicante si rifà alla circolare del Ministero dell’Interno del 29/4/2011, secondo cui, “tenuto conto della posizione della Corte Costituzionale e di una prassi alla quale da tempo sono prevalentemente orientati gli uffici della polizia stradale”, deve ritenersi che “la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione della generalità del conducente”.
Non si configura dunque omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi non indichi le generalità del conducente ma comunichi all’organo di Polizia di aver proposto ricorso: di per sé ciò costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione dei dati del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione.
In tal caso non è quindi consentito applicare le sanzioni dell’art. 126-bis, c. 2, Codice della Strada poiché il destinatario dell’invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.