Omicidio stradale: la prudenza non è mai troppa
a cura dell’avv.
La legge numero 41 del 23 marzo 2016, pubblicata il 24 marzo sulla Gazzetta Ufficiale numero 70, ha introdotto il reato di omicidio stradale nel nostro Codice penale all’articolo 589-bis.
Scopriamo insieme tutti i dettagli del provvedimento più acclamato e al contempo discusso degli ultimi tempi.
- Omicidio stradale colposo
Oggi è un reato autonomo, graduato su tre varianti:
– pena da 2 a 7 anni, articolo 589 C.P. (già prevista) per l’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il Codice della strada;
– pena da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
– pena da 5 a 10 anni di carcere se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) o abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità — oltre i 70 km/h in strada urbana e superiore di 50km/h rispetto alla velocità consentita in strada extraurbana — guida contromano, sorpassi, inversioni a rischio, ecc.).
- Omicidio stradale plurimo
Se il conducente provoca la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni, anche lievi o lievissime, di un’altra persona o più persone, il limite massimo di pena stabilito è di 18 anni.
- Arresto in flagranza
Per l’omicidio stradale è consentito l’arresto in flagranza di reato, anche nel caso in cui il conducente responsabile dell’incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.
In presenza delle aggravanti l’arresto è poi sempre obbligatorio.
- Fuga del conducente
Se il conducente scappa dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi: in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni di reclusione per le lesioni.
- Lesioni stradali
Se le lesioni sono provocate per violazione del codice della strada resta invariata la pena base, mentre sono previsti rialzi notevoli se il guidatore è ubriaco o drogato e precisamente da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime.
In ogni caso, se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l’incidente per via di condotte pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
- Mezzi pesanti
L’ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti. Per costoro, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravi di pena.
- Diminuzione della pena
La pena è diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.
- Prescrizione raddoppiata
Per il nuovo reato è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.
- Perizie coattive
Se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazione correlata all’uso di droghe la polizia giudiziaria può chiedere al PM di autorizzarla ad effettuare un prelievo coattivo laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini.
- Revoca della patente
Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) viene automaticamente revocata la patente, che potrà essere conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio).
Il termine è aumentato nei casi più gravi: se il conducente è fuggito, infatti, potrà riavere la patente almeno 30 anni dopo la revoca.
- Sospensione cautelare
Nelle more del giudizio – salvo che per il caso di omicidio stradale semplice dove la sospensione può arrivare fino a un massimo di 3 anni ma non è prorogabile – il Prefetto può disporre la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di 5 anni.
In caso di condanna non definitiva la sospensione può essere prorogata fino a un massimo di 10 anni.