La mancata comparizione del querelante deve essere considerata remissione tacita di querela
L’istituto giuridico della querela è sempre stato al centro di molte pronunce giurisprudenziali. Il codice penale riconosce alla persona offesa danneggiata dal reato il diritto-potere di proporre querela in forma scritta o orale.
Due recenti pronunce della V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione – la n. 12187 del 22 marzo 2016 e la n. 12417 del 23 marzo 2016 – hanno affrontato una importante questione sul tema “mancata comparizione e remissione tacita di querela”, riconducendo la fattispecie concreta di mancata comparizione in giudizio del soggetto/querelante all’ipotesi di remissione tacita della querela di cui all’art. 152 c.p..
In particolare, la Corte di legittimità ha affermato come la mancata presentazione della parte querelante in udienza debba essere interpretata quale totale disinteresse della stessa parte lesa alla celebrazione del processo, ovvero, quale inequivocabile manifestazione della volontà di abbandonare la pretesa punitiva nei confronti del reo.
Il recente intervento della Suprema Corte di Cassazione ha pertanto mutato radicalmente il costante orientamento giurisprudenziale in materia (Sezione Unite sentenza n. 46088/08), ove si era sempre sostenuta l’inidoneità della mancata comparizione del soggetto/querelante (anche a fronte di uno specifico e formale avviso da parte dell’Organo Giudicante) ad integrare gli estremi della remissione tacita di cui all’art. 152 c.p. – stante l’incapacità di tale condotta all’univoca rappresentazione della volontà della persona offesa di abbandonare la pretesa punitiva in giudizio.
A giudizio degli Ermellini, adesso la condotta del querelante che non si presenta in udienza, dopo essere stato espressamente avvisato che la sua assenza verrà interpretata come abbandono dell’istanza di punizione, integra remissione (extraprocessuale) tacita della querela. Secondo i Giudici di piazza Cavour inoltre il giudice deve sempre verificare che la persona offesa abbia personalmente ricevuto detto avviso di comparizione. In tali casi la remissione tacita dell’atto di querela determina di conseguenza l’estinzione del reato oggetto dell’imputazione.
Sentenza n. 12187 del 22 marzo 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Udienza pubblica del 08/03/2016
Sentenza n. 759
Registro generale n. 17636/2015
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Rel. Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVERETO;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 7/2014 GIUDICE DI PACE di RIVA DEL GARDA, del 12/01/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
- Il Giudice di Pace di Riva del Garda, con sentenza in data 12-1-2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per i reati di lesioni personali e minaccia in danno di (OMISSIS) perché estinti per remissione tacita di querela, stante la reiterata assenza all’udienza della p.o., avvisata che la sua mancata comparizione sarebbe stata interpretata in tal senso, che era ritenuta incompatibile con la volontà di instare per la punizione della responsabile.
- Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Rovereto deducendo inosservanza della legge penale (articolo 152 cod. pen.) e chiedendo l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato.
- Costituisce infatti indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa corte, sulla scia della pronuncia delle Sez. U 46088/2008, PG in proc. Viele, intervenuta a comporre un precedente contrasto, quello per cui non costituisce remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia stato un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale avvertimento che l’omissione sarebbe stata considerata rinunzia alla querela (Cass. 18187/2013, 11142/2010, 447097/2009, 17663/2008).
- Tanto sul rilievo che, secondo l’articolo 152 cod. pen., soltanto la remissione extraprocessuale può essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre la mancata comparizione in dibattimento realizza una forma di inerzia e di disinteresse al processo i cui effetti si realizzano solo all’interno di questo. Conclusione corroborata dal rilievo che, laddove il legislatore ha inteso collegare l’effetto della remissione alla mancata comparizione della persona offesa, lo ha statuito in modo espresso (Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 28, comma 3, relativamente al caso di ricorso immediato al giudice, non ricorrente nella fattispecie in esame).
- La mancata comparizione dell’offeso è quindi valorizzabile non già autonomamente, ma solo come conferma di condotte extraprocessuali assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nell’istanza punitiva (Cass. 4059/2014).
- Non si ritiene di dar seguito al contrario orientamento di recente espresso da questa stessa sezione (8638/2016, udienza 22-12-2015, PG contro Pepkola), secondo il quale il favor conciliationis che ispira la normativa regolatrice del procedimento dinanzi al Giudice di Pace, espressione del principio della ragionevole durata del processo, giustificherebbe la qualificazione come remissione tacita di querela della mancata comparizione del querelante, previamente e chiaramente avvisato che l’eventuale successiva assenza sarebbe stata interpretata come volontà di non proseguire nell’istanza di punizione, e non comparso per libera scelta.
- Le argomentazioni a sostegno di tale indirizzo non sembrano infatti idonee a minare quelle alla base della decisione delle sezioni unite Viele.
- Esse, invero, non risultano in primo luogo sufficienti al superamento del dato normativo della previsione della remissione tacita della querela soltanto come extraprocessuale (articolo 152 c.p., comma 2), mentre la mancata comparizione, per quanto a seguito di sollecitazione del giudice a comparire, è fatto esclusivamente processuale, non potendo quindi configurare remissione tacita extraprocessuale.
- Né la mancata comparizione potrebbe eventualmente qualificarsi come remissione processuale espressa, concetto che rimanda ad un’espressione della volontà remissoria in forma orale o scritta, comunque manifesta, mentre l’assenza della p.o. in udienza è comportamento non solo non espresso, ma comunque neutro, non univocamente interpretabile in quanto attribuibile alle più diverse ragioni o valutazioni, di natura non necessariamente abdicativa o remissoria (quali, ad esempio, volontà di non sostenere spese o di non subire perdite per mancato svolgimento dell’attività lavorativa, oppure affidamento sulla prosecuzione dell’istanza punitiva da parte degli organi dello Stato).
- Con la conseguenza, già ineccepibilmente raggiunta dalle sezioni unite Viele, che anche nel caso, come quello di specie, in cui il giudice di pace abbia chiaramente informato la p.o. che la sua assenza sarebbe stata interpretata come volontà di rimettere la querela, a tale assenza non è attribuibile tale significato non essendo tale conseguenza sanzionatoria contemplata nell’ordinamento ed essendo principio generale che gli oneri processuali a carico delle parti devono avere una fonte legale, anche quando derivano da un provvedimento del giudice, il quale quindi non può imporre alle parti oneri non previsti dalla legge né procedimentalizzare condotte per attribuire alle stesse conseguenze del pari non previste dall’ordinamento.
- Anche il richiamo al favor conciliationis che connota il procedimento dinanzi al giudice di pace (Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 2, comma 2 secondo il quale, nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti), ma che non è estraneo neppure ai procedimenti a citazione diretta (articolo 555 c.p.p., comma 3), è stato tenuto presente nelle sezioni unite Viele ma reputato inidoneo a giustificare, in mancanza di espressa previsione normativa, un potere del giudice di fissare e predeterminare una specifica condotta che debba poi essere interpretata come sicura accettazione del tentativo di conciliazione, e le conseguenze sanzionatorie che scaturirebbero dall’inottemperanza all’invito a comparire.
- A ciò osta anche l’espressa previsione, proprio nella normativa regolatrice del procedimento dinanzi al giudice di pace, a dimostrazione che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, che tale mancata comparizione equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero a remissione della querela, se già presentata, nel solo, diverso caso di ricorso immediato al giudice (Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 21), previsione in linea con le iniziative di impulso attribuite in quel caso alla persona offesa-querelante, onde il venir meno dell’impulso processuale da parte di chi, per sua diretta iniziativa, lo ha posto in essere giustifica coerentemente la conseguente improcedibilità dell’azione penale, non sussistendo più alcun interesse, né da parte dello Stato né da parte della persona offesa-querelante, all’ulteriore proseguimento del processo (articolo 28, comma 3 e articolo 30, comma 1, Decreto Legislativo citato).
- Negli altri casi, per contro, una volta che la condizione di procedibilità sia stata realizzata tramite la presentazione della querela, l’esercizio della pretesa punitiva incombe allo Stato, con conseguente impossibilità di attribuire a condotte della p.o. significati non predeterminati dalla legge.
- Per di più l’articolo 29, comma 5, Decreto Legislativo sopra citato prevede, in caso di conciliazione tra le parti, la redazione di un verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso immediato, che produce gli effetti della remissione di querela, con la relativa accettazione, in tal modo ulteriormente confermando l’impraticabilità della tesi che conferisce al comportamento processuale meramente omissivo della persona offesa significati non previsti, che vanificherebbe la cadenza procedimentale prevista in tale norma.
- Neppure, d’altro canto, la pronuncia di una sentenza di improcedibilità dell’azione penale per estinzione del reato, nella fattispecie in esame, potrebbe essere astrattamente autorizzata dal richiamo all’articolo 531, comma 2, cod. proc. pen. posto che il dubbio ivi previsto deve riguardare l’esistenza di una causa estintiva del reato, mentre nella specie il dubbio investe la configurabilità stessa di una condotta come causa estintiva di un reato.
- Il principio espresso di recente dalle sezioni unite Steger, secondo cui la mancata comparizione in udienza della persona offesa, ritualmente citata ancorché irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto in quanto l’opposizione, prevista come condizione ostativa dal Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 34, comma 3, deve essere necessariamente espressa e non è desumibile da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso (Sez. U, n. 43264 del 16/07/2015, P.G. in proc. Steger, Rv. 264547), non collide, poi, come evidenziato nella stessa pronuncia, con quanto affermato dalle sezioni unite Viele.
- Infatti, posto che in forza dell’articolo 152 cod. pen. l’effetto estintivo si determina in base a un comportamento del querelante dal quale è ricavabile una volontà di rimettere la querela, nel caso di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, comma 3, un comportamento positivo dell’offeso è invece richiesto per impedire il verificarsi della causa di non procedibilità, che ben può dirsi rinunciato in caso di mancata comparizione dello stesso, non diversamente dal caso in cui, ad esempio, la mancata comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o in grado di conoscerla, è stata ritenuta integrare, ex articolo 155 c.p., comma 1, la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato (Sez. U, 27610/2011, PG in proc. Marano).
- Il comportamento positivo non realizzato può essere quindi letto in chiave di rinuncia all’esercizio di una facoltà prevista dalla legge, mentre alla mancata comparizione, senza che un comportamento positivo sia previsto dall’ordinamento, ma solo in ipotesi richiesto dal giudice, non può essere attribuito un significato univoco.
- Del tutto condivisibilmente, quindi, le sezioni unite Viele hanno ritenuto che l’assenza della p.o. non possa configurare rinuncia all’istanza punitiva giacche’ questa, una volta presentata la querela, non richiede alcuna ulteriore iniziativa della p.o., sì da non potersi attribuire alcun significato certo alla sua mancanza.
19.L’affermazione delle sezioni unite (OMISSIS) che l’interpretazione cui è approdata la pronuncia (OMISSIS) è improntata “a estremo rigore nella definizione della nozione di remissione extraprocessuale della querela, in una ipotesi di esplicito avvertimento del giudice circa le conseguenze di una mancata partecipazione al dibattimento”, per quanto evidentemente ispirata, come del resto la giurisprudenza minoritaria anteriore alle sezioni unite (OMISSIS), al principio di ragionevole durata del processo e a comprensibili esigenze di snellezza e di decongestionamento, nonché, forse, ad un auspicio de iure condendo, non trova tuttavia agganci nel diritto vigente, non offrendo quindi concreti spunti per un ripensamento dei principi espressi nella sentenza (OMISSIS), giacche’ non esplicita le ragioni, ne’ era la sede per farlo, per le quali l’esplicito avvertimento alla p.o. potrebbe dar luogo a remissione extraprocessuale della querela essendo la mancata comparizione un comportamento processuale.
- Non va poi trascurato che l’orientamento contrario alle sezioni unite (OMISSIS) avrebbe effetto anche sui reati, di maggior gravità, non di competenza del giudice di pace, perseguibili a querela, giacche’ l’attribuzione del significato di remissione tacita alla mancata comparizione in udienza della p.o. non potrebbe non essere estesa anche ad essi essendo l’articolo 152 cod. pen. norma generale.
- Da ultimo sembra pure potersi evidenziare una certa distonia di tale orientamento rispetto al rafforzamento della tutela riconosciuta alla persona offesa dal reato nell’ordinamento interno anche in esecuzione di direttive comunitarie, quali, da ultimo, il Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 di Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato attraverso modifiche al codice di procedura penale.
- La sentenza va quindi annullata con rinvio per il giudizio al Giudice di pace di Riva del Garda.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Riva del Garda per il giudizio.
Così deciso in Roma, l’8-3-2016
Depositato in cancelleria il 22 marzo 2016
Sentenza n. 12417 del 23 marzo 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Sent. n. 291
UP – 01/02/2016
R.G.N. 45855/14
Composta da
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. DE GREGORIO Edoardo – Consigliere
Dott. CATENA Rossella – Consigliere relatore
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, nel processo nei confronti di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del Giudice di pace di Procida emessa in data 09/04/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CATENA Rossella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Procida dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’articolo 582 c.p., commesso il (OMISSIS) per essere il reato estinto per intervenuta remissione tacita di querela.
- Il P.G. presso la Corte di Appello di Napoli ricorre, in data 10/07/2014, per violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., lettera b), in quanto per pacifica giurisprudenza la mancata comparizione del querelante all’udienza non costituisce comportamento idoneo ad integrare alla remissione di querela, citando Sez. 5, sentenza n. 46808 del 19/10/2005, Rv. 233041, ed altre.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Senza alcun dubbio il Procuratore Generale fa proprie le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 46088 del 20/10/2008, Rv. 241357, secondo cui “Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, Decreto Legislativo n. 274 del 2000, ex articolo 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’articolo 152 c.p., comma 2”.
Numerose pronunce delle Sezioni semplici si sono poi poste nel solco di detta sentenza, dovendosi ritenere detto indirizzo largamente maggioritario anche in epoca 053 precedente la citata sentenza delle Sezioni unite; ad esempio va ricordata Sez. 2, sentenza n. 44709 del 29/10/2009, Rv. 245632, secondo cui “Non costituisce remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la mancata comparizione al processo del querelante anche nel caso in cui vi sia stato un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale l’avvertimento che l’omissione sarebbe considerata rinunzia alla querela.”; Sez. 6, sentenza n. 11142 del 25/02/2010, Rv. 247014, che ha affermato “La mancata comparizione del querelante in udienza, al di fuori dell’ipotesi prevista dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articoli 21, 28 e 30, non dà luogo a remissione tacita della querela, nonostante la sollecitazione a comparire espressamente rivoltagli dal giudice”; Sez. 4, sentenza n. 18187 del 28/03/2013, Rv. 255231, secondo cui “Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M., Decreto Legislativo n. 274 del 2000, ex articolo 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’articolo 152 c.p., comma 2. Né, a tal fine, rileva il principio di ragionevole durata del processo, il quale non può tradursi nella previsione di oneri processuali, a carico delle parti, non ancorati a specifiche disposizioni di legge”.
Appare pertanto opportuno ripercorrere la motivazione della sentenza delle Sezioni unite al fine di comprendere se vi siano, all’attualità, dei profili non espressamente considerati in motivazione, che consentano una rivisitazione dell’indirizzo maggioritario espresso da questa Corte e sancito dalla citata sentenza delle Sezioni unite.
Venendo così in rilievo l’istituto della remissione tacita della querela, la dottrina penalistica dell’Ottocento aveva propugnato la necessità di introdurre tale istituto, non previsto dal codice di rito del 1865, ovvero la necessità della ammissione in determinati casi della remissione così detta implicita, disponendo sotto condizioni particolari la cessazione del procedimento anche dopo fattane la proposta’. Il codice di rito del 1930 nulla dispose sulla remissione tacita della querela, la quale, tuttavia, risulta positivamente disciplinata dall’articolo 152 del tuttora vigente codice penale del 1930, il quale, dopo aver premesso nel comma 2 che “la remissione è processuale o extraprocessuale”, indica che “la remissione extraprocessuale è espressa o tacita” e che “vi è rimessione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”: la remissione tacita, dunque, è prevista solo nella sua forma extraprocessuale e deve consistere, appunto, in fatti univocamente incompatibili con la volontà di persistere nella richiesta di punizione.
4.1 Sotto un profilo d’ordine generale, in riferimento a tale disposto normativo – e quindi prima di esaminare gli specifici aspetti normativi in parte qua introdotti dal Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), nel cui contesto, peraltro, si inserisce la fattispecie processuale in esame – la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha costantemente (e senza rinvenibile contrasto alcuno) ritenuto che “la remissione tacita di querela deve consistere in una inequivoca manifestazione di volontà, che si concreti in un comportamento del querelante, incompatibile con la volontà di persistere nella querela”, e che non può ritenersi concretizzare siffatta inequivoca volontà “la mera omessa comparizione dello stesso all’udienza dibattimentale relativa al processo pendente a carico del querelato” (così Sez. 5, 27 ottobre 1999, n. 5191, P.M. in proc. Zampieri,), chiarendosi (ibid.) che, “per aversi remissione tacita della querela la manifestazione di volontà non deve essere equivoca e cioè il querelante deve compiere fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela; deve, perciò, porre in essere fatti commissivi, mentre la mera omessa comparizione all’udienza dibattimentale della persona offesa dal reato è un fatto chiaramente equivoco che non rivela la volontà di rinunciare alla punizione del querelato”; la mancata presentazione anche reiterata, al dibattimento è “comportamento non necessariamente incompatibile con la volontà di persistere nella querela”, potendo essere ricondotto ad altre ragioni ed essendo, comunque, privo del carattere della univocità, non sorretta la circostanza “da alcun altro elemento idoneo all’interpretazione della reale volontà maturata dall’interessato” (Sez. 5. 24 settembre 1997, n. 9688, Chiaberge; Sez. 2, 8 ottobre 2003, n. 45632, P.G. in proc. Mazzoleni; Sez. 5, 28 novembre 1997 n. 1452, Panza; Sez. 5, 19 dicembre 2005, n. 46808, Ilari; Sez. 5, 25 gennaio 2005, n. 34089, Coccia; Sez. 4, 1 dicembre 2004, n. 5815, P.G. in proc. Marcoionni; Sez. 6, 29 gennaio 2003, n. 13620, P.G. in proc. Manzi; Sez. 6, 15 gennaio 2003, n. 7759, Sagace; Sez. 5, 8 marzo 2000, n. 8372, Di Piazza).
Nello stesso senso si era reiteratamente ed univocamente espressa anche la giurisprudenza più risalente formatasi sotto il previgente codice di rito, per la quale la remissione tacita della querela richiede pur sempre “la manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l’istanza di punizione, in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata ed i fatti rivelatori di una volontà opposta, fatti che debbono rispondere ai requisiti di inequivocità, obiettività e concludenza”, requisiti non attribuibili alla mera omessa comparizione della persona offesa dal reato (Sez. 2, 28 novembre 1985, n. 3390, Pellinghelli; Sez. 6, 4 dicembre 1985, n. 2915, Cantorelli; Sez. 6, 21 marzo 1973, n. 4382, Saluzzo; Sez. 5, 1 marzo 1973, n. 3085, Greco; Sez. 5 8 luglio 1983, n. 7936, Gargiulo; Sez. 5, 15 dicembre 1983, n. 3465, Manti; Sez. 1, 12 ottobre 1977, n. 15673, Fabbri). Può soggiungersi che tale principio è stato costantemente espresso da questa Suprema Corte anche per quanto riguarda il processo attribuito alla competenza del giudice di pace (Sez. 5, 16 dicembre 2003, n. 2667, Pravato; Sez. 5, 24 febbraio 2004, n. 15093, Cataldo; Sez. 5, 6 dicembre 2004, P.G. in proc. Cottone).
Deve, dunque, ritenersi definitivamente assodato che sul punto concernente la inidoneità della semplice omessa presentazione del querelante nel processo a concretizzare la remissione tacita della querela non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale.
5.0 I contrasto è invece insorto in riferimento alla specifica ipotesi in cui la mancata comparizione del querelante consegua ad un espresso invito in tal senso rivoltogli dal giudice, il cui mancato accoglimento possa essere configurato, come nell’invito stesso preannunciato, come remissione tacita della querela. L’indirizzo dominante ritiene che la mancata presentazione del querelante anche a seguito di avviso in tal senso del giudice non può concretizzare una remissione tacita di querela (Sez. 5, 8 marzo 2000, n. 8372, Di Piazza, cit.; Sez. 5, 15 febbraio 2005, n. 12861, P.G. in proc. Marcangeli; Sez. 5, 12 dicembre 2005, n. 6771, P.M. in proc Longo; Sez. 5, 2 luglio 2007, n. 28573, P.G. in proc. Bertocchi; Sez. 4, 13 marzo 2008, n. 17663, P.G. in proc. Faraci; Sez. 5, 1 aprile 2008, n. 28152, P.G. in proc. De Nisi), tra l’altro rilevandosi che “l’omessa comparizione del querelante dinanzi al giudice di pace – nonostante l’avviso previamente notificatogli con l’avvertimento che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela – non integra gli estremi della remissione tacita di cui all’articolo 152 c.p.”: essa “è prevista solo con riguardo alla remissione extraprocessuale, con la conseguenza che un comportamento processuale non può costituire espressione dell’intento di remissione dell’istanza punitiva…” (Sez. 5, n. 12861/2005, cit.). 5.1 Il diverso minoritario divisamento è stato inizialmente espresso da Sez. 5, 25 giugno 2001, n. 31963, P.G. in proc. Pompei, la quale afferma che “l’omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela nell’ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall’avvertimento, formulato dal giudice, che la sua assenza all’udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo”. Premesso che “l’assenza, anche ripetuta, della parte lesa dal dibattimento, può dipendere anche da valutazioni non abdicative e remissorie”, si è rilevato in tale sentenza che, “nella fattispecie concreta, è stata interpretata come remissione tacita della querela non già di per sé solo la ripetuta mancata presentazione del querelante al dibattimento, quanto piuttosto e soprattutto la circostanza che, sebbene esplicitamente preavvertita delle conseguenze che si sarebbero tratte da un perdurante atteggiamento di massima inerzia e quindi ben posta in grado di valutarle appieno, la persona offesa ha ciò nonostante preferito di non assicurare la propria reclamata presenza in giudizio: comportamento ritenuto avere, nel suo complesso, sicuro carattere di contraddizione logica alla volontà di ottenere la punizione dell’imputato manifestata con la querela”; e s’è ritenuto che “siffatta interpretazione, in quanto sorretta da un argomentare plausibile, comunque non manifestamente illogico, non è censurabile nella presente sede di legittimità”. Tale orientamento e’ stato confermato da Sez. 5, 19 marzo 2008, n. 14063, P.G. in proc. Calza, la quale, tra l’altro, ritiene che tale omissiva condotta del querelante realizzi una ipotesi di remissione tacita extraprocessuale, ed a tale minoritario indirizzo si iscrive, da ultimo, Sez. 4, 12 aprile 2008, n. 20018, P.G. in proc. Aleci. 6.0 Queste Sezioni Unite ritengono di dover far proprio il primo, maggioritario, indirizzo giurisprudenziale suindicato, per le ragioni ermeneutico – sistematiche che qui di seguito si riassumono. 6.1 Converrà, invero, innanzitutto osservare che la sanzione della improcedibilità per la mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata nell’ordinamento nel solo caso previsto dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).
Tale testo normativo prevede, com’è noto, oltre alla citazione a giudizio da parte del pubblico ministero (articolo 20, a seguito della novella normativa di cui alla L. n. 155 del 2005, articolo 17: in precedenza da parte della polizia giudiziaria sulla base dell’imputazione formulata dal pubblico ministero), anche (articolo 21), per i reati procedibili a querela, il ricorso immediato al giudice, sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. L’articolo 28, poi, in tema di “pluralità di persone offese”, dopo aver premesso (1 comma) che “il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo”, reca (3 comma) che “la mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell’articolo 27, comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata”. E soggiunge l’articolo 30.1 (udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa) che “la mancata comparizione all’udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che l’imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio”. E dunque, la mancata comparizione del querelante nel processo comporta la (sopravvenuta) improcedibilità solo nella ipotesi disciplinata dall’articolo 21, non anche in quella prevista dall’articolo 20 dello stesso testo legislativo. E tanto, evidentemente, del tutto logicamente si spiega con la considerazione che nel caso di ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa – querelante, questa assume iniziative di impulso non solo genericamente procedimentali, ma anche specificamente processuali, ed il venir meno dell’impulso processuale da parte di chi, per sua diretta iniziativa, geneticamente lo ha posto in essere e, nondimeno, non intenda più coltivarlo, giustifica appieno la conseguente improcedibilità dell’azione penale, non sussistendo più alcun interesse, ne’ da parte dello Stato ne’ da parte della persona offesa-querelante, all’ulteriore proseguimento del processo. Ora, tale specifica (“eccezionale” o “settoriale” che dir si voglia) disciplina, a tale ratio improntata, non è affatto evocabile in situazioni ben diverse, del tutto affrancate da quelle specifiche connotazioni che la investono e che ne hanno giustificato la positiva disciplina. 6.2 Al di fuori di quella specifica ipotesi positivamente disciplinata, e quindi sotto il generale profilo delineato dall’articolo 152 c.p., non è affatto previsto dalla legge che la mancata presentazione nel processo del querelante, pur in presenza di espresso avviso del giudice in tal senso, possa comportare l’improcedibilità dell’azione penale. Siffatta conseguenza sanzionatoria non è in alcun caso contemplata e disciplinata nell’ordinamento. Ed anche al riguardo è stato ben detto (Sez. 5, n. 8372/2000, Di Piazza, cit.) che “così facendo il giudice ha posto a carico (della parte) l’onere processuale della comparizione, la cui inottemperanza avrebbe determinato l’improcedibilità dell’azione penale, attraverso la fictio iuris di una remissione tacita, ricollegando conseguenze non previste dalla legge all’inottemperanza di un onere anch’esso non previsto dalla legge”, tenuto conto che è “principio generale dell’ordinamento processuale” che “gli oneri processuali a carico delle parti devono avere una fonte legale, anche quando derivano da un provvedimento del giudice”. Ed è bene chiarire che non viene in discussione il disposto del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 2, comma 2, a termini del quale, “nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti”; ne’ il disposto dell’articolo 555 c.p.p., comma 3, a termini del quale, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, “il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela ed il querelato ad accettare la remissione”. Il tentativo di conciliazione da tali norme evocato costituisce sicuramente prerogativa del giudice di pace o del tribunale in composizione monocratica; ma non è dato al giudice, in mancanza di espressa previsione normativa, di fissare e predeterminare egli stesso una specifica condotta che debba poi essere ineluttabilmente (univocamente ed oggettivamente, di per se’) interpretata come sicura accettazione di quel tentativo, ne’ le conseguenze sanzionatorie che scaturirebbero dall’inottemperanza all’invito conciliativo: questo egli propone, ma la sua accettazione non può esser desunta dal silenzio nel quale si concretizza la mancata comparizione del querelante. Ai sensi del precitato articolo 555 c.p.p., comma 3, “il giudice verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela” e la remissione della querela presuppone che la parte sia “disposta” a tanto, ma impone, poi, pur sempre che la remissione consegua a tale interna “disposizione”. Ed il tentativo di conciliazione di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 2, comma 2, scaturisce da una iniziativa in tal senso del giudice, ma comporta poi il positivo accertamento della effettiva conciliazione, secondo quanto prescritto dall’articolo 29, comma 5 dello stesso testo normativo, il cui disposto sarebbe del tutto vanificato, nella sua specifica cadenza procedimentale, dalla non prevista scorciatoia del previo avviso a comparire con esplicitati effetti sanzionatori.
6.3 Non da ultimo (finendo anzi il rilievo con l’assumere valore assorbente, nel delineato contesto normativo), quel comportamento omissivo del querelante realizzerebbe pur sempre una (inammissibile) remissione tacita processuale.
Già s’è detto che l’articolo 152 c.p., comma 2, dopo aver premesso che “la remissione è processuale o extraprocessuale”, dispone che “la remissione extraprocessuale è espressa o tacita e che vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”. Deve, dunque, trattarsi di fatti, cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d’animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati. Nella ipotesi in esame, l’unico comportamento che viene in rilievo è la mancata comparizione in udienza, cioè uno specifico accadimento che si situa tutto nel processo e solo nel processo: prima di esso non v’è alcun altro fatto che sia stato allegato, assodato, comprovato, del quale poi la mancata comparizione possa essere considerata un portato inevitabilmente consequenziale e logico. Non si appalesano, quindi, condivisibili le diverse considerazioni espresse da Sez. 5, n. 14063/2008, cit.; non può, difatti, ritenersi che “l’inerzia del querelante e il suo disinteresse al processo sono comportamenti e manifestazioni che si realizzano fuori del processo”, giacche’ pare invece non contestabile che quella “inerzia” e quel “disinteresse al processo”, si realizzano solo, quale fatto avente rilevanza esterna, con la mancata partecipazione all’udienza, rilevando nei suoi effetti reali e concreti, non prima o al di fuori, ma solo nel processo. Ed è appena il caso di ricordare, a tal punto, che la remissione processuale è espressa e può essere ricevuta solo dal giudice che procede. 6.4 Può convenirsi che la opposta minoritaria tesi, qui disattesa, appaia “ispirata a commendevoli esigenze di snellezza e di decongestionamento” (Sez. 4, n. 5815/2004, Marcoionni, cit.), ma egualmente non contestabile appare il rilievo (ibid.) che tanto “non trova agganci nel diritto vigente”): rimane che quando il legislatore si è posto tale specifico tema, lo ha inequivocabilmente risolto nel senso di attribuire rilievo, in subiecta materia, alla omessa presentazione del querelante solo nel caso di procedimento davanti al giudice di pace instaurato su impulso diretto della persona offesa. Deve, dunque, affermarsi il principio di diritto secondo cui, all’infuori dell’ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articoli 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di querela”.
La completa analisi delle Sezioni unite non esonera, tuttavia, da ulteriori riflessioni.
Evidentemente appare incontestabile il principio per il quale la persona offesa è libera di scegliere se presenziare o meno al processo instauratosi a seguito della presentazione di querela, non essendo previsto, in tal senso, alcun obbligo di partecipazione dalle norme del diritto positivo, né essendo detto obbligo ricavabile in alcun modo in via interpretativa.
Tuttavia la persona offesa, nel processo instaurato a seguito della presentazione della querela è anche, anzi, principalmente, il teste principale, la cui mancata presentazione in dibattimento sicuramente appare rilevante in relazione al modello processuale come ridefinito dal quadro costituzionale delineato dall’articolo 111 Cost., commi 3, 4 e 5.
Ed infatti da un lato l’imputato ha diritto di confrontarsi con il suo accusatore, sia esso dichiarante o semplice testimone, e, correlativamente, quest’ultimo non può sottrarsi al controesame, soprattutto se si tratta di semplice testimone – persona offesa e soprattutto se le prove a carico dell’imputato derivano essenzialmente dalle dichiarazioni della persona offesa. Non è un caso, infatti, che il legislatore impone al testimone – persona offesa di giustificare la propria assenza all’udienza dibattimentale in cui lo stesso risulta regolarmente citato.
Si può quindi ragionevolmente ritenere che l’assenza non giustificata della persona offesa querelante, che non sia costituita parte civile, implica una manifestazione di disinteresse dal processo ed un sostanziale disinteresse alla prosecuzione dello stesso, ossia una manifestazione tacita di voler rimettere la querela.
Sotto altro profilo può osservarsi che l’orientamento giurisprudenziale tradizionale, da cui ci si discosta, si era formato prevalentemente sull’impianto del vecchio codice di procedura penale, in base al quale non era necessario esaminare i testi in dibattimento, laddove attualmente il principio di ragionevole durata del processo impone all’interprete di valutare la coerenza e l’adeguatezza della disciplina del processo in rapporto agli obiettivi imposti al legislatore ordinario dai principi costituzionali.
Anche l’analisi della normativa che disciplina il processo penale innanzi al giudice di pace offre degli spunti di riflessione importanti. Ed infatti il Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 30, prevede che, in caso di ricorso immediato al giudice, la mancata comparizione del ricorrente – persona offesa, non dovuta a causa di forza maggiore o a caso fortuito, determina l’improcedibilità del ricorso, mentre l’articolo 28 del citato D.lgs., sempre in tema di ricorso immediato, prevede che il ricorso presentato da una sola delle persone offese non impedisce l’intervento delle altre, notiziate ex articolo 27, comma 4, stesso decreto, ma che la mancata comparizione delle persone offese regolarmente avvisate equivale a rinuncia al diritto di querela, ovvero a remissione di querela se già presentata.
Benché detto aspetto sia stata espressamente considerato dalle Sezioni unite, appare tuttavia importante rimeditare la ratio sottesa all’impianto generale del processo innanzi al giudice di pace, potendosi osservare che essa – anche a prescindere dallo specifico modulo rappresentato dal ricorso immediato – abbia evidenziato una tendenza alla responsabilizzazione della persona offesa, alla quale sono riconosciuti importanti poteri di attivazione, e, in maniera speculare, una rinuncia o comunque una netta presa di distanza dal dogma della sovranità della volontà della persona offesa, come chiaramente enucleabile dalla disciplina dell’estinzione del reato in conseguenza di condotte riparatorie, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto, in cui la persona offesa deve essere semplicemente sentita dal giudice che, tuttavia, decide a prescindere dalla volontà manifestata dalla stessa di persistere nell’esercizio della pretesa punitiva a fronte di condotte riparatorie ritenute idonee dal giudicante.
Naturalmente non vi è alcuno spazio per un’applicazione analogica dell’articolo 28, comma 3, o dell’articolo 30 del decreto citato, trattandosi di norme che hanno una specificità strutturale e sistematica, come sottolineato dalle Sezioni unite, essendosi verificata, in tal caso, una costruzione che la dottrina civilistica qualifica come dichiarazione legalmente tipizzata o tipizzazione legale assoluta; in altri termini il legislatore ha attribuito alla regola desumibile dall’articolo 152 c.p., – secondo cui il disinteresse della persona offesa al procedimento, comunque manifestato, non può che determinare l’arresto del procedimento stesso iniziato su impulso della stessa persona offesa – degli effetti rigidamente individuati, a prescindere e precludendo ogni indagine sulla corrispondenza di detti effetti con la volontà della persona offesa. In tal caso, nell’istituto regolamentato dall’articolo 28 del menzionato decreto, più che di rinuncia tacita o di remissione tacita, deve ragionarsi in termini di attribuzione legale di significato espressivo predeterminato, come sottolineato da parte della dottrina. E deve ritenersi che ciò non derivi da un arbitrio del legislatore, ma semplicemente dalla ponderata considerazione dell’id quod plerumque accidit.
Al di fuori dello schema dell’articolo 28 indicato, la mancata comparizione del querelante, che non abbia giustificato il proprio impedimento, deve quindi essere considerata remissione tacita di querela, non potendosi, ad avviso del Collegio, ritenere che ciò non sarebbe possibile in quanto solo laddove il legislatore ne ha predeterminato gli effetti possa parlarsi di equivalenza alla remissione, mentre laddove non lo abbia fatto detto effetto debba escludersi; ciò per l’insuperabile considerazione che si tratta, ontologicamente, del medesimo comportamento, con la conseguenza che una lettura costituzionalmente orientata delle norme impone l’equivalenza degli effetti.
L’unica differenza è data dal fatto che nell’ipotesi dell’articolo 28 non è ammessa alcuna prova contraria, se non quella dell’impedimento, mentre negli altri casi la persona offesa può dimostrare positivamente di voler persistere nella volontà manifestata con la querela nonostante non sia comparsa ad un’udienza.
Tutto quanto sin qui considerato vale a maggior ragione nel caso in cui alla persona offesa sia stato comunicato dal giudice che la mancata comparizione in udienza sarà ritenuta manifestazione di volontà di remissione di querela; in tal caso detto comportamento deve essere qualificato come una vera e propria remissione tacita extraprocessuale di querela, in quanto il giudice, attraverso l’avviso notificato al querelante, segnala che l’omessa ed ingiustificata comparizione viene considerata dalla legge come remissione tacita di querela e che, quindi, il querelante può determinare la conclusione del processo attraverso un comportamento extraprocessuale concludente, ovvero può manifestare la sua volontà di proseguire la vicenda processuale comparendo in udienza o, quanto meno, giustificando il proprio impedimento.
Ciò appare possibile e legittimo in quanto la dichiarazione tacita, che per definizione esclude qualsiasi riferimento a regole linguistiche, consente però valutazioni alla stregua delle regole che disciplinano la vita di relazione, soprattutto nello specifico ambito in cui la condotta si svolge, il che rende necessario valutare il complessivo assetto di interessi riferibile all’ambito stesso, ossia, nel caso in esame, a quello processuale.
Per questo la comunicazione del giudice non può che avere come riferimento il comune modo di pensare e di valutare ascrivibile al contesto in cui la condotta si svolge, che è un contesto processuale, in cui il contegno è considerato concludente alla stregua delle legittime aspettative che esso determina e, soprattutto, in base al principio di autoresponsabilità, alla stregua del quale la legge prevede delle conseguenze in caso di comportamento inerte o negligente.
Non pare poi commendevole poter richiamare in questa sede anche ragioni di economia processuale, a cui sicuramente non appare estraneo il legislatore che, nel tempo, ha ricercato diversificate soluzioni che evitino dibattimenti sostanzialmente superflui, basti pensare, a tolo di mero esempio e senza pretesa di esaustività, al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articoli 34 e 35, o all’articolo 131 bis c.p.; sotto l’aspetto che specificamente interessa, ad esempio, si può richiamare anche l’articolo 531 c.p.p., comma 2, a norma del quale il giudice dichiara l’estinzione del reato anche quando vi si un dubbio sull’esistenza di una causa di estinzione dello stesso. Detta disposizione, quindi, potrebbe essere applicata proprio nel caso in cui, a seguito di mancata comparizione del querelante, avvisato dal giudice che la sua inerzia sarebbe stata considerata come volontà di remissione di querela, il processo venga a trovarsi in una fase di stallo determinata dalla perdurante assenza del querelante.
Né pare più adeguato alla realtà dei mezzi di comunicazione anche informatici ed alla loro diffusione ormai generalizzata il ritenere, alla stregua della giurisprudenza più risalente, che l’assenza del querelante al processo non implica necessariamente un disinteresse per il processo stesso, a maggior ragione quando il querelante sia stato raggiunto da una specifica comunicazione in tal senso; ciò in quanto se la precedente affermazione potrebbe apparire condivisibile, altrettanto condivisibile appare, per ragioni opposte, l’argomentazione secondo cui i querelanti che non hanno più interesse al processo, per le più svariate ragioni, omettono di presentarsi in udienza al fine di evitare perdite di tempo e/o di lavoro, come dimostrato anche dal dato obiettivo della irrilevanza – per non dire assenza – di casi di impugnazione avverso sentenze di declaratoria di estinzione del reato per remissione tacita della querela.
Senza dimenticare, ed anzi ribadendo quanto in precedenza accennato, che il principio costituzionale di ragionevole durata del processo non può che risultare aggirato allorquando si interpretino le norme nel senso di consentire o rendere necessarie attività processuali inutili e, come tali, onerose, quali quelle che si concretano nella celebrazione di un processo subordinato, nella scansione della sua durata, alla volontà della parte lesa, in assenza di una prova certa della permanenza di detta volontà e, a maggior ragione, al cospetto di condotte sintomatiche di un sopravvenuto disinteresse alla punizione dell’imputato e, quindi, alla prosecuzione dell’attività processuale.
Alla stregua di dette argomentazioni il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli non appare fondato, va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma, il 01/02/2016
Depositato in cancelleria il 23 marzo 2016