Il sovraindebitamento
Si parla molto in astratto della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, ma cosa dicono le prime sentenze / omologhe sui casi concreti?
La legge definisce il sovraindebitamento come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.
In parole più semplici è la situazione in cui il consumatore ha in carico troppi debiti rispetto alle sue possibilità di farvi fronte con il proprio patrimonio a cui si aggiunge l’impossibilità per lo stesso di ripagare con costanza e regolarità le proprie rate.
Per risanare questa situazione, la legge mette a disposizione dei consumatori diversi strumenti che permettono di sanare le proprie posizioni debitorie, senza necessariamente ripagare interamente i propri debiti: Accordo con i creditori, Piano del consumatore, Liquidazione del patrimonio. Ognuna delle tre vie porta all’esdebitazione, con il beneficio per il consumatore di essere liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
Sono emersi così i primi chiarimenti sull’applicazione della procedura.
E’ stato puntualizzato in particolare come i privati debbano presentare il piano dettagliato con le scadenze e le modalità di pagamento, nonché la documentazione economica e patrimoniale.
Fatto ciò, il privato deve essere assistito da professionisti nominati dal giudice; per le famiglie, nella fattispecie, tale professionista dovrà essere un avvocato, secondo quanto stabilito lo scorso 29 aprile 2014 dal tribunale di Vicenza. La motivazione risiede nella natura giudiziale della proposta avanzata dal debitore, con la finalità di comporre una crisi finanziaria che vedrà due parti opposte di fronte a un tribunale.
Il 28 gennaio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia, numero 202 del 24 settembre 2014, relativo al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Dipartimento della Giustizia Civile.
I commercialisti, avvocati e notai possono essere iscritti di diritto tramite la presentazione della domanda. Anche le Pubbliche Amministrazioni trovano spazio in questo registro, in particolare gli organismi costituiti da:
- Regioni
- Province/Città Metropolitane
- Comuni
- Università
- Camere di Commercio
In tutti questi casi occorre la stipula di una polizza assicurativa che preveda un massimale che non sia inferiore a un milione di euro.
Il 31 marzo 2015 due decreti di omologa del Tribunale di Bergamo hanno chiarito che il Giudice non deve valutare la convenienza del Piano del Consumatore, ma soltanto la legittimità e fattibilità della proposta (Tribunale di Bergamo, Sezione seconda civile del 31/03/2015, giudice estensore Dott. Mauro Vitiello, RG:24/2015 e 25/2015).
Se tuttavia il creditore contesta il piano, spetterà al Giudice valutarne la convenienza rispetto ad altre alternative, che comprendono anche la vendita dei beni del debitore (così Decreto del Tribunale di Pistoia del 3 gennaio 2014).
In una recente decisione del 9 giugno 2015 da parte del Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Verona, è stato disposto il divieto di iniziare o di proseguire azioni esecutive o cautelari sino al momento in cui il provvedimento di omologazione sarà definitivo.
Assume particolare rilevanza la Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 15 settembre 2014 per la significativa riduzione del debito vantato nei confronti di Equitalia che rappresenta una delle maggiori piaghe sociali che affliggono le persone fisiche e le imprese piccole e grandi.
La proposta presentata dal contribuente prevedeva il soddisfacimento del debito mediante vendita di una quota di immobile di proprietà del contribuente medesimo, operando così una sensibile riduzione del debito debitamente giustificata nella relazione integrativa. Il Giudice ha ritenuto la Proposta rispettosa della legge e conseguentemente ha provveduto all’omologa.
A nulla sono valse le eccezioni mosse da Equitalia che riteneva non omologabile la proposta in quanto il contribuente aveva già proceduto alla vendita dell’immobile.
Ha osservato infatti il tribunale che se la proposta di c.d. “Piano del consumatore” è corredata dalla documentazione richiesta e rispettosa dei requisiti di ammissibilità contemplati dalla legge, il piano deve essere omologato ed eseguito anche laddove si riduca significativamente il debito nei confronti di Equitalia, unico creditore.
Poiché oltretutto il debito è soddisfatto con l’unico bene di proprietà dell’istante, l’esdebitazione è conseguenza automatica dell’esecuzione del piano, non prevedendo la legge un’espressa pronuncia in merito.
Non osta alla omologazione del piano del consumatore di cui all’articolo 12 bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3 la circostanza che l’unico bene venga venduto prima dell’omologa, del formale inizio della fase esecutiva, se la vendita abbia avuto luogo nei termini temporali ed economici indicati della proposta.
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del Presidente di Sezione Dott. Carmelo Leotta
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento per Composizione della Crisi da Sovraindebitamento numero 1/2014 del Registro Generale.
Con ricorso depositato il 15 aprile 2014 (..) ha proposto un piano per la composizione della sua posizione debitoria, ai sensi dell’articoli 6 comma 1 e 7 comma 1 bis della Legge 27 gennaio 2012 numero 3.
Trattasi, in particolare, del cosiddetto “Piano del Consumatore” normativamente disciplinato, quanto al procedimento di omologazione, dall’articolo 12 bis della Legge appena indicata.
Questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della Legge appena indicata in quanto l’istante ha la residenza in (…).
Sulla base della documentazione prodotta in ossequio alla norma di cui all’articolo 9 e delle relazioni predisposte dal Professionista incaricato in luogo dell’Organismo di Composizione della Crisi, debbono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, i requisiti di ammissibilità della Procedura previsti dall’articolo 6 comma 2 della Legge già indicata.
La Proposta di Piano, inoltre, soddisfa i requisiti indicati dagli articoli 7 – 8 e 9, così come richiesto dall’articolo 12 bis comma 1 della Legge: in particolare, nella “relazione integrativa” depositata il 10 giugno, il Professionista incaricato ha motivatamente espresso il giudizio di convenienza del piano rispetto all’attività liquidatoria.
Unico creditore dell’istante è l’Agente della Riscossione, “Equitalia Nord s.p.a.”, per la somma di 86.994,83 Euro relativa a tributi dovuti per gli anni 1996 e 1997.
All’udienza del 22 luglio, fissata ai sensi dell’articolo 12 bis della Legge 3/2012, il Professionista incaricato ha depositato una nota, inviatagli da “Equitalia Nord”, nella quale si ipotizza che “la proposta non può essere accolta” in quanto la debitrice ha già proceduto alla vendita dell’immobile indicato nella proposta.
Il complesso ed articolato meccanismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento mediante la presentazione di un “Piano del Consumatore”, prevede, per quanto di rilievo in questa sede, che alla “proposta” (corredata della documentazione di cui all’articolo 9 comma 2, avente i requisiti di ammissibilità indicati all’articolo 6 comma 2 ed accompagnata dalla relazione di cui all’articolo 9 comma 3 bis) segua l’omologazione (articolo 12 ter) e quindi l’esecuzione (disciplinata dall’articolo 13).
Nel caso di specie l’unico bene di proprietà dell’istante era la quota di 1/6 dell’immobile sito in Via (…) di (…) e nella “integrazione della proposta” depositata il 10 giugno 2014 in ossequio al provvedimento di questo giudice del 3 giugno, era espressamente indicato che la quota in questione sarebbe stata venduta ai comproprietari al prezzo 11.166,67 Euro entro il 30 giugno 2014.
“Equitalia Nord” non ha contestato né l’effettivo ammontare del suo credito (articolo 12 bis comma 3) né la convenienza del Piano (articolo 12 bis comma 4) ma ha solo dedotto che l’avvenuta vendita dell’immobile sarebbe ostativa all’accoglimento dell’istanza del debitore e quindi all’omologazione del Piano.
In realtà, come già accennato, la vendita della quota de l’immobile di proprietà dell’istante è stata effettuata nei termini temporali ed economici espressamente indicati nella proposta, per cui il piano deve ritenersi omologabile.
La circostanza appena indicata, unitamente all’altra, relativa alla sussistenza di un unico creditore, comporta che l’attività di “esecuzione del piano” prevista dall’articolo 13 della Legge si svuoti di contenuto e si riduca al mero versamento, da parte del Professionista incaricato, della somma ricavata dalla vendita a “Equitalia Nord”.
La legge non prevede una pronuncia espressa relativa all’esdebitazione, che è, comunque, un effetto conseguente alla esecuzione del piano e non alla sua semplice omologazione.
Tenuto conto di quanto sin qui esposto ed in particolare della sussistenza di un solo creditore che, peraltro, ha concretamente interloquito con il Professionista incaricato, appare superflua la pubblicità del Piano prevista dall’articolo 12 bis comma 3 della Legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, visto l’articolo 12 ter della Legge 27 gennaio 2012 numero 3
omologa
il Piano di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento proposto da (…)
Busto Arsizio, 15 settembre 2014