News

Attenzione alle regole che deve rispettare il pedone quando cammina sulla strada

In base a quanto stabilito dall’ art. 190 comma 1 CdS. “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila”.

Sulla base di queste prescrizioni il Giudice di Pace di Pisa con la sentenza n. 70 del 18 gennaio 2016 interpretando in modo rigoroso e alla lettera il codice della strada, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni proposta da un pedone che percorrendo il margine di una strada extraurbana, di notte, era stato urtato all’altezza del braccio e del bacino dallo specchietto di un auto che procedeva nella stessa direzione di marcia e che dopo l’urto si era data alla fuga.

Il malcapitato pedone aveva dapprima chiesto inutilmente il risarcimento all’assicurazione designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, per poi fare causa ricorrendo al giudice di pace.

E’ proprio la ricostruzione dei fatti, totalmente accettata dal giudice, che ha messo il pedone dalla parte del torto poiché per sua stessa ammissione egli percorreva a piedi la carreggiata in ora notturna, procedendo nello stesso senso di marcia dei veicoli che provenivano da tergo.

Non risulta utile al danneggiato contestare l’imprudenza e l’alta velocità del veicolo investitore sostenendo che l’auto non avrebbe tenuto una distanza sufficiente dal margine della carreggiata.

Appare infatti inconfutabile nella specie la condotta imprudente del pedone, non conforme – anzi in palese violazione – della regola cautelare che, nelle circostanze di tempo e di luogo del fatto, imponeva al pedone di circolare nel senso opposto a quello di marcia del veicolo: le auto non dovevano cioè provenirgli da dietro, alle spalle, ma di fronte.

Tanto più se si considera che la strada era priva di illuminazione artificiale, con un ridotto e pressoché inesistente spazio predisposto per i pedoni, motivo per il quale la sua posizione ha costituito intralcio (e pericolo) alla circolazione.

La richiesta di risarcimento è stata pertanto respinta, e siccome le spese seguono la soccombenza, l’uomo è stato anche condannato a pagare le spese di lite.

LA MASSIMA

Giudice di Pace di Pisa

sentenza 70 del 18-01-2016

Deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno fisico patito nel sinistro stradale laddove dalla stessa querela sporta dal danneggiato ai carabinieri emerge che quest’ultimo procedeva nottetempo su di una strada extraurbana nella stessa direzione del veicolo che lo urtava dandosi poi alla fuga, in violazione del disposto ex articolo 190 Cds, secondo cui fuori dai centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulla carreggiata a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.