Le multe vanno in prescrizione
Buone notizie per automobilisti distratti o negligenti: le sanzioni comminate per infrazioni del codice della strada hanno una prescrizione di 5 anni. Trascorso dunque questo periodo decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione senza che pervenga una richiesta di pagamento, sia l’agente della riscossione sia il comune che ha emesso la multa non possono riscuotere l’importo non pagato dal contribuente.
A sancire la prescrizione delle multe, così come per le sanzioni di Equitalia, arriva infatti una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Barletta, la numero 127/2016, che ha precisato come le sanzioni siano il risultato dell’infrazione del codice stradale, e che per esse si debba applicare l’articolo 209 CdS e non le norme dettate per la riscossione delle imposte sui redditi.
In base all’art. 209 Cds: “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”
E nell’art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Con questa motivazione il Giudice di Pace pugliese ha così accolto l’opposizione di un cittadino presentata ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile con la quale si obiettava l’assenza di qualsiasi termine di decadenza in merito alle leggi che disciplinano la circolazione stradale.
Se dunque Equitalia non riscuote la cartella esattoriale con la quale ha intimato il pagamento di una vecchia multa non pagata entro cinque anni dall’emissione, avrà perso le somme che non le sono state corrisposte, essendo la multa caduta in prescrizione.
Attenzione però: termine di prescrizione significa “termine entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento”. Ne deriva che ogni volta in cui tale pagamento venga formalmente richiesto, il termine ricomincia a decorrere (si parla appunto di interruzione della prescrizione).
Volendo dunque fare un esempio pratico, se un divieto di sosta è stato commesso il 1 gennaio 2010, il Comune (o il concessionario del servizio di riscossione) deve chiedere il pagamento della multa entro il 1 gennaio 2015. Se chiede il pagamento della multa il 1 gennaio 2014, allora dovrà ri-chiederlo entro il 1 gennaio 2019 e così via. Se, e solo se, passano più di 5 anni senza che vi sia stata alcuna richiesta di pagamento o passano più di 5 anni tra una richiesta e l’altra, allora la multa può dirsi prescritta.