EQUITALIA: l’estratto di ruolo non prova la rituale notifica della cartella di pagamento
Il sollecito di pagamento non preceduto dalle rispettive cartelle esattoriali, è affetto da nullità.
Le Cartelle di pagamento, se sono decorsi i termini di prescrizione dei tributi dovuti, devono pertanto essere annullate.
L’unica prova ammissibile è quella degli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r. o la relazione di notifica redatta dal messo notificatore.
Questo è il principio chiarito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli nella sentenza n. 3150/35/2016.
Nella specie un contribuente ha proposto opposizione avverso un sollecito di pagamento, deducendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento ed eccependo pertanto l’estinzione dei crediti tributari richiesti, per il decorso del termine di prescrizione previsto dalla legge.
La CTP ha accolto le doglianze del contribuente rilevando che il concessionario non ha fornito la prova della notifica delle due cartelle esattoriali ma ha prodotto unicamente gli estratti di ruolo, in cui risultano elencate le due cartelle con le relative date di notifica.
A giudizio della Commissione, gli estratti di ruolo, in quanto “atti interni” (si tratta di tabulati stampati dai computer in possesso degli uffici), non possono di certo, costituire prova della loro rituale notifica, contestata dal contribuente.
Per questi motivi il ricorso del contribuente è stato accolto e sono state pertanto annullati sia il sollecito di pagamento che le due cartelle esattoriali.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI SEZIONE 35
REG. GENERALE N° 10690/2015
UDIENZA DEL 10/02/2016 ore 09:00
N° 3150/35/2016
PRONUNCIATA IL: 10 FEB. 2016
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL: 23 FEB. 2016
riunita con l’intervento dei Signori:
SCHISANO BRUNO Presidente e Relatore
LIGUORI LAURA Giudice
ROSSI RAFFAELE Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 10690/2015
depositato il 15/07/2015
– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120060015136689 TAS. AUTOMOBILI 1999
– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120060015136689 TARSU/TIA 2003
– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120060277964191 TRIB. ERARIALI 2003 SANZIONI
– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120060277964191 TARSU/TIA 2005
– avverso SOLLECITO n° 07120159041996235000 IRPEF-ALTRO
– avverso SOLLECITO n° 07120159041996235000 TAS. AUTOMOBILI
– avverso SOLLECITO n° 07120159041996235000 TARSU/TIA
contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SUD S.P.A.
proposto dal ricorrente:
(…)
difeso da:
FERRARA GRAZIA
CORSO LUCCI N 130 80100 NAPOLI NA
altre parti coinvolte:
REGIONE CAMPANIA
80100 NAPOLI NA
difeso da:
GAUDINO ANTIMO
VIA S. LUCIA N 81 80100 NAPOLI NA
COMUNE DI NAPOLI
80100 NAPOLI NA
- ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
VIA A. DIAZ, 11 80134 NAPOLI NA
COMUNE DI CERCOLA
80040 CERCOLA NA
Fatto
Col ricorso, di cui in epigrafe, (…) ha proposto opposizione avverso il sollecito di pagamento, notificato il 18.5.2015, relativo alla somma di euro 3.082,50 (dovuto, complessivamente, per TARSU al comune di Napoli per gli anni 2000/2004; per tassa di possesso di autoveicolo per l’anno 1999; per IVA anno 2003 e per TARSU al comune di Cercola per l’anno 2005), minor debito di quello di euro 7.705,53, iscritto a ruolo in due cartelle di pagamento (nn. 07120060015136689/000 e 07120060277964191) relative, anche, a contributi dovuti all’INPS. Ha dedotto, il ricorrente, l’omessa notifica delle cartelle di pagamento ed ha, quindi, eccepito l’estinzione di tutti i suddetti crediti tributari per essere decorso, per ciascuno, il termine di prescrizione previsto dalla legge ed ha richiesto annullarsi sia il sollecito di pagamento che le cartelle. La regione Campania si è costituita ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto l’intimazione di pagamento non è atto impugnabile e, nel merito, ne ha invocato rigetto, rappresentando di avere notificato il 23.1.2003 avviso di accertamento relativo alla tassa di possesso de qua. Il comune di Napoli si è costituito ed ha invocato il rigetto del ricorso deducendo che non doveva essere notificato alcun avviso di accertamento per essere, il contribuente, iscritto nei ruoli fin dal 1999 e di essere carente di legittimazione passiva in quanto sia il sollecito di pagamento che le cartelle sono atti del concessionario. Il comune dì Cercola non si è costituito. L’Agenzia delle Entrate di Napoli si è costituita ha dedotto, preliminarmente, essere, la copia del ricorso notificatagli, priva di valida procura ad litem difettando di sottoscrizione autografa del ricorrente ed ha richiesto verificarsi se anche ciò si rilevi sul ricorso depositato in Commissione e, nel merito, ha rappresentato essere stata, la cartella relativa ad IVA 2003, emessa ex art 36 bis dpr 600/73, per cui non era necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità, Equitalia Sud spa si è costituita – in data 9.2.2016 – ed ha invocato il rigetto del ricorso deducendo di avere notificato le cartelle esattoriali. All’odiema udienza la controversia è stata decisa.
Diritto
Osserva, preliminarmente, la Commissione, quanto alla questione preliminare sollevata dalla Agenzia delle Entrate, che sul ricorso depositato, in originale, nella segreteria di questo Giudice, risulta apposto il mandato con sottoscrizione autografa del ricorrente. Nel merito, deve rilevarsi che il concessionario Equitalia non ha fornito la prova della notifica delle due cartelle esattoriali avendo unicamente prodotto estratti di ruolo, in cui risultano elencate le due cartelle con le relative date di notifica, estratti di ruolo che, in quanto “atti interni” non possono di certo, costituire prova della loro rituale notifica, contestata dal contribuente. Pertanto, non essendo stati notificati gli atti prodromici al sollecito di pagamento, questo è affetto da nullità ed, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato, relativamente ai crediti tributari iscritti a ruolo nelle cartelle, di cui in narrativa, cartelle che, del pari devono, cosi come richiesto, essere annullate (sempre relativamente ai suindicati tributi) essendo ormai, alla data di notifica – 18.5.2015 – del sollecito di pagamento decorsi i termini di prescrizione dei tributi dovuti (TARSU al comune di Napoli per gli anni 2000/2004, ed al comune di Cercola per l’anno 2005, il cui termine di prescrizione è quinquennale; tassa di possesso di autoveicolo per l’anno 1999, il cui termine di prescrizione è triennale; IVA anno 2003, il cui termine di prescrizione è decennale) e per TARSU al comune di Cercola per l’anno 2005), non essendo stata fornita alcuna prova in merito ad atti interruttivi. Le spese di giudizio, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza di Equitalia Sud spa, che, quale concessionario, ha emesso sia il sollecito di pagamento che le cartelle, ravvisandosi la sussistenza di motivi di equità per compensarle interamente tra ricorrente e comune di Cercola, comune di Napoli, Agenzia delle Entrate e regione Campania.
P.Q.M.
La Commissione così provvede: accoglie il ricorso ed annulla il sollecito di pagamento e le due cartelle esattoriali, nei limiti di cui in motivazione; compensa le spese di giudizio tra ricorrente, comune di Napoli, comune di Cercola, regione Campania ed Agenzia delle Entrate e condanna Equitalia Sud spa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in euro 800,00, di cui euro 740,00 per onorario oltre accessori di legge.
Napoli, 10.2.2016