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Le nuove sanzioni amministrative tributarie: prime istruzioni dell’agenzia delle entrate riguardo al principio del favor rei

a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi

Con la circolare 4/E del 4 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha diramato le prime istruzioni per applicare il nuovo sistema sanzionatorio amministrativo introdotto dal decreto legislativo n. 158/2015 e in vigore dal 1° gennaio 2016.

L’Agenzia delle Entrate specifica in particolare l’ambito di operatività del principio del favor rei con riferimento agli atti emessi prima e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015.

Al fine di stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio deve confrontare le due norme sanzionatorie in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche del comportamento tenuto dal contribuente.

Negli atti emessi a decorrere dal 1 gennaio 2016 sono esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del favor rei.

Per gli atti emessi prima del 1 gennaio 2016, contenenti l’irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica, e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, il contribuente ha diritto ad ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al favor rei presentando una semplice istanza.

Per gli atti non definitivi emanati in base alle vecchie disposizioni, il contribuente può ottenere le sanzioni più favorevoli presentando una semplice domanda. Dopo aver ricalcolato le sanzioni, gli uffici dell’Agenzia comunicheranno l’esito al contribuente e gli consegneranno un nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata del nuovo importo delle sanzioni.

La presentazione della domanda da parte del contribuente non sospende in ogni caso i termini per la proposizione del ricorso.

Se il contribuente ha definito in acquiescenza nel 2016 un atto notificato entro il 31 dicembre 2015, ha comunque diritto alla definizione agevolata con riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, in quanto la precedente norma di favore (art. 15, comma 2bis del D.lgs. n. 218/1997) era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto.

Nel caso in cui per l’atto sia stato proposto ricorso presso le commissioni tributarie, bisogna distinguere il caso in cui la sanzione è stata abolita dal caso in cui sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione più favorevole.

Nel primo caso gli Uffici provvedono autonomamente a ricalcolare le sanzioni e a comunicarne l’esito sia al contribuente che alla commissione.

Nel secondo caso le sanzioni irrogate possono essere ricalcolate dagli uffici sia direttamente che su richiesta dell’organo giudicante.