Giurisprudenza

Guida in stato di ebbrezza anche per l’ubriaco che dorme in auto – Sentenza n. 5404 del 10 febbraio 2012

Ente Giudicante: Corte di Cassazione
Procedimento: Sentenza n. 5404 del 10 febbraio 2012

Guida in stato di ebbrezza anche per l’ubriaco che dorme in auto

La fattispecie contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza può essere contestata anche al soggetto trovato seduto al posto di guida del veicolo in sosta, privo di conoscenza e risultato positivo al test alcolemico.

Il conducente ubriaco potrebbe, infatti, raggiungere il luogo nel quale si addormenta in stato di ebbrezza o potrebbe lasciarlo prima di aver smaltito l’alcool, mettendo così a rischio la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità propria o altrui.

Sull’argomento è recentemente intervenuta la quarta sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 5404 del 10.02.2012 che ha ritenuto irrilevante ai fini dell’integrazione della condotta di cui all’art. 186 del Codice della strada che l’automobile sia in fase di marcia o di sosta se il soggetto si è posto alla guida in condizione di ebbrezza.

In particolare, secondo gli ermellini il reato in questione risulta integrato allorché sia raggiunta la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o anche solo da intralciare il traffico.

I Giudici di piazza Cavour  hanno, quindi, annullato con rinvio la decisione del Tribunale in quanto carente di motivazione in ordine ai momenti che avevano preceduto la presenza dell’imputato all’interno dell’autovettura parcheggiata con il motore acceso e nelle condizioni di ripartire.

È, invero, compito del giudice di merito compiere una scrupolosa indagine ed effettuare dettagliati accertamenti (quali la posizione e lo stato dell’autovettura, il luogo ove la stessa si trovava, le ragioni della presenza sul posto, il luogo di residenza dell’imputato nonché quelli di partenza e di destinazione) per verificare se la persona sorpresa a bordo dell’autovettura si sia deliberatamente posta alla guida in condizioni di ebbrezza.

La sentenza in esame si pone all’interno dell’orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui la “fermata” rappresenta una fase della circolazione, sicché appare del tutto irrilevante ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento di effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto (Cass. sent. n. 37631/2007).

Frequentemente tale reato viene definito con decreto penale di condanna (art. 459 e ss. C.p.p.), procedimento speciale in cui il P.M., valutate le prove e le condizioni necessarie, richiede al G.I.P. l’emissione di un provvedimento di condanna, nel quale potrà esser diminuita la pena fino alla metà del minimo previsto.

Qualora il G.I.P., emetta il suddetto decreto lo notifica all’imputato, il quale entro 15 giorni può impugnarlo altrimenti lo stesso, dopo il quindicesimo giorno, diviene immediatamente esecutivo.

Inoltre è possibile ottenere la sostituzione della pena principale col lavoro di pubblica utilità, a norma dell’art. 186, comma 9-bis cod. str., come introdotto dall’art. 33 legge n. 120/2010, il cui positivo svolgimento determina l’estinzione del reato, la revoca della confisca della vettura e la riduzione della metà del periodo della sospensione della patente.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO – Presidente –
Dott. VINCENZO ROMIS – Consigliere –
Dott. GIACOMO FOTI – Rel. Consigliere –
Dott. LUISA BIANCHI – Consigliere –
Dott. PATRIZIA PICCIALLI – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica PRESSO TRIBUNALE DI TORINO

nei confronti di: (…)

avverso la sentenza n. 1082/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 19/03/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello

che ha concluso per il rigetto del ricorso

udito i difensori avv. Asto che ha chiesto il rigetto del ricorso

Ritenuto in fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale della stessa città, del 19 marzo 2010, che ha assolto (…) dal reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso rilevato di 2,20 e 2,09 g/l) per insussistenza del fatto.

Il (…) era stato sorpreso sulla pubblica via al posto di guida della propria auto, che aveva il motore acceso, privo di conoscenza.

Nella sentenza impugnata, il giudice ha sostenuto che la sussistenza del reato di cui all’art. 186 del codice della strada presuppone un comportamento dinamico dell’agente, cioè il porsi dello stesso alla guida dell’auto e l’attivazione dei congegni idonei ad imprimere movimento al veicolo; circostanza non riscontrabile nel caso di specie, essendo stato l’imputato sorpreso a bordo di un’auto, non in movimento, bensì in sosta.

– 2 – Avverso tale decisione ricorre, dunque, il PM di Torino, che deduce la violazione del richiamato art. 186 ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene, in particolare, il ricorrente, che la sosta dell’auto, conseguente al movimento della stessa, rappresenta una fase della circolazione, di guisa che ricorrerebbe, nel caso in esame, la fattispecie contravvenzionale contestata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Osserva la Corte che la decisione impugnata si presenta errata e la motivazione della sentenza del tutto carente, laddove solo in via puramente pregiudiziale il tribunale ha sostenuto che la presenza del (…) all’interno dell’auto, nei termini sopra descritti, non integrasse la fattispecie contravvenzionale contestata in ragione del fatto che non fosse emerso, data la posizione di sosta della vettura, che l’imputato avesse impresso alla stessa movimenti di sorta.

Non ha, invero, considerato il giudice del merito che il reato in esame risulta integrato allorché sia stata acquisita la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o anche solo ad intralciare il traffico, e che ciò può assumersi, non solo allorché la persona sia sorpresa nell’atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi, come di specie, in cui essa si trovi, a bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate condizioni psicofisiche. Situazione che, ben lungi dall’autorizzare conclusioni pregiudiziali e frettolose, imponeva una più attenta e completa valutazione delle risultanze processuali al fine di accertare se la persona sorpresa a bordo del veicolo se ne fosse in precedenza posta alla guida nelle descritte condizioni.

Questa Corte, invero, ha affermato che: “Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico” (Cass. n. 10476/10), ed ancora, che: “In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto” (Cass. n. 37631/07).

Andavano, quindi, considerati la posizione e lo stato dell’autovettura, il luogo ove la stessa si trovava, le ragioni di quell’anomala ed in apparenza ingiustificata presenza sul posto; andavano accertati i tempi e le modalità che colà avevano condotto l’imputato, il luogo di residenza dello stesso, nonché quelli di partenza e di destinazione, al fine di capire le ragioni che gli avevano impedito di completare il tragitto programmato, e quanti altri elementi idonei ad accertare se l’imputato si era deliberatamente posto alla guida dell’auto in condizioni di ebbrezza.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositata in Cancelleria il 10.02.2012