Giurisprudenza

Il giudice non può giustificare la compensazione delle spese solo con “motivi di opportunità” – Sentenza n. 26466 del 9 dicembre 2011

Ente Giudicante: Corte di Cassazione
Procedimento: Sentenza n. 26466 del 9 dicembre 2011

Il giudice non può giustificare la compensazione delle spese solo con “motivi di opportunità”

Con l’ordinanza del 9 dicembre 2011, n. 26466 la Corte di Cassazione ritorna sull’argomento in tema di compensazione delle spese di lite confermando la necessità di motivazione da parte delle corti del merito in ordine alla condanna alle spese processuali, anche, e anzi a maggior ragione, quando questa consista in una compensazione.

La Suprema corte considera infatti  scorretta e va, pertanto, sul punto riformata la pronuncia giudiziale che al fine di giustificare la disposta compensazione delle spese processuali richiami non meglio specificati ed evidenziati motivi di opportunità, nonché erronea laddove, ai medesimi fini, richiama l’assenza, di fatto insussistente, di posizioni di netto contrasto tra le parti in causa.

Scrive in particolare la Cassazione nell’ordinanza: “… è meritevole di conferma il più recente orientamento di questa Corte circa la necessità di un adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta compensazione (Cas. Sez. Un., 30 luglio 2008 n. 20598) per cui la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art 92 cod. proc. civ. sia accompagnata dall’indicazioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o l’evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale”.

I motivi di illegittimità, inoltre, vanno distinti a seconda che venga in rilevanza la genericità e quindi l’inconsistenza della motivazione sulla compensazione delle spese, oppure ci si trovi in presenza di una motivazione illogica o addirittura erronea.

Ne consegue che la parte che vince la causa non può essere costretta a pagare parte delle spese processuali solo perché il magistrato ritiene di compensarle per “motivi di opportunità”,  trattandosi di una motivazione solo apparente. Invece, ha spiegato il collegio, ogni volta che si dispone la compensazione è necessario un adeguato supporto motivazionale, con il limite che le spese non possono mai essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

LA CORTE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE – 3

Ordinanza 9 dicembre 2011, n. 26466

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTO PREDEN – Presidente
Dott. ADELAIDE AMENDOLA – Consigliere
Dott. GIOVANNI GIACALONE – Consigliere
Dott. FRANCO DE STEFANO – Rel. Consigliere
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27758-2010 proposto da:

(…), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE (…) presso lo studio dell’avvocato (…) che rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PA (già SPA …) in persona dei procuratori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (…) presso lo studio dell’avvocato (…) che la rappresenta e difende, giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché contro

REGIONE CAMPANIA, USL n. 35 della CAMPANIA – gestione liquidatoria;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 3139/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 16.9.09, depositata il 28/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito per la controricorrente l’avvocato (…) (per delega avv. …) che si riporta agli scritti.

E presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Svolgimento del processo

1. E stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – B.G. ricorre, con atto spedito per notifica il 15.11.10, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata disposta la compensazione delle spese tra lei e le controparti, pur essendo stati rigettati gli appelli nei suoi confronti dispiegati avverso la sentenza del 5.3.04 del Tribunale di Napoli, con cui era stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda da lei dispiegata contro la Gestione Liquidatoria USL (OMISSIS) Campania – e chiamati in causa la Regione Campania, nonché tali E.A., C.A. e D.B.V. – per il risarcimento dei danni da lei patiti a seguito di un intervento chirurgico di tiroidectomia.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1 lett. a)) – per essere ivi accolto per manifesta fondatezza, per quanto appresso indicato.

3. – La ricorrente, rilevato che la compensazione delle spese da lei sopportate è stata motivata da “motivi di opportunità” e dalla “inesistenza di posizioni di netto contrasto”, ne lamenta l’ingiustizia – in linea sia con i più recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità, sia con i principi costituzionali del giusto processo – sviluppando tre motivi: con il primo (congiuntamente riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) quanto alla posizione dell’USL (OMISSIS), avendo questa invocata l’inopponibilità della transazione sulla cui base era stata dichiarata cessata la materia del contendere e la condanna della B. alle spese; con il secondo (riferito congiuntamente all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) per la sua contraddittorietà con la condanna alle spese invece pronunciata in favore dei sanitari E. e C.; con il terzo (riferito congiuntamente all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) quanto alle posizioni di questi ultimi, che avevano – con i rispettivi appelli incidentali – comunque invocato il rigetto della domanda dispiegata in primo grado.

4. – Degli intimati produce controricorso la sola Allianz, succeditrice della RAS, sostenendo la adeguatezza e non irrazionalità dell’integrale compensazione disposta.

5. – Alla fattispecie si applica l’art. 92 c.p.c., nella versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), (e succ. modif. ed integr.); ed al riguardo è meritevole di conferma il più recente orientamento di questa Corte circa la necessità di un adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta compensazione (Cass. Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20598), per cui la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 cod. proc. civ. sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o l’evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (Cass. 2 luglio 2007, n. 14964).

6. – Va quindi data continuità all’orientamento per il quale il vizio di violazione di legge (art. 92 c.p.c., comma 2), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità, sussiste qualora la decisione di compensazione delle spese del giudizio sia giustificata da generici motivi di opportunità e di equità (Cass., ord. 5 gennaio 2011, n. 247; Cass. 24 aprile 2010, n. 9845), mentre l’illogicità, contraddittorietà od erroneità dei motivi esplicitati rileva ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (per tutte, v. Cass. 31 marzo 2007, n. 8059).

7. – In applicazione di detti principi al caso di specie, il riferimento a generici e non meglio evidenziati “motivi di opportunità” è di per sé scorretto, mentre quello alla “assenza di posizioni di netto contrasto”, quanto meno nei rapporti tra la B. e la Gestione Liquidatoria USL (OMISSIS), è erroneo, se non pure illogico o contraddittorio: è conclamato dallo stesso tenore letterale della gravata sentenza (pag. 4, rigo quinto) che quest’ultima abbia chiesto il rigetto della domanda dispiegata dalla B. nei suoi confronti, sicché la nettezza o meno del contrasto non elide quest’ultimo e la soccombenza dell’appellante principale. Ma ad analoga conclusione non si perviene quanto alle posizioni dell’ E. e della C., per le quali la gravata sentenza non dà conto di analoghe domande rivolte da costoro contro la B. ed il ricorso di quest’ultima, in violazione del principio di autosufficienza, non riporta (limitandosi alla di per sé sola insufficiente menzione della sede processuale) il tenore letterale delle richieste, sulla cui base valutare il carattere principale o subordinato della richiesta di reiezione della domanda svolta in primo grado ed ogni altra circostanza utile per escludere la sussistenza del contrasto posto a base della compensazione: con la conseguenza che in tal caso non è accettabile neppure se una soccombenza vi sia. E poi appena il caso di notare che le doglianze della B. non si estendono in modo espresso avverso la pronuncia di non luogo a provvedere sulle sue spese nei rapporti con gli appellati restati contumaci, Regione Campania e D.B., la quale non può così venire in contestazione.

8. – In conclusione, si propone l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso e la reiezione del terzo, essendo non conforme a diritto la mancata condanna della sola Gestione Liquidatoria dell’USL (OMISSIS) alle spese della B. (con la chiesta attribuzione) del secondo grado; e si rimette al Collegio la valutazione dell’opportunità di una decisione nel merito, sulla base degli atti concretamente disponibili nel fascicolo di merito”.

Motivi della decisione

II. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la ricorrente ha presentato memoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 380 bis c.p.c., ed il difensore del controricorrente è comparso in camera di consiglio per essere sentito.

III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio – verificata la ritualità delle notifiche del ricorso alla stregua dei documenti presenti ad oggi – di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, del resto avendovi sostanzialmente aderito (v. pag. 6 della memoria ex art. 380 bis c.p.c.) la stessa ricorrente.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 c.p.c., il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno accolti, sia pure con reiezione del terzo, con cassazione della gravata sentenza in relazione – e, beninteso, limitatamente – alla mancata condanna della sola Gestione Liquidatoria dell’USL (OMISSIS) alle spese della B. (con la chiesta attribuzione) del secondo grado.

Ritiene a questo punto il Collegio che, per non essere necessari altri accertamenti di fatto, può procedersi anche alla decisione nel merito, potendosi quantificare quelle del giudizio di appello – in relazione all’attività concretamente ivi svolta in dipendenza dell’oggetto delle questioni effettivamente trattate dalla B. e della relativa non complessità di quelle come desunta dagli atti – in Euro 122,61 per esborsi, Euro 3.780,00 per diritti ed Euro 7.000,00 per onorari, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge, con la chiesta attribuzione in favore di entrambi i procuratori per la mancanza sia di diverse indicazioni o richieste, sia di elementi da cui desumere che l’anticipazione sia stata fatta da uno solo di loro o in misura diversa. Tale conclusione comporta di per sé la condanna di detta sola intimata anche alle spese del giudizio di legittimità e con la chiesta attribuzione, mentre si ravvisano, in assenza di domande dispiegate nei suoi confronti e per la sua qualità di litisconsorte processuale necessaria, giusti motivi di compensazione nei riguardi della Allianz spa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo; cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Gestione Liquidatoria dell’USL (OMISSIS) Campania, in pers. del leg. rappr.nte pt, alle spese del secondo grado sostenute da B.G., con attribuzione solidale agli avv. Michele Liguori e Tiziana Conte, che si liquidano in Euro 122,61 per esborsi, Euro 3.780,00 per diritti ed Euro 7.000,00 per onorari, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge; condanna altresì la medesima Gestione Liquidatoria dell’USL (OMISSIS) Campania, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attribuzione all’avv. Michele Liguori, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge; compensa le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente e controricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, addì 15 novembre 2011.

Il Presidente

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