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Autovelox: quando le multe sono nulle

La presenza dell’autovelox o del telelaser sulla strada – tanto che si parli di postazione fissa, quanto mobile, ossia con la presenza di un’auto della polizia – deve essere sempre preceduta da un cartello di segnaletica stradale che preavvisi gli automobilisti della possibilità che venga rilevata la velocità attraverso strumenti elettronici.

Se poi la strada sia interessata da intersezioni o incroci che, quindi, facciano confluire sulla stessa altre auto provenienti da vie secondarie, il cartello di avviso della presenza dell’autovelox va ripetuto: esso cioè non può essere posto prima di tali confluenze, posto che altrimenti, chi imbocca la strada in un momento successivo, non è posto nella condizione di poter leggere l’avviso.

E’ questo il caso deciso dal Tribunale di Campobasso con la sentenza n. 703/2014; nella fattispecie l’automobilista viaggiava su una strada secondaria dove il dispositivo installato non era preceduto da segnali atti ad informare gli automobilisti della presenza del rilevatore di velocità. A conferma dell’assenza di segnaletica, non solo vi erano le foto mostrate dall’automobilista ma anche la testimonianza dei tecnici dell’Anas.

La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertate mediante autovelox, è dunque subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. Ne consegue, nel caso in cui la postazione anzidetta si trovi su una strada alla quale si acceda da altra strada ad essa intersecatasi, che la preventiva segnalazione, perché possa utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento, deve essere posta a congrua distanza tra la predetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità.

Ed è compito dell’amministrazione provare siffatta circostanza, ove non altrimenti risultante dal verbale di accertamento dell’infrazione.

La sentenza del Tribunale di Campobasso ci fornisce l’occasione per ricapitolare schematicamente le norme in tema di autovelox e telelaser, risultanti da svariati interventi legislativi, circolari ministeriali e principi ormai condivisi da tutti i giudici:

– Gli autovelox devono essere sempre segnalati preventivamente: ciò vale sia che si tratti di apparecchi fissi e automatici, sia che invece la postazione sia mobile ed utilizzata, all’occorrenza, da agenti della polizia (è il caso, per esempio, dei telelaser). Il verbale con la multa deve dare atto della presenza dei suddetti cartelli di avviso.

– La segnalazione che anticipa la presenza di apparecchi di controllo elettronico della velocità deve specificare se si tratta di apparecchi fissi o mobili.

– Non basta che l’autovelox sia segnalato, ma deve anche essere ben visibile: il che si traduce nel divieto di installare apparecchi elettronici su auto “civette” nascoste tra i cespugli, dietro le curve o su auto non di proprietà delle forze dell’ordine. Anche nel caso in cui l’autovelox sia collocato all’interno dell’auto della polizia, se il rilevamento avviene di notte, quest’ultima non può avere le luci lampeggianti spente, ciò che la renderebbe, appunto, poco visibile.

– La dicitura della segnaletica non deve essere equivoca. Il che vuol dire che, nel caso di autovelox, la cartellonistica deve indicare “Controllo elettronico della velocità”, mentre, nel caso di tutor, il messaggio agli automobilisti deve specificare che il rilevamento viene effettuato attraverso un diverso tipo di strumento (il tutor, appunto), che consente il rilevamento della velocità attraverso due telecamere: una posta all’inizio e l’altra alla fine di un tracciato prestabilito (e non in un preciso e unico punto come invece avviene con l’autovelox).

– La segnaletica che avvisa della presenza dell’autovelox deve essere collocata con adeguato anticipo rispetto alla postazione, ossia a distanza tale da garantire “il tempestivo avvistamento della postazione anche tenendo conto della velocità locale predominante”. Ciò richiede anche che la collocazione del segnale sia effettuata tenendo conto della necessità dell’automobilista di poter rallentare senza costituire pericolo per il traffico.

– La distanza va parametrata allo stato dei luoghi. Per esempio, su un’autostrada la distanza può essere più lunga che su una strada statale o urbana. In ogni caso, la legge fissa in 4 Km la distanza massima che deve esservi tra la segnaletica e l’autovelox. Quanto, invece, alle distanze minime si fa riferimento a quelle valide per i segnali di prescrizione fissate dal regolamento di attuazione del codice della strada: 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade. Per i telelaser, la distanza minima è quella intercorrente tra il cartello stradale ed il punto in cui viene effettuato il rilevamento, a prescindere da dove è collocata la strumentazione.

– Qualora intervenga una intersezione stradale tra la segnalazione e la postazione della volante, la segnaletica che avvisa della presenza dell’autovelox deve essere ripetuta.