Esdebitazione fallimentare: legittima anche per i crediti previdenziali
Commento a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi
Difficilmente accade che il fallimento riesca soddisfare completamente i creditori concorsuali che, dopo la chiusura del fallimento, possono ancora esigere i crediti residui dall’imprenditore già fallito.
L’art. 142 L.F. permette all’imprenditore “meritevole” di liberarsi definitivamente dei debiti ancora residui attraverso la c.d. “esdebitazione”.
Con la sentenza n. 4844 dell’11 marzo 2016 la Corte di Cassazione ha precisato che anche i debiti previdenziali devono essere inclusi nell’esdebitazione del fallito, poiché strettamente collegati all’esercizio dell’impresa, della quale costituiscono necessaria conseguenza.
Si tratta di una sentenza importante in quanto si affronta per la prima volta la questione della ammissibilità del ricorso alla procedura di esdebitazione anche per ottenere la liberazione dai debiti contributivi del fallito persona fisica, rimasti insoddisfatti all’esito della procedura concorsuale, risolvendola in senso positivo.
La questione controversa trae origine da un decreto con cui la Corte d’Appello di Firenze ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’esdebitazione anche per i debiti previdenziali, strettamente collegati all’esercizio dell’impresa commerciale. Avverso tale decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo che la natura pubblica del rapporto previdenziale porterebbe con sé l’indisponibilità dello stesso da parte del datore di lavoro e dell’ente previdenziale, da cui conseguirebbe l’inapplicabilità dell’esdebitazione. Inoltre, sempre ad avviso dell’Istituto ricorrente, il rapporto previdenziale sarebbe estraneo all’esercizio dell’impresa, non sarebbe frutto di una libera scelta dell’imprenditore, ma discenderebbe dalla legge.
La Suprema Corte ha tuttavia rigettato il ricorso proposto dall’INPS osservando che l’art. 120 della legge fallimentare, nel prevedere al 3° comma che con la chiusura del fallimento i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti, fa espressamente salvi gli artt. 142 e ss. e proprio l’art. 142, al penultimo comma, nel disporre l’esclusione dall’esdebitazione, non menziona il debito previdenziale.
Quanto alla tesi secondo cui il debito verso gli enti previdenziali rientrerebbe nei “rapporti estranei all’esercizio dell’impresa”, ex lett. a) del 3° comma dell’art. 142 l.f., precisano gli Ermellini che, al contrario, il rapporto previdenziale sorge proprio “in occasione” del rapporto di lavoro.
Non si rinviene dunque nelle norme della legge fallimentare, una ragione giuridica per la loro esclusione fondata sulla natura dell’obbligazione contributiva, in quanto si tratta pur sempre di debiti relativi all’esercizio dell’impresa fallita.
Ciò posto, i giudici rilevano che la modifica all’art. 142, 3° comma, lett. a) introdotta dal correttivo (che dispone l’esclusione dall’esdebitazione per “gli obblighi di mantenimento ed alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa”) va nel senso di individuare l’area oggettiva dell’esclusione come relativa ai debiti personali non assunti per l’esercizio dell’impresa, ed anzi la formula adottata della “estraneità” priva di significato ogni tentativo di ricomprendere nell’ambito dell’esclusione i cd. debiti involontari.
Alla luce di tale importante pronuncia i debiti per la contribuzione previdenziale obbligatoria non rientrano nell’area di esclusione dall’esdebitazione ed è pertanto ammesso il ricorso alla procedura delineata dall’art.142 della legge fallimentare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Oggetto: Esdebitazione. Debiti previdenziali. Inclusione.
R.G.N. 3363/2010
Cron. 4844
Rep. C.I.
Ud. 15/01/2016
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANIELLO NAPPI – Presidente
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO – Rel. Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO – Consigliere
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE – Consigliere
Dott. MASSIMO FERRO – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3363-2010 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il 24/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta ed insiste nell’accoglimento;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto il rigetto e condanna alle spese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Firenze, con decreto depositato il 24/1/2009, ha respinto il reclamo proposto dall’Inps, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti INPS – (OMISSIS) s.p.a., avverso il decreto del Tribunale di Firenze con cui era stata dichiarata l’inesigibilità nei confronti di (OMISSIS), già dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile della s.n.c. Ceramiche (OMISSIS) di (OMISSIS) e C., dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, e quindi ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’esdebitazione.
Secondo la Corte del merito, dopo l’intervento del correttivo, va ritenuta l’esdebitazione anche per i debiti previdenziali, strettamente collegati all’esercizio dell’impresa commerciale, ne rileva la dedotta autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo.
Ricorre avverso detta pronuncia l’Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI, con ricorso affidato a due motivi.
Si difende con controricorso il (OMISSIS).
Motivi della decisione
1.1. Col primo mezzo, l’Inps si duole della violazione e falsa applicazione della L.F. articoli 120 e 142; deduce che la natura pubblica del rapporto previdenziale porta con sé l’indisponibilità dello stesso da parte del datore di lavoro e dell’ente previdenziale, da cui conseguirebbe l’inapplicabilità dell’esdebitazione.
1.2.- Col secondo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia in via gradata la violazione e falsa applicazione della L.F. articolo 142, comma 3, lettera a), e sostiene che il rapporto previdenziale è estraneo all’esercizio dell’impresa, non è frutto di una libera scelta dell’imprenditore, ma discende dalla legge.
2.1.- Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività.
L’eccezione è infondata, atteso che il (OMISSIS) ha posto quale dies a quo ai fini del calcolo del termine di gg. 60 per la proposizione del ricorso ex articolo 111 Cost., la data del deposito del provvedimento e non già quella della comunicazione o comunque della presa di conoscenza dell’atto; ed infatti, come affermato tra le ultime nella pronuncia 12732/2011, il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto alla sospensione feriale a norma della Legge 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 3, in relazione all’articolo 92 dell’Ordinamento giudiziario, svolgendo tale reclamo, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli articoli 615 e 617 codice procedura civile, nel processo esecutivo individuale; detto termine, inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria – di regola – ai sensi dell’articolo 136 codice procedura civile, e articolo 45 disp. att. codice procedura civile, o anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e la relativa data.
Nella specie, peraltro, non risultando la comunicazione del provvedimento, si rende applicabile il termine annuale, ex articolo 327 codice procedura civile, e risulta avvenuta il 25/1/2010 la consegna all’Ufficiale giudiziario per la notifica, e quindi nel termine annuale, considerato il deposito del provvedimento del 24/1/2009, visto che il 24/1/2010 cadeva di domenica.
È infondato l’ulteriore profilo di inammissibilità fatto valere dal controricorrente, attesa la evidente natura decisoria e definitiva su diritti del provvedimento impugnato.
Nel merito, i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto collegati, sono da ritenersi infondati.
L’interpretazione offerta dall’Inps, secondo la quale l’esdebitazione non può trovare applicazione per il recupero della contribuzione obbligatoria, avente natura pubblicistica, è manifestamente infondata, atteso che la L.F. articolo 120, nel prevedere al comma 3, che con la chiusura del fallimento i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti, fa espressamente salvi l’articolo 142 e ss.; l’articolo 142, al penultimo comma, nel disporre l’esclusione dall’esdebitazione, non menziona il debito previdenziale.
È infondata altresì la prospettazione avanzata in subordine dall’Inps, secondo cui il debito verso gli enti previdenziali rientrerebbe nei “rapporti estranei all’esercizio dell’impresa”, L.F. articolo 142, comma 3, ex lettera a), atteso che il rapporto previdenziale sorge “in occasione” del rapporto di lavoro ed è estraneo ad ogni scelta imprenditoriale e comunque volontaristica del datore di lavoro.
Ciò posto, si rileva che la modifica all’articolo 142, comma 3, lettera a), introdotta dal correttivo (che dispone l’esclusione dall’esdebitazione per “gli obblighi di mantenimento ed alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa”) va nel senso di individuare l’area oggettiva dell’esclusione come relativa ai debiti personali non assunti per l’esercizio dell’impresa, ed anzi la formula adottata della “estraneità ” priva di significato ogni tentativo di ricomprendere nell’ambito dell’esclusione i cd. debiti involontari; ed i debiti previdenziali di contro sono strettamente collegati all’esercizio dell’impresa, e della stessa costituiscono necessaria conseguenza.
3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Inps alle spese, liquidate in euro 3000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 15 gennaio 2016
Depositato in segreteria l’11 marzo 2016