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Codice delle Strada: contravvenzioni punibili anche se il veicolo si trova in una strada privata

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con il parere numero 2507/2016 del 29.04.2016 ribadisce la legittimità delle sanzioni comminate su strade private aperte al pubblico passaggio.

È pertanto legittimo il servizio di polizia stradale espletato dalla Polizia Locale, la quale può sanzionare automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni che su tali aree si rendono autori di irregolarità rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada.

Nel parere si precisa che i verbali sono validi nel caso appunto di strada privata aperta alla circolazione pubblica come per esempio il prolungamento di una via comunale che porta a un complesso di villette.

Rimangono, invece, escluse dal raggio d’azione sanzionatorio dei vigili le strade “interdette al traffico pubblico”, quindi il cui accesso sia chiuso da una sbarra o da un cancello. In questo caso dunque non si possono fare multe anche in caso di violazione del Codice della Strada, anche perché l’accesso alla via è proibito agli stessi vigili.

Nello stesso parere viene tuttavia sottolineato che i cartelli utilizzati nei tratti privati debbano comunque rispondere alle prescrizioni contenute nel Codice e non possano, quindi, essere di fantasia.

In caso di dubbio circa la natura pubblica o meno di una strada, occorre evidenziare che la giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori, anche in assenza dell’inserimento di una strada nell’elenco di quelle comunali, che possono così individuarsi:

  1. a) l’uso pubblico, ossia da parte di un numero indeterminato di persone che avviene di fatto da parte di tutti gli utenti della strada;
  2. b) l’ubicazione della strada all’interno dei luoghi abitati;
  3. c) l’inclusione nella toponomastica del Comune;
  4. d) l’apposizione della numerazione civica;
  5. e) l’apposizione di segnaletica stradale;
  6. f) la presenza di aree destinate a parcheggio;
  7. g) il comportamento della P.A. nel settore dell’urbanistica e dell’edilizia quali l’illuminazione pubblica e l’effettuazione di manutenzione della sede stradale;
  8. h) la funzione di raccordo con altre strade e sbocco su pubbliche vie, ed il carattere di parte integrante della sede viaria stradale. – (Cfr. Cassazione civile sez. II 7 aprile 2000 n. 4345; Cassazione civile sez. II, 28.11.1988 n. 6412; TAR Lazio sez. II 19.3.1990 n. 729; TAR Puglia sez. II Bari 27.2.1998 n. 217; TAR Campania – Napoli sez. I 18.9.2001 n. 4221).

Prendiamo dunque atto di questo parere, facendone tesoro!