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Guidare senza aver conseguito la patente di guida o con la stessa revocata non è più un reato: le prime indicazioni operative del Ministero

a cura dell’avv.

E’ in vigore dal 6 febbraio 2016 il decreto legislativo n. 8/2016 che depenalizza alcuni reati fra i quali la guida senza il tesserino rosa. Quello che un tempo era definito reato si è infatti ufficialmente tramutato in illecito amministrativo.

Attraverso il testo della circolare n. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016, il Ministero dell’Interno ha chiarito le novità introdotte in tema di depenalizzazione del reato di guida senza patente (art. 116, comma 15, Codice della Strada) fornendo le prime indicazioni operative.

Guidare senza patente un ciclomotore, un motoveicolo, un autoveicolo o una macchina agricola, perché mai conseguita o perché la patente in precedenza posseduta era stata revocata, non sarà più reato. Tale “comportamento” è ora punito con una sanzione pecuniaria che può variare da 5 a 30 mila euro e con il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

La circolare “depenalizzante” definisce chiaramente le ipotesi di guida senza patente che rientrano nella depenalizzazione e quelle che invece continuano a costituire illecito penale.

Secondo il decreto approvato sono dunque depenalizzate le seguenti ipotesi di guida senza patente:

  • guida senza patente perché mai conseguita o perché revocata con provvedimento definitivo notificato all’interessato;
  • guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della visita medica di rinnovo o di revisione per mancanza dei requisiti fisici prescritti;
  • guida con patente di categoria diversa da quella prescritta (con l’eccezione del caso previsto dall’art. 116, comma 15-bis, Codice della Strada);
  • guida di macchina agricola o operatrice senza patente o con la stessa diversa (art. 124, comma 4, Codice della Strada);
  • guida di veicoli da parte di titolare di patente estera nonostante il provvedimento d’inibizione alla guida in Italia (art. 135, comma 7, e 136-ter, comma 3, Codice della Strada);
  • guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità, da parte di persona residente in Italia da oltre 1 anno (art. 135, comma 11, Codice della Strada).

Restano invece sanzionate penalmente e quindi rimangono fattispecie di reato, le seguenti ipotesi di guida senza patente:

  • guida senza patente in caso di recidiva/reiterazione nel biennio: il fatto assume carattere penale, configurandosi come autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a 1 anno;
  • guida senza patente da parte di persona sottoposta a misura di prevenzione: non si applica la norma depenalizzata o la sanzione penale in caso di reiterazione, ma l’arresto da 6 mesi a 3 anni ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 159/2011.

Sebbene il reato di guida senza patente sia stato depenalizzato, la sanzione pecuniaria risulta notevolmente aumentata rispetto a quanto prevedeva la precedente legge: attualmente la stessa varia da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro (mentre prima la multa poteva andare da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 9 mila).

Secondo le direttive generali, è ammesso entro 60 giorni il pagamento in misura ridotta della somma pari al minimo edittale (e dunque 5.000 euro), con possibilità di ulteriore riduzione dell’importo del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica o contestazione (3.500 euro).

La procedura applicabile per le fattispecie depenalizzate è quella prevista dal Titolo VI del Codice della Strada (artt. 194 e ss.) e in via residuale dalla Legge n. 689/1981.

Come già evidenziato, chi sarà “beccato” la prima volta alla guida senza patente o con patente non in regola eviterà il processo penale, ma pagherà comunque una pesante sanzione. Nessun processo dunque, ma in ogni caso scatta la confisca del veicolo per i conducenti trovati alla guida senza documento o con tesserino rosa irregolare.

Per i “recidivi della guida senza patente”, ovvero i perseveranti nell’errore, resta invece il pesante onere della sanzione penale, perché come dicevano i latini: “errare humanum est, perseverare autem diabolicum”.