Se il volo ritarda e si perde la coincidenza con il successivo, la compagnia aerea deve risarcire anche i danni morali
Commento a cura dell’avv.
Chi perde la coincidenza aerea a causa del ritardo del volo sul quale è imbarcato, ha diritto non solo alla restituzione dei soldi spesi per acquistare un nuovo biglietto ed, eventualmente, a quelli necessari per il pernottamento non programmato nella città di scalo, ma anche al risarcimento del danno morale. Danno che, non potendo essere quantificato con esattezza nel suo preciso ammontare, andrà liquidato in via equitativa dal giudice.
Così ha sentenziato il Giudice di Pace di Lecce con la recente pronuncia n. 2718/2016.
La novità della sentenza sta proprio nell’aver riconosciuto anche il danno morale subito dal passeggero a causa del ritardo di un volo aereo e quindi della perdita di coincidenza posto che sia innegabile come tale situazione provochi un disagio che va, in qualche modo, risarcito al di là, ed in aggiunta, della compensazione pecuniaria già prevista dal regolamento della Comunità europea.
I tempi di percorrenza di una specifica tratta portano infatti il viaggiatore a far affidamento sull’orario per una data ben precisa e per un’ora pressoché approssimativa in modo tale da poter pianificare i propri impegni (siano essi di svago, di turismo o lavorativo). E’ evidente dunque che un ritardo di diverse ore esclude che si possa parlare di un ritardo fisiologico, determinando invece la nascita di aspettative di risarcimento.
La responsabilità della compagnia aerea deriva dalla circostanza che, con il biglietto di trasporto che essa stessa rilascia al viaggiatore, la compagnia assume l’obbligo di assicurare i tempi promessi e il conseguente arrivo a destinazione. Infatti, nei “tagliandi” – scrive il giudice di Pace – è indicata sia l’ora di partenza che quella di arrivo. Al consumatore viene dunque consegnato un biglietto sul quale viene chiaramente specificato anche l’orario di atterraggio e dunque egli può farvi affidamento prenotando una coincidenza: se poi la perde, allora, scatta la liquidazione equitativa del danno.
La perdita di coincidenza aerea è equiparata infatti dalla Suprema Corte di Giustizia Europea a quella del negato imbarco, ed è quindi suscettibile di risarcimento.