Giurisprudenza

Incidente stradale anche da soli? – Sentenza n. 6381 del 16 febbraio 2012

Ente Giudicante: Corte di Cassazione
Procedimento: Sentenza n. 6381 del 16 febbraio 2012

Incidente stradale anche da soli?

Pare proprio di sì, leggendo il contenuto della sentenza del 16.02.2012 n. 6381 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione.

Il caso ha riguardato un automobilista uscito di strada da solo dopo aver alzato il gomito più del dovuto e sottoposto alla prova alcolemica che rilevava un valore al di sopra dei limiti stabiliti dall’articolo 186 cds nelle sue fasce sanzionatorie.

Certamente nessun dubbio sul fatto che il conducente debba rispondere per aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza, ma la circostanza di considerare l’uscita di strada un sinistro comporta altresì il “raddoppio” della durata della sanzione accessoria della sospensione del titolo di guida prevista per chi, in stato di ebbrezza appunto “provoca un incidente stradale” in virtù dell’articolo 186 comma 2 bis cds..

La Corte di Cassazione, intervenendo sulla questione con la sentenza qui in commento, ritiene di attribuire …(omissis)… la valenza di “incidente stradale” anche alla mera fuoriuscita dell’autovettura dalla sede stradale.

Tolleranza zero dunque per chi prende la macchina con un tasso alcolico superiore al tetto fissato dal codice della circolazione: anche la sola uscita di strada senza conseguenze per sé o per gli altri viene considerata un incidente stradale e fa scattare l’aggravante della guida in stato di ebbrezza.

Osserva la Corte: “Il concetto di “incidente stradale” (che già compare nell’art. 11 C.d.S. a proposito dell’attribuzione dell’accertamento agli organi di polizia stradale) richiamato, ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dai comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d’investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente …(omissis)…”.

Nel campo della sicurezza stradale, conclude la Cassazione, deve essere valutato con particolare gravità qualunque comportamento potenzialmente pericoloso.

E’ stato così respinto il ricorso dell’automobilista contro la decisione della Corte d’Appello che aveva disposto la confisca del veicolo, la sospensione della patente per un anno, la sanzione e l’arresto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Udienza pubblica del 21/12/2011
Sentenza n. 2114/2011
Registro generale n. 19570/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA – Presidente –
Dott. GAETANINO ZECCA – Consigliere –
Dott. FAUSTO IZZO – Consigliere –
Dott. UMBERTO MASSAFRA – Rel. Consigliere –
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (…)

avverso la sentenza n. 1593/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 12/01/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Umberto Massafra

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa FOBARONI MARIA GIUSEPPINA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Udito, per la parte civile, l’Avv. (…)

Uditi i difensori Avv. (…)

Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di (…) avverso la sentenza emessa in data 12.1.2011 dalla Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma di quella in data 16.2.2010 del Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo, tra l’altro, rideterminava la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) aggravato ai sensi del comma 2 bis C.d.S. (per aver provocato, guidando in stato di ebbrezza, la fuoriuscita dell’autovettura da lui condotta dalla sede stradale: fatto del 27.12.2008) in mesi due di arresto ed € 2.000,00 di ammenda oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, con la confisca amministrativa dell’autovettura.

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S. sostenendo che al termine incidente stradale non poteva darsi altro significato che collisione con altri utenti della strada e non già quello di qualsiasi anomalia comportamentale del soggetto.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse del tutto aspecifiche e manifestamente infondate.

Invero, il ricorrente rappresenta doglianze, per un verso, già vagliate dalla Corte territoriale e che le ha disattese con motivazione ampia e congrua ed assolutamente plausibile, laddove ha ravvisato la sussistenza della contestata aggravante.

Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).

Per altro verso, le censure sono manifestamente infondate.

Invero, è stata correttamente attribuita, nel caso di specie, la valenza di “incidente stradale” anche alla mera fuoriuscita dell’autovettura dalla sede stradale.

Il concetto di “incidente stradale” (che già compare nell’art. 11 C.d.S. a proposito dell’attribuzione dell’accertamento agli organi di polizia stradale) richiamato, ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dal comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d’investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente.

Si verte, invero, nel campo della “sicurezza stradale” la quale, come tale, esige che anche quelle condotte di guida che pongano a mero rischio l’incolumità pubblica (ivi compresa quella dello stesso guidatore) siano valutate con particolare severità e conseguentemente sanzionate più gravemente.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21.12.2011

Il Consigliere estensore
Umberto Massafra

Il Presidente
Pietro Antonio Sirena

Depositato in cancelleria il 16 feb. 2012