Giurisprudenza

Ubriaco provoca un incidente? Lo stato di ebbrezza è da valutare – Sentenza n. 59844 del 19 ottobre 2011

Ente Giudicante: Tribunale di Roma
Procedimento: Sentenza n. 59844 del 19 ottobre 2011

Ubriaco provoca un incidente? Lo stato di ebbrezza è da valutare

Un guidatore ubriaco può anche non essere responsabile dell’incidente al 100%, purché dimostri che l’ebbrezza non ha avuto un ruolo del tutto attivo nella dinamica del sinistro. Il conducente “alticcio” deve cioè provare che le cause del sinistro sono da cercare anche altrove, non solo nell’ ebbrezza. Così ha stabilito il Tribunale di Roma, sezione dodicesima, con la sentenza n. 59844 del 19 ottobre 2011 (depositata il 25 ottobre 2011).

La decisione dei giudici di Roma è molto articolata e complessa. In sintesi, un guidatore che aveva abusato di alcolici, con il proprio veicolo aveva sfondato la vetrina di un negozio della capitale. Lo schianto era avvenuto dopo un impatto con un altro mezzo il cui conducente, a sua volta, stava commettendo un’infrazione (eccesso di velocità). Il titolare dell’esercizio commerciale aveva chiesto i danni all’uomo (positivo all’etilometro dei Carabinieri). Ma il Tribunale ha accolto solo in parte la richiesta di risarcimento poiché a giudizio dei Giudici vi  è stato nella fattispecie un concorso di colpa fra l’uomo ubriaco e l’altro conducente che correva troppo.

In particolare si legge nella sentenza qui in commento: «Non emerge che l’ebbrezza abbia avuto un ruolo attivo concausale nella dinamica del sinistro». Bisogna solo capire «se l’ebbrezza ha contribuito in concreto nella causazione del sinistro in termini di manovra di guida improvvida o azzardata compiuta in stato di minorata capacità di percezione spazio-temporale». E ancora secondo il Tribunale «va ancora rilevato in via preliminare che il mero fatto dello “stato di ebbrezza” acclarato con l’etilometro in dotazione ai c.c. nei confronti dell’A. non conduce perciò solo alla attribuzione a suo carico della responsabilità nella causazione del sinistro in questione; ciò perché significherebbe sanzionare “un modo d’essere”, un “tipo di autore” di stampo soggettivistico tipico dei regimi dittatoriali ma bandito dal nostro ordinamento costituzionale e democratico vigente; ancora una volta detta ebbrezza costituisce certamente ipotesi di illecito amministrativo e penale e come tale farà il suo corso».

Il guidatore ubriaco è stato dunque ritenuto responsabile solo in parte dei danni al negozio (un concorso di colpa suddiviso grosso modo a metà).

Sentenza n. 59844 del 19 ottobre 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Francesco Ranieri in funzione di giudice monocratico ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41844/08 del r.g.a.c. vertente

TRA

soc. A.C. rapprs. e difesa dagli Avvocati L.D. e V.C. presso il cui studio legale elettivamente domicilia in Roma

Attore

E

Comune Di Roma

Convenuto contumace

N.L. rapprs. e difesa dall’Avvocato F.I. presso il cui studio legale elettivamente domicilia in Roma

Convenuto

soc. L.A. rapprs. e difesa dall’Avvocato G.C. presso il cui studio legale elettivamente domicilia in Roma

Convenuta

A.S. rapprs. e difeso dall’Avvocato P.S. del Foro di Avellino elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio legale dell’Avv. A.M.

Chiamato in causa – Convenuto

soc. S.A. rapprs. e difesa dall’Avvocato V.V. presso il cui studio legale elettivamente domicilia in Roma

Chiamata in causa – Convenuto

OGGETTO: responsabilità civile

sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti all’ udienza del 7.4.2011 e trascritte nel relativo verbale.

PROCESSO

L’attore soc. A.C., in relazione al sinistro stradale avvenuto il 9.3.2008 ore 6,30 e che aveva visto il veicolo Fiat Ducato di proprietà del Comune di Roma condotto da N.L. ed in servizio presso i VV.UU. di Roma – assicurato con la soc. L.A. – finire contro la vetrina del negozio denominato “S.” di Via (…) in Roma agiva in giudizio nei confronti dei detti convenuti chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti dal negozio di esposizione e vendita.

Allegava che detto negozio era in fase di apertura dopo lavori di ristrutturazione e messa in opera: i danni concernevano sia i lavori immediati e di urgenza eseguiti al negozio, stante anche il pericolo di furti essendo stata aperta una breccia nella vetrina sia la interruzione della attività per tre settimane con annesso rimando di un importante evento inaugurale del nuovo negozio. La soc. L.A. di Roma aveva effettuato un sopralluogo e però aveva comunicato successivamente che la responsabilità nell’accorso era da ascrivere a terzi soggetti rifiutando così ogni risarcimento.

Ciò posto prospettava in diritto che vi era obbligo comunque di risarcimento del danno in capo ai convenuti “salvo la rivalsa nei confronti del terzo ritenuto responsabile” secondo una lettura degli artt. 2043 e 2054 cod. civ. – quest’ultimo articolo imponente il conducente del veicolo a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

Indicava in Euro 32.170 il danno materiale patito dal negozio ed in Euro 8.000 il danno patito per gli altri danni sopra indicati.

N. contestava la domanda deducendo in sintesi che la responsabilità esclusiva nell’accorso andava individuata nella condotta di guida di A.S. in quanto costui in sede di incrocio e marciando con auto Vw sulla corsia di destra si era spostato improvvisamente a sinistra senza alcuna presegnalazione mentre il furgone procedeva nella corsia centrale; in zona vi erano tre corsie di marcia e quella centrale e di destra obbligavano di procedere diritto mentre solo la corsia di sinistra consentiva di proseguire diritto o di svoltare a sinistra. Evidenziava ancora che l’A. era risultato positivo all’alcoltest esperito in loco dai c.c. intervenuti e che era stato contravvenzionato anche avere come trasportati 4 soggetti in luogo dei 3 consentiti dall’auto in questione. Chiedeva dunque chiamarsi in causa il detto A.

La soc. L.A. svolgeva difese sostanzialmente analoghe a quelle di N. in punto di ricostruzione della dinamica del fatto. Aggiungeva che era intercorsa corrispondenza anche tra il Comune di Roma e l’A. laddove ciascuno chiedeva il ristoro dei danni da ciascuno patiti. Contestava la argomentazione in diritto svolta dall’attore in merito alla portata degli artt. 2043 e 2054 cod. civ. In relazione al quantum contestava la riferibilità di tutti gli esborsi allegati concernenti il negozio all’evento dannoso in questione e contestava più in radice l’esistenza degli altri danni indicati dall’attore peraltro in modo generico.

A.S. svolgeva eccezioni processuali e nel merito sosteneva che il furgone proveniva da tergo ad alta velocità e senza alcun segnale acustico o visivo in funzione; allegava “un tamponamento” da parte del furgone rispetto all’auto dell’A. Contestava l’esito dell’alcool test oggetto di impugnazione in sede penale e contestava il quantum richiesto sotto tutti i profili. Chiedeva chiamarsi in causa la soc. S. suo assicuratore a fini di eventuale manleva.

La soc. S.A. contestava la responsabilità del suo assicurato sia in punto anche in punto quantum; sosteneva che l’auto aveva presegnalato la manovra di svolta e che l’urto era avvenuto sul lato posteriore sinistro dell’auto, dunque da tergo; sosteneva ancora l’elevata velocità del furgone dei VV.UU. tenuto anche conto del fatto che non aveva alcun segnale luminoso ed acustico in funzione. In via gradata contestava il quantum richiesto ritenuto eccessivo e non provato nella sua causalità rispetto all’evento dannoso in questione. In via gradata svolgeva domanda di rivalsa in quanto a termini dell’art. 144 cod. assicuraz. l’assicurato era tenuto in proprio alla restituzione nell’ipotesi in cui il conducente dell’auto fosse in stato di ebbrezza.

La prima udienza di comparizione si teneva nell’ottobre 2009 per effetto delle due chiamate in causa. Le parti utilizzavano i tre termini ex art. 183 c.p.c.

All’esito della compiuta istruzione probatoria la causa viene ora all’esame di questo Giudice una volta spirato il termine di 80 giorni previsto dall’art. 190 del codice di procedura civile come novellato nel 1990 per consentire le ultime difese alle parti.

MOTIVI

1. La domanda va accolta nei limiti di cui ora si dirà.

Qualche precisazione va fatta in termini generali di primo approccio alla dolorosa vicenda sottoposta all’esame giurisdizionale sia in punto di diritto processuale sia in punto di diritto sostanziale stanti le diverse contrastanti allegazioni svolte dalle parti, il numero stesso delle parti coinvolte e le rispettive ultime argomentazioni difensive svolte nelle comparse conclusionali e di replica.

L’attore ha indicato nella sua domanda giudiziale nel Comune di Roma, nella conducente del furgone VV.UU. N. e – di riflesso – nel loro assicuratore per la r.c.a. i suoi contraddittori che sarebbero tenuti al risarcimento del danno “in ogni caso”, ovverosia anche in presenza di una responsabilità esclusiva di terzi per come adombrata dall’assicuratore del Comune nel denegare ogni pagamento stragiudiziale. Con ciò invocando le norme di cui all’art. 2043 e 2054 cod. civ. Tale tesi è priva di fondamento giuridico ed infatti è stata contrastata in radice dalle difese delle parti avverse; è vero che l’art. 2054 cod. civ. primo comma prevede una presunzione a carico del conducente di un veicolo ma è anche vero che per l’appunto si tratta di una mera presunzione che il convenuto può contrastare sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale indicando in altro soggetto “il responsabile esclusivo” ed in tal caso, cioè laddove si accerti che effettivamente il responsabile esclusivo è “il terzo” il danneggiato non potrà certo veder condannato in suo favore “anche” il convenuto da lui evocato in giudizio. Diversamente accadrà laddove si accerti un “concorso di colpa” tra i due soggetti, perché solo allora si applicherà la norma di cui all’art. 2055 cod. civ. che prevede la responsabilità dei codanneggianti per l’intero verso il danneggiato salvo il regresso per la quota di responsabilità nel loro rapporto interno.

In sede di comparsa conclusionale l’attore parla in modo sintetico ed aspecifico che “il responsabile” di tali fatti è obbligato a risarcire … ed è grave che l’attrice da oltre tre anni dal fatto non abbia ricevuto nemmeno un Euro poiché le controparti si trincerano dietro un palleggio di responsabilità a cui la società è estranea”. Certamente la società è estranea all’evento ma non può affermarsi l’esistenza di una responsabilità senza accertamento concreto o presunto della colpa o del dolo a carico dell’uno o dell’altro soggetto. Sarebbe dunque errato decidere la presente causa nel senso che è “responsabile” sempre e comunque l’autore “materiale” del fatto anche in assenza totale di colpa. Tant’è che una volta instaurato il giudizio dall’attore nei confronti solo di alcuni soggetti indicati nel rapporto dei c.c. è stato inevitabile stante le eccezioni e le prevedibili controallegazioni svolte dai convenuti evocare in giudizio anche l’A.; poi ancora la soc. S. con conseguente necessità del trascorrere di un anno dal novembre 2008 all’ottobre 2009 per rispettare il diritto di difesa alle varie parti evocate successivamente in giudizio.

Sgombrato il campo e ciò chiarito, venendo al merito della causa va subito rilevato che il fatto che sull’auto Vw vi fossero 4 anziché 3 passeggeri come previsto nella carta di circolazione non ha rilevanza alcuna nel presente giudizio in quanto all’evidenza detta presenza “in eccesso” di trasportati non ha avuto alcuna influenza concreta nella causazione dinamica del sinistro. Pertanto detto fatto è stato giustamente “contravvenzionato” ai sensi del codice della strada ma per l’appunto esso resta un mero illecito amministrativo privo di rilevanza causale ai fini dell’applicazione dell’art. 2043 cod. civ.

Va ancora rilevato in via preliminare che il mero fatto dello “stato di ebbrezza” acclarato con l’etilometro in dotazione ai c.c. nei confronti dell’A. non conduce perciò solo alla attribuzione a suo carico della responsabilità nella causazione del sinistro in questione; ciò perché significherebbe sanzionare “un modo d’essere”, un “tipo di autore” di stampo soggettivistico tipico dei regimi dittatoriali ma bandito dal nostro ordinamento costituzionale e democratico vigente; ancora una volta detta ebbrezza costituisce certamente ipotesi di illecito amministrativo e penale e come tale farà il suo corso. Tutt’altra cosa è valutare e decidere se “l’ebbrezza” abbia contribuito in concreto nella causazione del sinistro in parola in termini di manovra di guida improvvida o azzardata compiuta in stato di minorata capacità di percezione spazio – temporale. Ciò anche ai fini della rivalsa spiegata dalla soc. S. nei confronti dell’A. per l’ipotesi di sua condanna quale assicuratore per la r.c.a.

Ciò chiarito, e venendo finalmente al merito specifico della individuazione della responsabilità, va osservato che dal rapporto redatto dai c.c. intervenuti – si noti, non indicato né prodotto sia dall’attore né dalla N. ma solo dalla soc. L.A. – emerge in primo luogo che non risultano effettuate rilevazioni planimetriche del luogo del sinistro con allocazione precisa dei veicoli coinvolti sia in punto di presumibile punto d’urto sia in punto di evoluzione della carambola verificatasi sia infine in termini di fase statica finale; tale situazione costituisce una perdita in termini di conoscenza dei fatti storici e però tant’è per il Giudice civile il quale giudica secondo le regole dell’onere della prova spettante in capo a ciascuna parte; ciò posto va rilevato che neppure risultano i metri percorsi dal furgone dall’impatto con l’auto Vw sino allo sfondamento della vetrina del negozio; e però risulta che certamente il furgone dei VV.UU. ha colpito ben cinque auto in sosta ed una moto prima di sfondare la vetrina antiproiettile del negozio attoreo; e certamente urto vi è stato tra i due veicoli antagonisti atteso che l’auto Volkswagen dell’A. ha riportato “rottura dello specchietto retrovisore esterno sinistro, ammaccatura ed abrasione del paraurti anteriore lato sinistro e parafango con rottura del gruppo ottico…”.

In tale scenario generale fattuale va rilevato che emerge ictu oculi una velocità smoderata da parte del furgone VV.UU. la cui conducente non è stata in grado di governare dopo l’urto tutto sommato lieve con l’auto Vw finendo poi fuori strada nel modo come sopra descritto; si era in piena ora notturna, circa le ore 4.30, e la prudenza doveva essere rafforzata, anche perché se è vero che un teste ha riferito che il furgone aveva le luci blu accese è anche vero che il furgone era impegnato solo a portare un etilometro ad altra pattuglia dei VV.UU. e dunque non vi era la necessità cogente di procedere ad andatura elevata.

Ma certamente sussiste una corresponsabilità da parte dell’A.; dalla lettura delle testimonianze dei soggetti trasportati sull’auto emerge che egli non aveva idee ben precise sul percorso da seguire non essendo pratico di Roma per cui stava utilizzando il navigatore satellitare; alcuni testi riferiscono che egli era “fermo” sulla strada quando c’è stato l’urto ma ciò aggrava e non attenua la sua posizione atteso che egli era su strada composta da tre corsie di marcia con semaforo verde ed in piena ora notturna sicché era auspicabile una maggior prudenza ed attenzione nella guida.

A questo punto dell’indagine valutativa va osservato che non appare avere rilevanza giuridica il fatto del se il furgone era sulla corsia centrale o di sinistra e se l’auto era sulla corsia centrale o meno; le parti attribuiscono grande rilevanza a detta questione in quanto i c.c. riferiscono quanto poi sostenuto dai convenuti principali, ovverosia un “divieto” per l’auto di svoltare a sinistra stante la sua posizione in corsia e la chiara segnaletica orizzontale ivi presente. Sennonché va osservato che al di là di detta segnaletica e tenuto conto dell’esito incerto delle prove orali esperite ed in assenza di localizzazione del punto d’urto da parte dei c.c. intervenuti i punti essenziali ai fini della attribuzione della responsabilità restano la eccessiva velocità del furgone e la manovra improvvida da parte dell’auto che certamente si è spostata finendo nella traiettoria del furgone sopraggiungente.

Viene alfindunque riconosciuto un concorso di colpa tra i due protagonisti che viene ripartito a fini di regresso interno ex art. 2055 cod. civ. nella misura del 60% a carico del furgone VV.UU. e nella restante misura a carico dell’A. apparendo secondo prudente apprezzamento del caso concreto e secondo giustizia equitativa prevalente l’eccessiva manifesta velocità del furgone rispetto alla manovra di svolta eseguita dall’auto.

Per quanto attiene alla domanda di rivalsa svolta dalla soc. S. contro A. per lo stato di ebbrezza va rilevato che da tutto quanto sopra esposto non emerge che “l’ebbrezza” abbia avuto un ruolo attivo concasuale nella dinamica del sinistro; dai dati di fatto sopra scandagliati e valutati in ogni loro risvolto probatorio emerge che il sinistro stradale si è verificato a causa di imprudenza e di disattenzione da parte dei due conducenti senza interferenza alcuna attiva dell’”ebbrezza”. Sarebbe come dire, altrimenti, ed in ammissibilmente in termini di apprezzamento giuridico, che un pedone che ubriaco attraversa la strada ma sulle strisce pedonali e con il semaforo pedonale per lui verde e senza dunque concorso di sua colpa in concreto deve “per ciò solo” vedersi negare il risarcimento del danno causato dalla condotta di guida altrui.

2. Spetta, pertanto, all’attore il risarcimento del danno subito.

In termini di quantum va rilevato che tutto quanto richiesto non è idoneamente supportato da prove specifiche.

Risulta che la vetrina antiproiettile fu sfondata; che la porta di ingresso subì analogo insulto; che i vetri si propagarono sul pavimento in parquet e si ruppero dei faretti (dati desunti dal rapporto c.c., dal sopralluogo peritale assicurativo in atti, dalle foto prodotte e dalla deposizione del teste dipendente dell’attore).

In tale prospettiva va rilevato che spulciando i documenti prodotti dall’attore appare congrua e pertinente la fattura soc. G.O. per totali Euro 19.824 in relazione ai lavori eseguiti anche di urgenza; ugualmente va riconosciuta la fattura della soc. S.S. per Euro 1.140 e quella della ditta T. per Euro 16.080 in relazione ai mq. 48 di parquet; va riconosciuta la pertinenza della fattura della soc. L.A. per Euro 600 rispetto agli Euro 1.560 in relazione all’intervento elettrico ed alle luci, laddove non si ravvisa alcuna pertinenza con l’evento in questione della “sostituzione centraline adatte al controllo della sequenza dei led rgb comandabili tramite pc con relativa scheda interfaccia per Euro 800”.

Il totale ammonta ad Euro 37.644 già comprensivi di Iva giusta fatture predette. A questo punto dell’indagine va però rilevato che l’attore ha indicato in Euro 32.170 oltre Iva il danno materiale al negozio; cosa ribadita in sede di comparsa conclusionale (pag. 2); ne consegue che secondo il principio dispositivo che anima il nostro processo civile e per non incorrere in una pronunzia ultrepetita da parte del Giudice il risarcimento in questione va limitato a quanto espressamente chiesto e ribadito dall’attore sino al termine ultimo della presente controversi.

Le altre voci di danno patrimoniale allegate dall’attore e sopra indicate sono rimaste prive di qualsivoglia prova concreta e pertanto vanno respinte in radice; non vi è prova di quanto sia stato pagato per retribuzioni “a vuoto”, non è dato sapere quali siano state le perdite “di chance di lavoro” nelle tre settimane di ritardo di apertura del nuovo negozio e le perdite economiche connesse alla riprogrammazione dell’evento del 22.3.2008 che si è dovuto differire.

3. Spetta inoltre il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme equivalenti al danno subito.

Equitativamente ex art. 2056 cpc. cod. civ., alla luce della sentenza Cass. Sez. Unite n. 1712 del 17.2.1995, si deve liquidare la somma scaturente dal seguente procedimento aritmetico, tenuti presenti gli importi originari da rivalutarsi anno per anno, e considerati, da un lato, la temporanea indisponibilità della somma originaria che sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario; dall’altro un parametro composito di valutazione ricavato con criterio presuntivo giusta Cassazione SS.UU. sent. n. 19499 del 16 luglio 2008 nella media ponderata del rendimento dei titoli di stato e del tasso degli interessi legali, e tenuto anche conto dell’epoca di insorgenza del credito – anno 2008 -, e dunque nel 2,00 % annuo: individuare la semisomma tra credito complessivo ai valori attuali come sopra liquidato e credito complessivo al tempo del fatto illecito – quest’ultimo individuato dividendo il credito ai valori attuali per il coefficiente Istat 1,064 relativo all’epoca del fatto illecito -; detta semisomma – che si ottiene dividendo per due i due dati estremi: credito ai valori attuali e credito al tempo dell’illecito – va poi moltiplicata per il tasso appena sopra indicato ed ancora moltiplicata per il periodo (anni mesi e giorni) ricompreso tra il fatto illecito ed il deposito della presente sentenza (ad esempio, se il periodo rilevante è di tre anni e sei mesi, occorre moltiplicare la semisomma per il tasso % anzidetto e poi ancora per 3,5).

Sull’intero complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento – ivi compreso il lucro cessante – decorrono interessi legali dal giorno della presente sentenza.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Con attribuzione del rimborso forfetario per spese generali sol perché in quanto espressamente richiesto sin dall’atto di citazione e nella nota spese.

Vanno compensate nel rapporto A. soc. S. stante l’oggettiva incertezza circa la rilevanza dello stato di ebbrezza al momento della proposizione delle rispettive domande giudiziali.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in primo grado, così provvede:

1. dichiara la corresponsabilità dei due protagonisti nella causazione del sinistro stradale in questione secondo la percentuale indicata in motivazione; accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna il Comune di Roma, N.L., la soc. L.A., A.S. e la soc. S.A., in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore della soc. A.C., danno liquidato nella complessiva somma di Euro 32.170,00 oltre lucro cessante ed interessi legali come in motivazione nonché alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 440,00 per spese, Euro 1.300,00 per diritti ed Euro 2.600,00 per onorari oltre rimborso forfetario per spese generali, Iva e Cassa Avv. nella misura di legge;

2. dichiara tenuti alla restituzione in via di regresso ex art. 2055 cod. civ. rispetto a colui che pagherà l’intero al danneggiato in relazione al precedente capo 1 del presente dispositivo i due enti assicurativi sopra indicati;

3. rigetta la domanda di rivalsa svolta dalla soc. S. nei confronti di A.S.. Spese di lite compensate;

4. richiede cortesemente ai difensori di ritirare senza indugio le copie degli atti processuali delle controparti ad essi indirizzati onde sfrondare il fascicolo di ufficio dalla loro indebita permanenza e così facilitarne le operazioni di movimentazione e di archivio stante il loro peso e volume.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2011.