Giurisprudenza

Legittimo l’accertamento con l’autovelox anche se la Polizia si è avvalsa della collaborazione tecnica di aziende private – Sentenza n. 29388 del 28 dicembre 2011

Ente Giudicante: Corte di Cassazione
Procedimento: Sentenza n. 29388 del 28 dicembre 2011

Legittimo l’accertamento con l’autovelox anche se la Polizia si è avvalsa della collaborazione tecnica di aziende private

La presenza di un tecnico in affiancamento alla polizia municipale costituisce una ulteriore garanzia di affidabilità dell’autovelox. E queste considerazioni valgono anche per l’espletamento delle altre operazioni come lo sviluppo e la stampa dei rilievi fotografici.

Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 29388 del 28 dicembre 2011. Un automobilista ha proposto ricorso contro una multa accertata dai vigili con il sistema autovelox preso a noleggio evidenziando l’ingerenza eccessiva dei privati nella gestione del procedimento sanzionatorio. Il giudice di pace ha accolto le censure mettendo in risalto che il controllo stradale è stato effettuato senza garanzie di legalità e obiettività, in mancanza di revisione periodica dei sistemi elettronici. La Corte di cassazione ha invece bocciato questa interpretazione. L’assistenza tecnica dell’operatore privato, specifica la sentenza, limitata all’installazione e all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull’attività di accertamento poi direttamente svolta da quest’ultimo e, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato.

In buona sostanza il supporto tecnico fornito dagli ausiliari privati «nelle fasi di impostazione e installazione degli apparecchi non pregiudica, ma anzi costituisce una ulteriore garanzia di affidabilità dell’accertamento stesso». Ma le stesse considerazioni, prosegue il collegio, valgono anche per la delega al compimento delle attività puramente tecniche di sviluppo e stampa dei rilievi fotografici. Gli ausiliari privati in questo caso non hanno possibilità di effettuare alcuna valutazione discrezionale e la successiva trasmissione dei rilievi ai vigili costituisce attività puramente materiale non interferente con lo svolgimento degli obblighi istituzionali. Circa la questione della mancata taratura gli Ermellini confermato i recenti orientamenti finalizzati a escludere il controllo elettronico della velocità dei veicoli dal campo di applicazione della legge n. 73/1991, istitutiva del servizio nazionale di taratura. La materia stradale è infatti estranea alle questioni metrologiche.

Cass. civ. Sez. II, Sent. n. 29388 del 28 dicembre 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2400-2007 proposto da:
COMUNE BUONALBERGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato PROZZO ROBERTO;

– ricorrente –

Contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 61/2005 del GIUDICE DI PACE di SAN GIORGIO LA MOLARA, depositata il 30/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

(motiv. semplificata ai sensi del decr. P. Pres. del 20.3.11)

Il Comune di Buonalbergo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 61 del 16/30.11.2005 con la quale il Giudice di Pace di San Giorgio La Molara ha accolto l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. 22 l. 689/81, proposta da A.L. avverso un verbale della polizia municipale dell’ente ricorrente, relativo alla violazione amministrativa di cui all’art. 142 co. 8 cit. cod., sulla scorta dell’accertamento di velocità a mezzo di apparecchiatura automatica “traffipax”, ritenendo fondati, tra i motivi esposti, quelli deducenti:

a) l’illegittimità, per “mancata garanzia di legalità ed obiettività nell’accertamento” delle infrazioni, della collaborazione di una società privata concessionaria del relativo servizio, nelle operazioni di rilevazione delle stesse e trasmissione alla polizia municipale dei rilievi fotografici ritenuti “validi per la sanzione”, con sostanziale delega dell’accertamento;

b) per la mancata periodica sottoposizione dell’apparecchio in questione, ancorché corrispondente a modello omologato dal competente ministero, alla c.d. “taratura”, ritenendo questa obbligatoria, in considerazione della natura “metrica” dello strumento, ai sensi della normativa statale ed internazionale in materia.

Il ricorso, al quale non ha resistito l’intimato, deve essere accolto per la fondatezza di entrambi i motivi esposti, alla luce di principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

Il primo mezzo, deducente violazione degli artt. 4 e 5 L. 2248/1865 all. E, 22 e 23 L. 689/81, 142 C.d.S. e 345 Reg. Att., 2700 c.c., omessa ed insufficiente motivazione, trova positivo riscontro, segnatamente, nelle sentenze nn. 22816/08 e 20081/11, entrambe emesse su ricorsi analoghi del medesimo Comune oggi ricorrente contro sentenze del G.d.P. di S. Giorgio la Molara, nelle quali si è avuto modo di escludere che la collaborazione tecnica, prestata da privati agli organi di polizia preposti all’accertamento e contestazione degli illeciti stradali, ne infici la legittimità ed affidabilità, allorquando – come nella specie è stato desunto dall’analitico esame della convenzione regolante il rapporto in questione – la verifica delle risultanze degli atti di accertamento sia demandata agli organi di polizia, poiché il supporto tecnico assicurato dagli ausiliari privati nelle fasi di impostazione ed installazione degli apparecchi non pregiudica, ma anzi costituisce una ulteriore garanzia di affidabilità dell’accertamento stesso. Considerato che le medesime considerazioni valgono anche per la delega al compimento delle attività, puramente tecniche, di sviluppo e stampa dei rilievi fotografici delle infrazioni, automaticamente registrate dagli apparecchi, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale al riguardo, e che la successiva trasmissione dei rilievi stessi all’ufficio di polizia municipale costituisce attività puramente materiale, non interferente nell’esercizio dei compiti istituzionali dello stesso, non ravvisando ragioni per doversi discostare dal suesposto orientamento (peraltro conforme ad altre pronunzie di legittimità sulla tematica in questione, tra cui nn. 2952/98, 1955/10), il collegio ritiene sufficiente nella specie richiamare le motivazioni delle precitate sentenze, alle quali si riporta.

Quanto al secondo motivo, la fondatezza dello stesso va dichiarata alla luce principio, pure ripetutamente affermato da questa Corte (v. in particolare nn. 23978/07, 29333/08, 9846/10), alle cui precedenti pronunzie il collegio aderisce richiamandone le relative motivazioni, secondo cui le apparecchiature in questione non devono essere sottoposte alle operazioni di controllo previste dalla L. n. 73 del 1991, istitutiva del servizio nazionale di taratura, essendo la relativa normativa relativa alla materia c.d. “metrologica”, diversa da quella di misurazione elettronica della velocità e di competenza di autorità amministrative del tutto diverse da quelle competenti nei casi di specie.

L’accoglimento del ricorso comporta, conclusivamente, la cassazione della sentenza impugnata, che va pronunziata senza rinvio, con diretta decisione nel merito, reiettiva dell’opposizione, ai sensi dell’art. 384 co. 2 u.p. c.p.c., non essendo necessari altri accertamenti e considerato che nella specie il giudice a quo ha esaminato e respinto tutti i rimanenti motivi addotti dall’opponente.

Tenuto conto che quest’ultimo non ha resistito al ricorso, che la decisione impugnata fu adottata in conformità ad orientamenti giurisprudenziali di merito largamente diffusi all’epoca delle sua pronunzia, solo successivamente superati dal consolidamento di quelli di legittimità, in questa sede richiamati ed applicati, giusti motivi comportano l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio e di quello di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio relativamente ai motivi accolti e, pronunziando nel merito, rigetta l’opposizione.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2011.