News

Offese anonime su facebook: è sempre diffamazione

Screditare le persone su Facebook, anche senza indicare il nome, può comportare il rischio di una querela per diffamazione se si capisce chiaramente di chi si parla: la semplice allusione, infatti, può integrare il reato.

Abbiamo già affrontato in passato il tema della diffamazione a mezzo Internet, operata sul Social Network più popolare in assoluto. E la sentenza del 24 marzo 2014, n. 13604 ribadisce che la pubblicazione e diffusione su Facebook di contenuti che offendono l’onore e la reputazione di un utente integrano responsabilità da fatto illecito, da cui deriva l’obbligo di risarcimento economico del conseguente danno morale.

La novità di questa pronuncia tuttavia è, soprattutto, quella di aver anche sancito che non sia affatto necessario indicare nome e cognome della persona a cui è rivolta un’allusione offensiva: se la “vittima” è facilmente individuabile e la frase incriminata è postata sul proprio o l’altrui stato di Facebook o in commento a qualche altro post, scatta ugualmente il reato di diffamazione.

È bene, quindi, stare sempre attenti perché tutto ciò che scriviamo sui social network può avere conseguenze gravi in quanto si potrebbe ricadere nell’ipotesi di reato aggravata ai sensi del comma terzo dell’articolo 595 del codice penale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA DEL 22/01/2014

SENTENZA N. 92/2014

REGISTRO GENERALE N. 15391/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente

Dott. ZAMPETTI Umberto – rel. Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 85/2012 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 28/11/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L. M. Flamini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

  1. Con sentenza in data 28.11.2012 la Corte Militare d’appello integralmente confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato (OMISSIS), primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito in servizio presso la Banda dell’Esercito in (OMISSIS), colpevole del reato di diffamazione pluriaggravata così condannandolo, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, alla pena di mesi tre di reclusione militare, pena sospesa e non menzione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, Ten. Col. (OMISSIS) e Cap. (OMISSIS), rispettivamente Maestro Direttore e Maestro Vice Direttore della predetta Banda.

In fatto era risultato per certo che nel periodo tra il 17 ed il 24 novembre 2010 erano comparsi nel profilo face book dell’imputato degli scritti denigratori, insinuanti circa la loro onestà, nei confronti di persone facilmente individuabili nelle due predette parti lese. Si trattava di affermazioni relative alla percezione di straordinari ed alla vittoria della (OMISSIS) in un concorso di cui era commissario il (OMISSIS), suo convivente. Ritenevano dunque entrambi i giudici del merito – così respingendo le tesi difensive – da un lato che fosse certo essere l’imputato l’autore degli scritti in questione, esclusa l’ipotesi di illecite intrusioni nel suo sito informatico, dall’altro che le frasi, riferite alla condotta di militari effettivi della banda dell’esercito, destinate a consapevole divulgazione e di fatto lette da più persone, integrassero offesa alla loro reputazione.

  1. Avverso tale sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando – in sintesi – nei seguenti termini:
  2. a) errata sottovalutazione delle dichiarazioni del teste (OMISSIS) che aveva avuto accesso alla pagina facebook in questione pur non essendo amico di esso imputato, ma del (OMISSIS); la consulenza informatica aveva evidenziato una serie di anomalie e stranezze che mettevano fortemente in dubbio che gli scritti in questione provenissero effettivamente da esso (OMISSIS);
  3. b) non era stato motivato il rigetto della deduzione dell’esercizio del diritto di critica;
  4. c) mancato riconoscimento dell’exceptio veritatis trattandosi di fatti attinenti ad una funzione pubblica.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con tutte le dovute conseguenze di legge.

Va premesso che l’impugnazione proposta davanti a questa Corte ripercorre in gran parte, sub specie vizi di legittimità, i temi già proposti nei precedenti gradi di giudizio ai quali in sede di merito è stata data corretta risposta. Anche in tale ribadita prospettazione, peraltro, gli argomenti difensivi non hanno pregio.

  1. È infondato il primo motivo di ricorso v. sopra, sub ritenuto, al p.2.a che intende proporre una ricostruzione alternativa in fatto non consentita in questa sede di legittimità, nonché indurre l’ipotizzata plausibilità della stessa, il che parimenti è operazione logica estranea all’ambito delle censure ammesse nel presente giudizio (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. Pen. Sez. 5, n. 10411 in data 28.01.2013, Rv. 254579, Viola : “il principio dell’oltre il ragionevole dubbio, introdotto nell’articolo 533 c.p.p., dalla Legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può quindi essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello”). È del tutto pacifico, invero, che questa Corte di legittimità deve verificare coerenza e logicità interne al tessuto argomentativo della sentenza impugnata e non sondare la praticabilità di eventuali ipotesi alternative variamente formulate.

Orbene, ciò posto, è di tutta evidenza come non vi sia legittimo spazio, in questa sede, alla riproposta tesi difensiva di una qualche intrusione ab externo nel sito informatico dell’imputato. Il punto è stato oggetto di attenta ed approfondita disamina da parte della Corte di secondo grado (anche valutando il contributo del teste (OMISSIS), giustamente ritenuto pressoché irrilevante), Corte che è giunta, in proposito, a conclusioni logiche e coerenti. Va invero qui ribadito, da un lato, che la tesi difensiva (pur fornita di consulenza tecnica) propone solo una mera possibilità teorica, e non una prova certa e concreta, dall’altro che plurimi elementi valorizzati dai giudici del merito (v. la sentenza d’appello ai ff. 10 e segg.), concreti e logici, confortano in modo decisivo la ricostruzione accusatoria, e cioè la certa provenienza dei contenuti apparsi sul sito del (OMISSIS) proprio da costui. Del resto non è chi non veda tutta l’inverosimiglianza della tesi che vorrebbe che un soggetto, diverso dal (OMISSIS), ma a lui solidale nell’attacco alle parti lese ed a conoscenza dei fatti, gli procuri non gradite – e gravi – conseguenze nascondendosi in un sito estero. Altrettanto è a dire per l’ipotesi di una manovra calunniosa (che in questo caso dovrebbe provenire da soggetti vicini alle odierne parti lese) che si sarebbe servita di strada quanto mai tortuosa e tutt’altro che sicura, ma soprattutto idonea – ben prima d’ogni altro risultato (e cioè mettere nei guai il (OMISSIS)) – a diffondere presso tutti i visitatori del sito (in gran parte militari dell’ambiente della Banda musicale) grave discredito proprio sulle stesse parti lese (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il primo motivo di ricorso va quindi respinto.

  1. Anche i successivi motivi dell’impugnazione (v. sopra, sub ritenuto, pp. 2.b e 2.c) non hanno pregio. Ed invero la Corte Militare d’appello ha risposto in modo corretto anche a tali argomenti difensivi, oggi riproposti.

Quanto al costituzionale diritto di critica (per verità invocato in modo del tutto non coerente con la rivendicata estraneità ai fatti), esula all’evidenza il requisito della continenza, essendovi nei testi apparsi – come ha ben rilevato la Corte di merito – aspetti di palese irrisione che travalicano la mera critica ai fatti evocati.

Anche l’exceptio veritatis è tema in realtà improprio, atteso che viene evocato in termini astratti, posto che non risulta che la difesa dell’imputato (fermo sulla sua posizione di estraneità) abbia mai richiesto di provare i fatti attribuiti alle controparti; l’esimente speciale in parola, invero, deve essere specificamente attivata da chi ne ha interesse, e non può essere meramente invocata, né – come pare presupporre il ricorrente – essere rimessa alla valutazione ex officio del giudice.

Anche tali motivi di ricorso devono quindi essere respinti.

  1. In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere respinto.

Al completo rigetto dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

L’esito del processo impone, ai sensi dell’articolo 541 c.p.p., che l’imputato debba essere condannato anche alla rifusione delle spese di lite in favore delle costituite parti civili, liquidate, per il presente grado di giudizio, nella somma ritenuta equa e congrua di cui al seguente dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 1884,00 (milleottocentoottantaquattro per onorari) oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014

Depositato in cancelleria il 24 marzo 2014


Allegato in Pdf