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Danni da randagismo: la responsabilità è dei Comuni

Il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 3974/2015 ha stabilito che il Comune è tenuto a risarcire i danni provocati dai cani randagi che circolano nel suo territorio.

Nel caso esaminato dai Giudici un motociclista richiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta causata dallo scontro con un cane randagio che attraversava la strada.

Il recupero di animali randagi è proprio il nodo cruciale della sentenza qui in commento: quel cane non doveva vagare per la strada poiché il Comune avrebbe dovuto svolgere attività di prevenzione.

Tale decisione, per la verità non innovativa poiché la Corte di Cassazione aveva già enunciato tale principio, pone come cardine la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), che all’art. 3 pone l’obbligo per le regioni di adottare un programma di prevenzione del randagismo. La legge della Regione Sicilia n. 15/2000 all’art. 14, conferma quanto peraltro già stabilito dalla legge quadro attribuendo ai Comuni, singoli o in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, il compito di catturare i cani vaganti o randagi e di affidarli ai rifugi sanitari pubblici o convenzionati.

Il decreto dell’assessore per la sanità n. 2825 del 13 dicembre 2007, contenente le linee guida e le azioni mirate per il controllo del randagismo, stabilisce, altresì, che gli oneri del servizio relativo alla cattura dei cani randagi sia a carico dei Comuni.

La pubblica amministrazione è dunque responsabile dei danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti e il Comune deve rispondere dei danni patiti dall’infortunato a causa della presenza, non prevista, improvvisa e non evitabile, di un cane randagio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini, all’esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4328/13 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

tra

An.Fr., rappresentato e difeso dagli avv. Sa.Mu. (avv. (…)) e Ma.Vi. (…) per procura a margine dell’atto di citazione

Attore

e

Comune di Monreale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ro.Pi. (…) per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e deliberazione della Giunta Municipale n. 124/IE del 22 maggio 2013

Convenuto

Oggetto: risarcimento danni.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

1) condanna il Comune di Monreale, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di An.Fr. della somma di Euro 57.517,79, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;

2) compensa nella misura di un terzo le spese del giudizio tra le parti e condanna il Comune di Monreale, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice nella misura dei restanti due terzi, che si distraggono in favore degli avv. Sa.Mu. e Ma.Vi. e si liquidano in complessivi Euro 5.072,77, di cui Euro 456,77 per esborsi ed Euro 4.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso, I.V. A. e C.P. A. nella misura legalmente dovuta;

3) pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio definitivamente a carico del Comune di Monreale, in persona del Sindaco pro tempore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 20 marzo 2013, An.Fr. ha chiesto la condanna del Comune di Monreale al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di Euro 109.847,75, poi emendata in Euro 66.341,85 oltre rivalutazione monetaria ed interessi – conseguenti ad un sinistro verificatosi in via Circonvallazione a Monreale, intorno alle ore 19:15 del 24 marzo 2010, quando l’attore era rovinato al suolo, riportando lesioni, a causa della collisione tra il motociclo (…) tg. (…) da lui condotto ed un cane randagio che stava attraversando la carreggiata.

Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità – e la conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione – della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), c.p.c. di parte attrice, in quanto depositata in data 10 dicembre 2013, oltre il termine perentorio assegnato da questo giudice, che veniva a scadenza il giorno precedente.

Tanto premesso, si osserva che può dirsi provato il fatto storico allegato dall’An., la cui verificazione, secondo la dinamica descritta nell’atto introduttivo, trova conferma – oltre che nelle risultanze del rapporto prot. n. 29/2 dei Carabinieri della Stazione di Monreale (dr. doc. 1 della produzione di parte attrice) – nella deposizione resa dalla teste Bi.Ro. (soggetto dà considerarsi notevolmente attendibile in quanto privo di rapporti di parentela o dipendenza con le parti in causa), la quale ha riferito: “Il 20 marzo 2010, nel pomeriggio, intorno alle ore 19:00, mi trovavo alla guida della mia auto lungo la via Circonvallazione di Monreale in direzione Palermo. Stavo tornando a casa dopo aver fatto visita a mia madre, che abita in quella via. Ad un certo punto, davanti a me ho visto un’auto, che procedeva in direzione contraria alla mia, frenare di botto per evitare l’urto con un cane che stava attraversando la strada. Non so dire a che velocità procedesse quell’auto. Il cane ha quindi proseguito nell’attraversamento, andando ad intercettare la direttrice di marcia di uno scooter che stava procedendo davanti alla mia auto, nella mia stessa direzione, più o meno al centro della corsia di marcia, ad una velocità che posso quantificare in circa 40 km/h. La moto si è quindi scontrata con il cane e il conducente della stessa – un ragazzo non di mia conoscenza che poi ho saputo chiamarsi An. – è finito per terra. Indossava il casco. Io mi sono fermata e, dopo che il cane era andato via, mi sono avvicinata al conducente della moto e ho constatato che aveva male ad un ginocchio. Sul posto è poi arrivato un carabiniere è, a quel punto, io sono andata via anche perché in auto con me c’erano i miei bambini. Il cane di cui ho parlato era di grossa taglia, non era in compagnia di alcuna persona e aveva il pelò danneggiato” (cfr. verb. ud. 12 giugno 2014).

Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, condensate nella relazione in atti (e non contestate dalle parti), questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e (frattura scomposta del piatto tibiale sinistro) refertate all’attore presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “(…)” di Palermo in data 24 marzo 2010 (cfr. relazione del C.T.U. dott. Ri.Lo. depositata il 2 dicembre 2014, pag. 3).

A questo puntò, in diritto occorre rilevare che la Suprema Corte ha recentemente precisato che “il Comune deve rispondere dei danni patiti da un ciclomotorista caduto a seguito dell’impatto con un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l’ente territoriale – ai sensi della legge – quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo – è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza” (Cass. civ. n. 2741/2015).

Già in epoca precedente, del resto, i giudici di legittimità avevano affermato: “Ai sensi della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281, e delle leggi regionali in tema di prevenzione del randagismo (…) il Comune è titolare di compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti (siano essi “tatuati”, e cioè scomparsi o smarriti dai proprietari, ovvero “non tatuati”) ed è pertanto tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, ad assumere i provvedimenti necessari ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza. Pertanto, in caso di mancata adozione di misure di controllo del fenomeno del randagismo, l’ente locale può essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. dei danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio su una strada comunale, in base al principio per cui la p.a. è responsabile per i danni riconducibili all’omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale” (Cass. civ. n. 17528/2011).

E ancora, “a norma della legge – quadro 14 agosto 1991 n. 281, e delle singole leggi regionali di recepimento, sui comuni grava l’obbligo di assumere i provvedimenti necessari affinché gli animali randagi non arrechino disturbo alle persone nelle vie cittadine; pertanto, una volta accertata l’indebita presenza di un cane randagio lungo una strada comunale, il Comune risponde dei danni che tale animale abbia cagionato, con il proprio comportamento aggressivo, nei confronti di un passante, indipendentemente dal fatto che la vittima, in ragione della propria età avanzata, abbia tenuto un comportamento caratterizzato da particolare debolezza e sensibilità” (Cass. civ. n. 10190/2010).

Per quanto concerne – in particolare – la Sicilia, va rilevato che l’art. 14 L. Reg. Sicilia 15/2000 attribuisce ai comuni singoli o associati (direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo regionale previsto dal successivo art. 19) il compito di provvedere alla cattura dei cani vaganti o randagi ed al loro successivo affidamento a rifugi sanitari pubblici o convenzionati.

Inoltre, il Decreto dell’Assessore per la Sanità n. 2825 del 13 dicembre 2007 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 4 del 25 gennaio 2008), contenente le linee guida e le azioni mirate per il controllo del randagismo, pone espressamente gli oneri del servizio di cattura dei cani randagi a carico dei comuni, che possono svolgere tale servizio direttamente (anche ricorrendo allo strumento del consorzio) ovvero attraverso l’affidamento a ditte accreditate, enti o associazioni riconosciute operanti sul territorio.

Stilla scorta delle considerazioni che precedono, il Comune di Monreale va senz’altro ritenuto responsabile del sinistro oggetto di causa, verificatosi a causa dell’indebita presenta di un cane vagante (non importa se randagio ovvero smarrito dal proprietario) lungo una strada comunale.

Non può, infine, configurarsi un concorso di colpa dell’An., essendo emerso che, al momento dell’impatto con l’animale, l’attore stava guidando il proprio motociclo a velocità moderata nella corsia di pertinenza e indossando il casco di protezione (cfr. dichiarazioni della teste Bi.).

Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell’an debeatur, la domanda spiegata nei confronti del Comune di Monreale, che va quindi condannato a risarcire l’attore dei danni da questo sofferti in conseguenza dell’incidente.

Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione del sinistro hanno provocato ad An.Fr. una inabilità temporanea assoluta di 70 giorni, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 120 giorni (di cui 60 al 50% delle attitudini del soggetto e 60 al 25%) e, infine, un danno biologico permanente – comprensivo dell’interferente pregiudizio di natura estetica – pari al 14% dell’integrità psico – fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa (cfr. relazione cit., pag. 3).

Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell’alveo del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 t.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico – fisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico – relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico – relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all’evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del 2003).

E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).

Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l’attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l’una in percentuale dell’altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).

Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito, del giudice quello di procedere ad un’adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l’ammontare del danno viene calcolato in relazione all’età della parte lesa ed al grado di invalidità.

Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l’anno 2014 (il cui utilizzo è stato generalizzato, in materia di c.d. “macro – permanenti”, da Cass. civ. nn. 12408 è 14402/2011), spetta ad An.Fr., a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 14% è dell’età del soggetto all’epoca del sinistro (35 anni), la somma complessiva di Euro 39.160,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di Euro 3.370,02, da moltiplicare per il grado di invalidità (14) e per il coefficiente (0,830) corrispondente all’età della persona danneggiata.

Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di Euro 96,00 al giorno” per un totale di Euro 11.040,00 in valori attuali.

Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indicati, pari ad Euro 50.200,00, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall’attore in conseguenza dell’incidente.

Occorre considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo – funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.

Deve essere inoltre accordata all’An., quale risarcimento del danno patrimoniale, la chiesta somma di Euro 1.432,35 per le spese sanitarie documentate (cfr. doc. 27 produzione cit.), che il C.T.U. ha reputato congrue e riferibili all’evento traumatico per cui è causa (cfr. relazione cit., pag. 4).

Compete infine all’attore, sempre a titolo di risarcimento del pregiudizio di carattere patrimoniale, l’importo necessario ad eliminare i danni riportati dal motociclo di sua proprietà in occasione dell’incidente, quantificabile in Euro 1.396,77 sulla scorta dei preventivi di riparazione dell’Officina Zi. s.n.c. (cfr. doc. 29 produzione cit.) In proposito, è opportuno rammentare che la Corte di Cassazione ha più volte reputato congruamente motivate sentenze di merito che avevano ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull’ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie (cfr. Cass. civ. n. 8004/2005 e n. 591/1995).

Ciò posto, il pregiudizio sofferto da An.Fr. a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, ammonta ad Euro 50.200,00 per il danno non patrimoniale ed Euro 2.829,12 (Euro 1.432,35 + Euro 1.396,77) per il danno di natura patrimoniale.

Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un’altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell’epoca d’insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione, sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l’insegnamento della Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell’insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.

Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all’equivalente della data di insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell’evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all’identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo di insorgenza), applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l’inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all’epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.

In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l’adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l’ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l’equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all’interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).

Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un’unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.

Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l’importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.

Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sugli esborsi dalla data della relativa spesa, sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità temporanea e su quest’ultima, nonché sul danno al mezzo, dalla data del fatto.

Si giunge così alla conclusione per cui la somma complessivamente spettante all’attore, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt’oggi, ascende ad Euro 57.517,79 (di cui Euro 53.238,24 per capitale ed Euro 4.279,55 per interessi).

Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato l’ente convenuto – sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.

Considerato che “in tema di regolamento delle spese processuali, il parziale accoglimento della domanda, con la condanna alla corresponsione di una somma molto inferiore a quella richiesta (…), può essere valutata come giusto motivo per una parziale compensazione” (Cass. civ. n. 18705/2003), appare equo a questo giudice compensare in ragione di un terzo le spese processuali tra le parti e condannare il Comune di Monreale al pagamento dei restanti due terzi, da distrarre in favore dei procuratori dell’attore (che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c.)

La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell’art. 13, sesto comma, L. 247/2012), le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell’art. 28, a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (3 aprile 2014).

Le spese della consulenza tecnica d’ufficio – anticipate da parte attrice vanno poste definitivamente a carico del Comune di Monreale.

Così deciso in Palermo il 29 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2015.