Giurisprudenza

Danno da vacanza rovinata: se le immersioni subacquee sono vietate il turista deve essere risarcito – Sentenza n. 4372 del 20 marzo 2012

Ente Giudicante: Corte di Cassazione
Procedimento: Sentenza n. 4372 del 20 marzo 2012

Danno da vacanza rovinata: se le immersioni subacquee sono vietate il turista deve essere risarcito

Ancora una buona notizia per i turisti che subiscono un danno da vacanza rovinata. Con la sentenza n. 4372 depositata il 20 marzo 2012, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte di Appello di Genova che aveva assolto una società di viaggi dall’onere risarcitorio invocato da un turista vittima di una vacanza rovinata, riconoscendo di contro che l’impossibilità di effettuare immersioni subacquee durante l’esecuzione di un pacchetto turistico comporta per il turista un danno risarcibile.

La sentenza qui in commento  prende le mosse dall’azione giudiziaria promossa da un sub ligure nei confronti del tour operator organizzatore del pacchetto turistico acquistato consistente in un soggiorno a Creta con attività di diving (immersioni subacquee).

Il tour operator tuttavia non aveva informato il turista dell’impossibilità di effettuare immersioni nel periodo prescelto per il viaggio (per un divieto apposto dal luogo di villeggiatura), nonostante egli avesse dichiarato che lo scopo e motivo principale del viaggio era proprio la prospettata possibilità di praticare diving.

Dopo aver ottenuto in primo grado il riconoscimento di un seppur minimo risarcimento del danno morale nella misura di 100,00 euro, il Tribunale adito in sede di gravame respingeva la richiesta di risarcimento, rovesciando la sentenza del Giudice di Pace. Avverso tale sentenza di appello il turista proponeva pertanto ricorso per Cassazione, ottenendo in ultima istanza il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento.

Il profilo rilevante della decisione degli Ermellini risiede nell’accoglimento dei motivi di ricorso volti a far riconoscere la sussistenza della responsabilità contrattuale del tour operator. In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che l’omessa informazione circa il divieto di immersioni imposto in alcuni periodi dell’anno dal luogo di villeggiatura fosse una informazione da ritenersi rilevante ai fini della stipulazione del contratto di viaggio, e conseguentemente tale omissione da parte del Tour Operator doveva sicuramente considerarsi una violazione di natura contrattuale, posta anche la circostanza che il turista aveva manifestato chiaramente in sede di stipulazione del contratto la propria volontà di svolgere l’attività di diving  durante la vacanza.

Sottolinea in particolare la Cassazione che il primo dei principi cui dovrà attenersi il giudice del rinvio è la considerazione della causa del contratto secondo un criterio concreto e non in senso astratto, ovvero non intendendola come funzione economico-sociale del contratto in generale, bensì con riferimento alla singola fattispecie contrattuale, cioè come funzione economico-sociale del singolo, specifico negozio. In sostanza, la causa del negozio va posta in correlazione con le reali intenzioni dello stipulante, trattandosi di elemento essenziale e determinante nella formazione del consenso.

Nella fattispecie, come già si è detto, la vacanza era stata scelta proprio per le caratteristiche offerte dal pacchetto turistico proposto dal tour operator: il turista aveva intenzione di fare diving ed aveva scelto un soggiorno che glielo consentisse. Pertanto, le condizioni prospettate dal tour operator costituiscono pattuizioni contrattuali vincolanti, la cui violazione non può che essere sanzionata con il risarcimento dei danni.

La Cassazione ricorda che la risarcibilità del danno morale è prevista direttamente dalla legge ed è “costantemente predicata” dalla giurisprudenza della Corte Europea. Si ricordi, infatti, che, in materia di turismo, le normative nazionali discendono tutte dal recepimento della direttiva 90/314/CEE, la quale è improntata alla difesa del consumatore prevedendo precise garanzie a tutela del medesimo dalle inadempienze contrattuali dell’organizzatore di viaggio (tour operator e agenzie).

Di conseguenza, va considerato censurabile, sotto il profilo della responsabilità da inadempimento contrattuale, il comportamento del tour operator che abbia omesso informazioni rilevanti.

Perciò, anche alla luce della risarcibilità ex lege del danno morale nonché, sotto il profilo della vacanza rovinata, della risarcibilità più volte sottolineata dalla Corte di Giustizia europea, la Cassazione ha accolto il ricorso rinviando la quantificazione del danno a diverso giudice.

Sentenza n. 4372 del 20 marzo 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 3177/2007
Cron. 4372
Rep. 499
Ud. 01/12/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMILLO FILADORO – Presidente
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO – Consigliere
Dott. ANGELO SPIRITO – Consigliere
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO – Rel. Consigliere
Dott. PAOLO D’AMICO – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3177-2007 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALVATORE DI GIACOMO 66, presso lo studio dell’avvocato MANCUSO FABRIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAGNANI CRISTINA, CASALI GISELLA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIGUZZI MAURIZIO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la  sentenza n. 3847/2006 del TIRBUNALE di GENOVA, depositata il 10/11/2006; R.G.N. 1117/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’aprile del 2002 R.M. evocò in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Genova, la società C., esponendo di aver acquistato dalla convenuta un pacchetto turistico per un soggiorno nell’isola di Creta nel periodo 15-22 aprile, con possibilità di immersioni subacquee per due persone – attività che costituiva per lui motivo determinante per la conclusione del contratto, come espressamente dichiarato all’agenzia di Ravenna presso la quale egli aveva acquistato il pacchetto turistico -, possibilità di immersioni rivelatasi peraltro impraticabile essendo l’attività subacquea vietata nell’isola sino al 20 maggio.

Il giudice di primo grado accolse la domanda limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno morale (liquidato in 100 Euro), rigettando ogni altra istanza di contenuto economico.

Il tribunale di Genova, investita del gravame principale proposto dal M. ed a quello incidentale della C., accolse quest’ultimo, mandando assolta la società di viaggi da ogni pretesa risarcitoria.

La sentenza è stata impugnata da R.M. con ricorso per cassazione articolato in 12 motivi.

Resiste con controricorso la C. s.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 11 delle preleggi al codice civile.

Il motivo è fondato.

Il tribunale di Genova ha fatto erronea applicazione dell’art. 87 ss. del Dlgs. 206 del 2005, mentre la vicenda oggetto del presente giudizio, che risale all’anno 2001, resta governata, ratione temporis, dai principi di cui al D.lgs. n. 111 del 1995.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 8 ultimo comma, 9 ultimo comma, 14 D.lgs. 111/95 e dell’art. 1218 c.c., falsa applicazione dell’art. 87 D.lgs. 206/2005.

Con il terzo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il fatto controverso e decisivo per il giudizio viene indicato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, nella natura di obbligazione contrattuale dell’offerta della prestazione di diving, natura sostenuta dal M. in atto di citazione in primo grado e in appello.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 1218 c.c., art. 8 ultimo comma, 9 ultimo comma e 14 D.lgs. 111/95 e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c..

Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 113 e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), omessa pronuncia su domanda prospettata dalla parte in relazione all’art. 112.

Con il sesto motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione dell’art. 2059 c.c. e 16 D.lgs. 111/95.

Il fatto controverso e decisivo per il giudizio viene indicata la natura contrattuale dell’obbligazione assunta dal Tour Operator (prestazione di diving) nonché la sussistenza e la risarcibilità del danno da vacanza rovinata nella fattispecie de qua.

Con il settimo motivo, si denuncia falsa applicazione dell’art. 1337 c.c. e violazione degli artt. 8 ultimo comma, 9 ultimo comma e 14 D.lgs. 111/95, 1218 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Per fatto controverso e decisivo del giudizio viene intesa la responsabilità contrattuale del Tour Operator per i fatti di causa.

Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione dell’art. 115 comma I c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il punto controverso viene così sintetizzato: se il M. avesse manifestato alla C. che il motivo esclusivo del viaggio fosse la pratica delle immersioni subacquee in mare e se la C. avesse concordato al M. la possibilità di fruire del centro diving sito entro un albergo diverso da quello nel quale soggiorna, che ne era invece, sprovvisto, nella specie, il centro era sito presso il vicino Hotel M.

Con il nono motivo, si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c..

Con il decimo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con l’undicesimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2702 c.c..

Con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 II comma  c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la condanna alle spese legali.

Devono essere accolti i motivi sub 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, con assorbimento dei motivi 7 e 12.

Questi i principi di diritto cui il giudice del rinvio dovrà attenersi:

1) La causa del contratto, così come affermato da questa corte di legittimità con le sentenze 10490 del 2006, 16315 e 26956 del 2007, non può ulteriormente essere intesa, in senso del tutto astratto, come funzione economico-sociale del negozio, svincolata tout court dalla singola fattispecie contrattuale, bensì come funzione economico-individuale del singolo, specifico negozio, da valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico, quanto funzionale; onde la obbiettivazione (quale quella verificatasi nel caso di specie) di un motivo di cui la controparte sia resa espressamente partecipe è destinata ad integrare l’elemento causale della convenzione negoziale nella misura in cui esso risulta determinante della formazione del consenso;

2) La risarcibilità del danno morale è, nella specie, prevista per legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;

3) La valutazione del coacervo testimoniale deve avvenire secondo un procedimento di scrutinio logico delle singole deposizioni che dia conto del loro contenuto e della loro interpretazione soprattutto sul piano obbiettivo, non potendo una valutazione di inattendibilità fondarsi sulle sole qualità soggettive del deponente;

4) L’offerta di prestazioni contenute nel pacchetto di viaggio, ovvero accessorie ad esso ma comunque garantite dall’operatore turistico, rientrano tout court nell’orbita del rapporto contrattuale;

5) Le omissioni di informazioni rilevanti, da parte del Tour Operator, costituiscono, a loro volta, violazioni di natura contrattuale e non precontrattuale;

6) Il catalogo informativo dell’operatore turistico costituisce prova documentale equiparabile alla scrittura privata ex art. 2702 c.c. sottratta alla libera valutazione e al libero apprezzamento del giudice di merito.

Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.

Il procedimento va rinviato al tribunale di Genova, in altra composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, lì 1.12.2011

Depositato in cancelleria oggi 20 mar. 2012