Autovelox: l’autorizzazione sulle strade extraurbane compete al prefetto
Gli autovelox, si sa, mettono nel mirino le autovetture. Ultimamente, peraltro, pare che i TAR abbiano cominciato a mettere nel mirino gli autovelox.
Le pronunce in questione attengono ai poteri dell’ente proprietario della strada nell’autorizzare, o negare, l’installazione di postazioni di controllo della velocità: poteri che non possono non tener conto del quadro di coordinamento dei servizi di polizia stradale istituzionalmente presidiato dal Ministero dell’Interno.
Oppure, riguardano i “tipi” di strada ospitanti i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza degli eccessi di velocità: le regole per tali dispositivi, stabilite da un decreto-legge 168/2002, sono diverse a seconda che si tratti di “strada extraurbana principale” o “strada extraurbana secondaria”.
La sentenza emessa dal TAR Piemonte, la n. 1691 del 4 dicembre 2015 riguarda proprio quest’ultimo caso.
Nella fattispecie un automobilista, incorso nei rigori dei limiti di velocità, aveva presentato un esposto alla prefettura denunciando l’illegittimità del provvedimento che ammette la collocazione di un misuratore elettronico su una strada comunale extraurbana di modeste dimensioni. A seguito del mancato accoglimento dell’istanza l’interessato aveva quindi proposto ricorso ai giudici amministrativi contro il decreto prefettizio autorizzativo, ma anche in questo caso senza successo.
Il TAR con la pronuncia qui in commento ha infatti stabilito come spetti al prefetto autorizzare l’installazione di un misuratore di velocità in sede fissa fuori centro abitato, senza che sia necessario fare riferimento alle dimensioni della strada ma solo all’ubicazione esatta dell’autovelox.
L’art. 4 della legge 168/2002 permette il controllo automatico dell’eccesso di velocità solo su certi tipi di strade, previa autorizzazione del prefetto, ovvero le strade extraurbane secondarie e quelle locali di scorrimento.
A parere del TAR dunque l’elemento fondamentale da valutare attiene proprio alla natura della strada comunale scelta dalla prefettura per l’installazione dell’autovelox fisso, verificando dunque se sia una strada extraurbana o meno sulla base della classificazione prevista dall’art. 2 del codice stradale.
La strada in esame, conclude il Giudice amministrativo, è fuori dal centro abitato e quindi correttamente classificata come extraurbana, dotata di due corsie, priva di uno spartitraffico locale, ma le banchine sono esistenti, essendovi su entrambi i lati uno spazio tra la linea di margine e il ciglio erboso.
Sussiste pertanto il potere del Prefetto di autorizzare l’attività di rilevamento a distanza con la conseguenza che la multa elevata nei confronti dell’automobilista ricorrente va pagata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 932 del 2011, proposto da: Lu.Ci., rappresentato e difeso dall’avv. Ro.Ca., con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45; Comune di Chieri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. An.Ci.Me., con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, Via Principi D’Acaja, 20 Sc. B;
per l’annullamento
del decreto prefettizio prot. 105736/Auto/Area III adottato il 29/04/2011, nella parte in cui, ai sensi dell’art. 4 L. 168/02, autorizza gli organi di polizia stradale ad “impiegare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento stabilite dagli articoli 142 e 148 del Codice della strada”, anche sulla “Strada comunale di Fontaneto, dal km 1,125 al km 4,645” in agro di Chieri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Comune di Chieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2015 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 29 giugno 2011 e depositato il successivo 26 luglio 2011, il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Torino, nella parte in cui, ai sensi dell’art. 4 L. 168/02, ha autorizzato gli organi di polizia stradale ad “impiegare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento stabilite dagli articoli 142 e 148 del Codice della strada”, anche sulla “Strada comunale di Fontaneto, dal km 1,125 al km 4,645” in agro di Chieri.
Avendo ricevuto una sanzione per la violazione dei limiti di velocità, in data 11.11.2010, su quel tratto di strada, il ricorrente ha proposto ricorso avanti al Giudice di Pace in data 2.2.2011, ed ha presentato, unitamente ad altri cittadini, un esposto alla Prefettura denunciando l’illegittimità del decreto che colloca l’autovelox sulla suddetta strada, erroneamente classificata come strada extraurbana.
Tuttavia, anche a seguito di una revisione generale, il Prefetto, con il decreto impugnato, classificando nuovamente la Strada Comunale di Fontaneto come strada extraurbana, ha autorizzato l’installazione del dispositivo per il rilevamento a distanza sulla suddetta strada, dal km 1,125 al km 4,645 in agro di Chieri.
Avverso il provvedimento in oggetto sono stati articolati i seguenti motivi:
- I) Eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. 168/2002 in combinato disposto con art. 2 c. 2 e 3 Codice della Strada, difetto di motivazione, travisamento dei fatti: la strada Fontaneto non può essere classificata come strada extraurbana secondaria e quindi non poteva essere autorizzato il collocamento dell’autovelox. Infatti detta strada non ha le caratteristiche costruttive proprie di una strada extraurbana, cioè la carreggiata legale, le corsie, la banchina con la misura prescritta per una strada extraurbana secondaria; può quindi essere classificata come strada extraurbana locale e pertanto non può essere autorizzato il collocamento dell’autovelox.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale, sollevando eccezioni di inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituita la Prefettura, concludendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 15 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
- II) Si può prescindere dall’esame delle eccezione preliminari sollevate dalle Amministrazioni intimate, in quanto il ricorso non è fondato, per le ragioni che verranno di seguito esposte.
La questione centrale attiene alla natura della strada, cioè se sia stata correttamente classificata come strada extraurbana secondaria, ovvero se si tratti di una strada extraurbana locale, per cui il Prefetto non aveva alcun potere di autorizzare l’attività di rilevamento a distanza di cui all’art. 4 L. 168/2002, che prevede la possibilità di installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (cioè rispettivamente C – Strade extraurbane secondarie e D – Strade urbane di scorrimento).
Secondo la tesi di parte ricorrente la strada non può classificarsi come strada extraurbana neppure secondaria, poiché il Codice della Strada richiede per le strade extraurbane secondarie che siano “ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”.
La strada de qua invece è priva di corsie e di banchine e non presenta le dimensioni richieste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 5.11.2001 n. 6792 che impone quanto meno come larghezza di una corsia mt 3,50.
La tesi del ricorrente non può essere condivisa.
La qualificazione della strada come extraurbana è stata effettuata sulla base dell’art. 2 del Codice della Strada, che distingue le strade all’interno dei centri abitati e le strade che si sviluppano fuori da questi. Tra questi vengono distinte le autostrade, le strade secondarie urbane ed extraurbane secondarie (lett. C), cioè quelle “ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”.
La classificazione che viene effettuata in base al Codice della strada fa riferimento non tanto alle dimensioni, ma alla ubicazione della strada (urbana ed extra urbana, se all’interno del centro abitato o all’esterno), alla effettiva destinazione e alla conformazione: tra le strade extra urbane, in quanto esterne al centro abitato, si distinguono quelle principali (che devono avere uno spartitraffico centrale di separazione dei flussi di circolazione), da quelle secondarie, per le quali la disposizione si limita a richiedere una unica carreggiata, con una corsia per senso e le banchine, senza tuttavia porre delle precise dimensioni.
Al contrario il DM citato 6792/2004 attiene solo alle modalità di costruzione di nuove strade, mentre per l’attività di classificazione delle strade già esistenti i criteri sono contenuti nel Codice della strada.
La strada in esame è fuori dal centro abitato, e quindi correttamente classificata come extraurbana, dotata di due corsie, priva di uno spartitraffico centrale, ma le banchine sono esistenti, essendovi su entrambi i lati uno spazio tra la linea di margine e il ciglio erboso.
Pertanto, essendo corretta la qualificazione della strada come extraurbana secondaria, non può essere censurata la scelta dell’Amministrazione di posizionare il sistema di controllo di velocità anche su detto tratto di strada.
III) Il ricorso deve quindi essere respinto.
La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Silvana Bini – Consigliere, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli – Primo Referendario
Depositata in Segreteria il 4 dicembre 2015