Smarrimento dell’assegno bancario e responsabilità della banca mandataria per l’incasso – Sentenza del febbraio 2012
Ente Giudicante: Giudice di Pace di Napoli
Procedimento: Sentenza del febbraio 2012
Smarrimento dell’assegno bancario e responsabilità della banca mandataria per l’incasso
Il Giudice di Pace di Napoli, dott. Carlo Petrella, con la sentenza qui in commento ha affrontato il tema della responsabilità della banca in caso di smarrimento dell’assegno bancario alla stessa girato per l’incasso.
Nella fattispecie l’attore, titolare di c/c presso un istituto di credito di Napoli, dichiarava di aver versato sul conto corrente un assegno bancario intestato a se stesso e che dall’estratto conto apprendeva che la somma di euro 3.500,00 relativa al predetto assegno gli era stata addebitato con la dicitura “assegno smarrito” nell’iter dell’incasso e che non gli era stata mai presentata alcuna documentazione comprovante l’eventuale denuncia di smarrimento del titolo. Malgrado i vari solleciti inoltre l’Istituto di Credito non aveva provveduto a rimborsargli l’assegno.
Il Giudice partenopeo nell’affermare la responsabilità dell’Istituto di credito convenuto, ha ritenuto non condivisibile la tesi espressa dall’istituto di credito medesimo basata sulla presenza della clausola “salvo buon fine”, la quale escluderebbe ogni qualsivoglia responsabilità della banca mandataria per l’incasso anche con riferimento allo smarrimento dei titoli.
Richiamando gli orientamenti della Cassazione, il Giudice di Pace di Napoli evidenzia come, se è vero che alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio contenuto nell’art. 1829 c.c., il quale prevede che l’accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell’importo di un assegno trasferito alla banca per l’incasso deve ritenersi sempre effettuato salvo incasso (o salvo buon fine, o con riserva di verifica); tuttavia, il rischio che la clausola «salvo incasso» lascia ricadere sul correntista rimettente, riguarda il rischio dell’insolvenza del debitore, non già quello dello smarrimento del titolo, che grava invece sulla banca quale mandataria tenuta alla custodia.
La banca mandataria per andare esente da responsabilità è quindi tenuta a fornire la prova che lo smarrimento sia stato determinato da causa ad essa non imputabile. Onere che, l’intermediaria, nel caso di specie, non ha assolto, limitandosi solamente a respingere qualsiasi addebito di responsabilità.
Da qui, la condanna dell’Istituto di credito a risarcire l’incolpevole correntista.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE
Dr. Carlo Petrella
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. …./2010 del R.G., riservata all’udienza del 5 dicembre 2011.
TRA
L’avv. XXXX TIZIOX, codice fiscale …, procuratore di se stesso, domiciliato in Napoli alla via …, presso il suo studio.
Attore
E
KKKKK BANCA DI QQQ S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in QQQ al viale …, partita Iva …, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ax Bxxx e Cx Bxxx, con studio in Napoli alla via …, in virtù di mandato ad lites per notaio Caiox di Napoli del 17.03.2009 in atti.
Convenuto
CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’attore, conveniva in giudizio, innanzi a Codesto Ufficio, la KKKKK BANCA DI QQQ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir:
a) condannare la convenuta o chi di dovere a rimborsare all’esponente l’assegno versato sul c/c n. xyxyxyxy presso l’agenzia n. cxcx dell’Istituto di Credito KKKKK Banca di QQQ di euro 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione dal 22/09/2009, o quella somma che l’On. Le Sig. Giudice di Pace dovesse ritenere più equa liquidare, col favore degli interessi e della svalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.,
b) condannare la convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo. Assumeva l’attore di essere titolare del c/c n.. xyxyxyxy, acceso presso l’agenzia n. cxcx di Napoli dell’Istituto di Credito KKKKK Banca di QQQ e di aver versato, in data 22.09.2009, su detto conto corrente, l’assegno bancario n. nnnxxx dell’importo di euro 3.500,00 intestato a se stesso. Assumeva, altresì, che dall’estratto conto del 23.12.2009 veniva a conoscenza che la somma di euro 3.500,00 relativa al succitato assegno, versato, come detto, in data 22.09.2009, gli era stata addebitato con la dicitura – assegno smarrito nell’iter dell’incasso – e che non gli era stata mai presentata alcuna documentazione comprovante l’eventuale denuncia di smarrimento del titolo. Riferiva, proseguendo che, nonostante vari solleciti orali e scritti, l’Istituto di Credito non aveva provveduto a rimborsargli l’assegno. Instauratosi il contraddittorio, l’KKKKK BANCA DI QQQ S.p.A. si costituiva in giudizio resistendo alla domanda attorea, chiedendone, in sostanza, il rigetto. Esaurita la fase di trattazione, la causa veniva rinviata all’udienza del 5 dicembre 2011 per la precisazione delle conclusioni e discussione. A tale udienza, le parti concludevano come da verbale e comparse conclusionali. La causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva e passiva risultano provate per tabulase, non sono state contestate.
Rilevata l’ammissibilità e la procedibilità della domanda, nel merito, la stessa va, accolta. L’attore è ricorso innanzi a Codesto Ufficio per sentire condannare l’intermediaria al rimborso in suo favore della provvista dell’assegno bancario di € 3.500.00, girato per l’incasso alla banca e successivamente smarrito, domanda contrastata dalla convenuta che, nella sostanza, ne chiedeva il rigetto, pur non contestando, anzi ammettendo lo smarrimento dell’assegno.
Nel caso di specie, si tratta, pertanto, in primo luogo, di accertare se sussista o meno una responsabilità della banca in relazione all’avvenuto smarrimento dell’assegno. In caso di risposta affermativa a tale quesito, si dovrà ulteriormente indagare sulla natura della domanda formulata. E’ pacifico che, tra le parti in causa intercorra o sia intercorso un legame contrattuale, rappresentato dal mandato all’incasso conferito dal cliente nell’ambito del rapporto di conto corrente, e che, a fronte dell’inadempimento della parte obbligata, concretizzatosi nella perdita del titolo, incomba sulla banca stessa, ex art. 1218 c.c. l’onere di provare l’esatto adempimento, e quindi “che l’assegno non è andato a buon fine per fatto oggettivamente non imputabile alla banca”. Né, perciò, vale a contraddire quanto sin qui, la tesi sostenuta dalla convenuta allorquando sostiene che la banca mandataria per l’incasso non può essere ritenuta responsabile dello smarrimento degli effetti ad essa ceduti, riferendo che la presenza della clausola – salvo buon fine – esclude ogni qualsivoglia responsabilità che possa cedere in capo a sé, anche con riferimento allo smarrimento dei titoli. Sul punto, come ha avuto occasione di chiarire la Suprema Corte (sentenza n. 7737 del 30 marzo 2010) è vero che “«alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio contenuto nell’art. 1829 c.c., secondo cui l’accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell’importo di un assegno trasferito alla banca per l’incasso deve ritenersi sempre effettuato salvo incasso (o salvo buon fine, o con riserva di verifica)» (Cass. Sez. I, 27/11/ 2003, n. 18118). Tuttavia, il rischio che la clausola «salvo incasso» lascia ricadere sul correntista rimettente, riguarda il rischio dell’insolvenza del debitore, non già quello dello smarrimento del titolo, che grava invece sulla banca quale mandataria tenuta alla custodia. Infatti, secondo quanto prevede l’art. 1718 c.c., comma 4, la banca mandataria per l’incasso, essendo un operatore professionale, assume l’obbligo di custodia anche se non ne abbia specificamente accettato l’incarico”. (Cass., Sez. I, 16 /11/1967, n. 2759). Ne consegue, sempre secondo la Corte di legittimità, che in virtù del generale principio per il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, “grava sul mandatario l’onere di provare di avere eseguito l’incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta”. Incombe, dunque, sull’intermediaria dimostrare che lo smarrimento era stato determinato da causa ad essa non imputabile. Considerando, pertanto, che il mandato assunto dalla convenuta comportava anche l’obbligo di custodia del titolo ad essa girato per l’incasso, obbligo al quale avrebbe, peraltro, dovuto adempiere con il grado particolarmente qualificato di diligenza dell’avveduto banchiere ex art. 1176, 2° comma, c.c. cedeva alla banca, a fronte dello smarrimento dell’assegno, l’onere di provare che la perdita era stata determinata da causa ad essa non imputabile. Onere e/o prova che, l’intermediaria, nel caso di specie, non ha assolto, limitandosi, peraltro, solamente a respingere qualsiasi addebito di responsabilità. In assenza di prova liberatoria e, viceversa, a fronte dell’implicita ammissione dell’avvenuta perdita del titolo dopo che le era stato consegnato dal cliente, si deve quindi ritenere sussistere la responsabilità della convenuta per lo smarrimento dell’assegno (Decisione n. 434 del 02/03/ 2011 Arbitrato finanziario Bancario – Collegio di Milano -).
La soccombenza dell’Istituto di Credito, ne impone, la condanna al pagamento, in favore dell’attore, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’attore, nei confronti della convenuta KKKKK BANCA DI QQQ S.p.A., così provvede:
1) Dichiara la domanda ammissibile e procedibile;
2) Accoglie la domanda e, per l’effetto condanna KKKKK BANCA DI QQQ S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore, dell’attore avv. Xxxx Tiziox, della somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre interessi, dal fatto all’effettivo soddisfo;
3) Condanna l’Istituto di Credito, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, nei confronti dell’attore, che, in assenza di nota spese, liquida in euro 800,00 di cui euro 90,00 per spese, euro 350,00 per diritti ed euro 360,00 per onorari, oltre rimborso e spese generali, nella misura del 12,50%, I.V.A e C.P.A., se dovuti come per legge e, non altrimenti detraibili, con attribuzione al procuratore costituito, per dichiarata anticipazione;
4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex articolo 282 c.p.c.
Napoli, febbraio 2012
Il Giudice di Pace
Avv. Carlo Petrella