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Sinistri stradali: niente risarcimento se la CTU medica va deserta

Qualora a seguito di una domanda di risarcimento dei danni per sinistro stradale, il magistrato disponga la visita medico-legale e la parte non si presenti la relativa domanda va rigettata per difetto di prova.

E’ il principio stabilito dal tribunale di Palermo con la sentenza n. 758 dell’8 febbraio 2016, respingendo l’appello del danneggiato.

In primo grado, il giudice di Pace aveva rigettato la richiesta dell’ulteriore risarcimento per invalidità permanente ritenendo non provati i postumi permanenti e considerando dunque satisfattiva la somma liquidata dalla compagnia assicuratrice in fase stragiudiziale.

Proposto l’appello, veniva disposta dal Tribunale una Ctu medico legale ma all’appuntamento il danneggiato ripetutamente non si presentava.

Il giudice, richiamando sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui «l’onere di sottoporsi a visita medica disposta in sede di Ctu grava sull’interessato a ottenere la prestazione, rientrando nell’ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda per difetto di prova», ha così respinto la domanda di risarcimento per invalidità permanente ed anche quella subordinata che chiedeva di limitare il danno alla invalidità temporanea a quanto accertato dal referto di pronto soccorso e alle spese mediche, in quanto «già risarcita in fase stragiudiziale», come attestato dalla sentenza impugnata.

TRIBUNALE DI PALERMO

VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE

Il giorno 8 febbraio 2016, innanzi al Giudice dott.ssa Rachele Monfredi, chiamata la causa R.G. n. 1946 dell’anno 2014 promossa da

(…)

contro

  1. S.p.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.NTE P.T.

Sono presenti: per parte appellante l’avv. (…) quale insiste; nell’atto di appello e, in subordine, riduce la domanda nei limiti del danno documentato relativo all’invalidità temporanea accertata dal referto di pronto soccorso e alle spese vive; per l’appellata costituita l’avv. Fe. il quale; conclude come da note depositate nei termini deducendo la tardività della modifica della domanda e rappresentando che la somma già corrisposta nella fase stragiudiziale deve ritenersi satisfattiva come statuito con la sentenza; impugnata.

Il Giudice

Visto l’art. 281 sexies c.p.c., decide dando lettura della sentenza che segue

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica (sezione V civile) in persona della dott.ssa Rachele Monfredi, all’esito della discussione orale: svoltasi all’udienza dell’8.2.16, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(ex art. 281 sexies c.p.c.)

nella causa iscritta al n. 1946 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2014, vertente

TRA

(…) rappresentato e difeso dall’avv. (…)

APPELLANTE

E

  1. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dal l’avv. Di.Fe.

APPELLATA

APPELLATO CONTUMACE

P.Q.M.

RIGETTA l’appello avverso la sentenza n. 2691/13 del giudice di pace di Palermo che conferma.

COMPENSA le spese

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia ha a oggetto l’appello avverso la sentenza n. 2691/13 con la quale il gdp di Palermo rigettò la domanda di risarcimento del danno derivato a (…) stradale meglio descritto in citazione, ritenendo non provati postumi permanenti e considerando dunque satisfattiva la somma liquidata dalla compagnia assicuratrice in fase stragiudiziale, pari a complessivi Euro 1.900,00.

Tanto premesso – rilevato che con ordinanza del 1.7.14, in accoglimento della richiesta istruttoria di parte appellante, venne disposta ctu medico legale – va evidenziato che, con successiva ordinanza del 18.5.15 da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta il Tribunale, escludendo i presupposti di cui all’art. 153 c.p.c., ritenne non assolto l’onere della prova da parte dell’appellante che ripetutamente non si presentò alla visita medica fissata dal ctu (cfr. Cass. sez. L. n. 19577/13).

Alla luce di quanto appena evidenziato l’appello, incentrato sul diniego della ctu e del risarcimento della voce di danno connessa alla dedotta invalidità permanente, non può che essere rigettato.

Né risulta fondata la domanda subordinata proposta all’odierna udienza dal procuratore di parte appellante atteso che la voce di danno relativa all’invalidità temporanea e alle spese mediche risulta risarcita in fase stragiudiziale, come peraltro attestato dalla sentenza impugnata.

Ritiene tuttavia il Tribunale, alla luce di quanto ritenuto con l’originaria ordinanza istruttoria, che sussistono i presupposti per compensare ex art. 92 c.p.c. le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Palermo l’8 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria l’8 febbraio 2016.