Incidente con auto a noleggio: chi paga?
Con la sentenza n. 12850/2015 il Tribunale di Milano ha espresso il principio in base al quale la società di noleggio è responsabile in solido con il conducente dell’autovettura e con l’assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
In relazione alla impresa esercente la attività di noleggio la responsabilità solidale deriva dall’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 3 il quale prevede la solidarietà passiva nel risarcimento fra titolare del veicolo e conducente dello stesso.
Nella fattispecie esaminata dai Giudici meneghini, peraltro, l’incidente aveva coinvolto la conducente di uno scooter la quale, nell’evitare un’autovettura che le aveva tagliato la strada, sbandava e perdeva il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto.
Trattandosi dunque di un sinistro senza una collisione materiale tra i veicoli, la presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054 non può trovare applicazione, dovendosi qualificare come “scontro” qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo.
Per tale ragione il Tribunale di Milano ha concluso per il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla conduttrice dello scooter, la quale non ha nemmeno provato che la caduta sia stata causata direttamente dalla manovra dell’autovettura di proprietà della società di autonoleggio.
Alla soccombenza è seguita inoltre per la donna la condanna al pagamento delle spese di lite.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica in persona del g.i. dott. Carlo Maddaloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa
DA
Le.Ag. rappresentata e difesa dall’avv. Gi.Gr.
ATTRICE
CONTRO
Ch. s.a. rappresentata e difesa dall’avv. Fu.De.
CONVENUTA
Al. S.p.A. rappresentata e difesa dall’avv. Gi.Lu.
CONVENUTA
Mi.Ca.
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Le.Ag. ha convenuto in giudizio, innanzi a questo tribunale, la Ch., la Al. S.p.A. e Mi.Ca., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
L’attrice deduce che il giorno 26 agosto 2010, verso le ore 23.15 circa, in Milano, alla guida del proprio motociclo (…) tg. (…) percorreva la via (…), sulla destra della corsia di marcia, apprestandosi ad entrare nell’intersezione semaforica con via Si.Gu., quando la vettura (…) tg. (…) condotta da Mi.Ca., ed intestata alla Al. S.p.A. provenendo dalla stessa via (…), dal centro della carreggiata, senza azionare l’indicatore di direzione, dopo averla sorpassata, le tagliava la strada stringendo la curva.
La sig.ra Le. deduce di avere frenato per evitare l’autovettura, perdendo così il controllo del mezzo e cadendo a terra.
L’attrice espone di avere subito lesioni fisiche con postumi permanenti, e chiede la condanna dei convenuti al ristoro di tutti i danni patiti.
Mentre il sig. Mi. è rimasto contumace, si sono costituite le altre due parti convenute.
La Al. S.p.A. assumendo di avere concesso in noleggio il veicolo a Mi.Ca., ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, dovendo per analogia applicarsi l’art. 91 del Codice della Strada dettato in materia di leasing, e chiedeva, contestando comunque la domanda attorea, di essere manlevata dall’intestatario del contratto di locazione, per l’ipotesi di danni superiori al massimale assicurativo, e dalla Ch. in forza del contratto di assicurazione.
La Ch. chiede il rigetto della domanda della signora Le., esponendo come il sinistro si fosse verificato per colpa esclusiva di quest’ultima, che aveva tentato di superare sulla destra l’autoveicolo, mentre questo stava regolarmente svoltando a destra in via (…), dopo aver segnalato la manovra, facendo infine rilevare come non poteva applicarsi la presunzione posta dal secondo comma dell’art. 2054 c.c., posto che non vi era stato urto tra i mezzi.
La prova orale per testi dedotta da parte attrice, inizialmente ammessa, non veniva poi assunta, posto che con ordinanza del 31/10/2013 la signora Le. veniva dichiarata decaduta dalla prova, per non avere intimato i testimoni per l’udienza del 13 maggio 2013, fissata per la loro audizione. Così riassunte le difese delle parti, ritiene anzitutto il tribunale infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Al. S.p.A. sulla base di una invocata applicazione analogica dell’art. 91 C.d.S.
Va osservato in primo luogo come la Suprema Corte abbia statuito che in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, con riferimento alla individuazione del soggetto responsabile in solido, ai sensi dell’articolo 2054, terzo comma, cod. civ., con il conducente della vettura coinvolta nell’incidente, nel caso questa fosse concessa in “leasing”, per i fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che, all’articolo 91, comma secondo, ha esteso tale responsabilità solidale anche al locatario, sussista responsabilità solidale del solo soggetto proprietario concedente, giacché la indicata norma dell’articolo 2054, terzo comma, cod. civ., prevedendo una responsabilità senza colpa per fatto altrui, deve considerarsi norma eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica (articolo 14 preleggi) nei confronti di soggetti diversi da quelli in essa tassativamente indicati (Cass. 22399/2006; Cass. 25127/2010). In ogni, va rilevato come neppure ricorrerebbero i presupposti per fare ricorso all’analogia, dal momento che le fattispecie presentano rilevanti differenze.
L’art. 91 del Codice della Strada impone infatti l’onere di immatricolazione del mezzo locato e nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del contratto, ciò che non avviene nell’ipotesi del noleggio, dove la carta di circolazione riporta esclusivamente il nominativo del proprietario. Nel caso di noleggio, i terzi non sono posti in condizione, nonostante ogni diligente ricerca, che non può eccedere la consultazione delle risultanze del P.R.A., di individuare quello che, secondo la prospettazione della Al., sarebbe l’unico legittimato passivo della domanda risarcitoria ex art. 2054 c.c., e cioè il locatario.
Ciò posto, passando al merito della causa, reputa il tribunale che le risultanze istruttorie evidenzino la infondatezza della domanda proposta da Le.Ag.
E’ circostanza pacifica in causa che tra il ciclomotore condotto dall’attrice e l’autovettura guidata dal sig. Mi., non vi sia stato urto.
Secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte, la presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054, comma secondo, cod. civ., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto, seppure, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, sia consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (Cass. 3704/2012).
Ciò che manca, nella fattispecie in esame, è la prova dell’esistenza di un nesso causale tra la condotta assunta dal sig. Mi. ed il sinistro.
Questi ha dichiarato agli agenti della Polizia Locale intervenuti dopo il sinistro, di provenire da via (…), di essersi posto in coda ai veicoli in ripartenza dall’incrocio semaforizzato con via (…), di avere iniziato, dopo averla segnalata, la manovra di svolta a destra nella detta via (…), e di avere sentito alle proprie spalle un rumore di frenata di un motociclo. Gli autori del rapporto non hanno potuto raccogliere alcun elemento utile a ricostruire la dinamica.
L’assunto in fatto dell’attrice, secondo cui l’autovettura condotta dal sig. Mi. l’avrebbe superata e poi le avrebbe “tagliato” la strada svoltando a destra, è rimasto del tutto indimostrato, posto che il teste indicato dalla parte a conferma delle predette circostanze, non è stato citato per l’udienza fissata per la sua audizione, determinando ciò la decadenza della prova dedotta dalla stessa signora Le.
Il sig. Mi., sentito in sede di interrogatorio formale, ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti già resi agli agenti della Polizia Locale intervenuti, dichiarando di essere ripartito dal semaforo rosso e di avere segnalato la manovra di svolta a destra, e di essere quindi del tutto estraneo alla perdita di controllo del motociclo condotto dall’attrice. Mancando la dimostrazione, della quale era onerata parte attrice, che il comportamento del conducente dell’autovettura abbia colpevolmente, per violazione di norme del Codice della Strada e di prudenza, determinato una turbativa a danno del motociclo, causando la successiva manovra di frenata di questo seguita poi dalla caduta della sua conducente, non può trovare alcuna applicazione il disposto di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. Per le ragioni che precedono, ogni domanda della signora Le. va respinta. Secondo la soccombenza, le spese processuali sostenute dalle due convenute, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando:
- a) respinge le domande proposte da Le.Ag.;
- b) condanna l’attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Ch. S.A. liquidate in Euro 9.785,00 per compenso oltre 15% per rimborso spese forfetarie, e di quelle sostenute dalla Al. S.p.A. liquidate in Euro 9.875,00 per compenso oltre 15% per rimborso spese forfetarie.
Così deciso in Milano il 10 novembre 2015.
Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2015.