RCA: la garanzia è operativa anche quando il disabile guida una vettura non adattata
L’ordinanza n. 6403/2016 emessa dalla VI Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta un tema interessante che vale la pena approfondire.
Nel caso trattato dai Giudici di Piazza Cavour la ricorrente per Cassazione è la compagnia di assicurazione che aveva convenuto in giudizio una SRL proprietaria del veicolo coinvolto in un incidente e gli eredi del conducente (deceduto durante l’incidente stradale in questione) per sentirli condannare in accoglimento dell’azione di rivalsa proposta, alla rifusione della somma di 911.300.000 lire, a titolo di risarcimento del danno patito dai terzi trasportati.
La rivalsa della compagnia assicuratrice poneva le fondamenta sulla mancata operatività della garanzia assicurativa, allorché il conducente portatore di protesi al braccio destro e titolare di patente di guida speciale, guidava un veicolo priva dei necessari adattamenti.
Il giudice di prime cure accoglieva le richieste attoree, condannando i convenuti alla restituzione della somma di € 449.335,17, ma in appello la sentenza veniva totalmente riformata: niente «rivalsa» per la società e niente esborso economico a carico degli eredi dell’automobilista.
La compagnia di assicurazione ricorreva quindi per Cassazione, la quale tuttavia con la pronuncia in esame ha confermato la sentenza d’Appello.
Mentre la compagnia partiva dal presupposto che la guida di una vettura priva degli adattamenti imposti dalla patente sia equiparata ad una sorta di guida senza patente, per la Corte d’Appello il conducente del veicolo era titolare di regolare patente di guida, anche se speciale, funzionale all’utilizzo di un’autovettura munita degli adattamenti prescritti nella patente speciale.
La Suprema Corte nel confermare la sentenza di secondo grado ha precisato come sia illogico equiparare «l’omesso adattamento tecnico della vettura alla mancata abilitazione alla guida del conducente».
Per gli Ermellini, la mancanza di patente, che comporta l’inoperatività della copertura assicurativa, è circostanza diversa dall’utilizzo di un veicolo diverso da quello per cui si è autorizzati. Nel caso di specie infatti, la patente non era assente, ma prescriveva alcuni adempimenti aggiuntivi che il conducente responsabile del sinistro non aveva effettuato. A riprova della distinzione tra assenza di patente e patente “condizionata”, c’è il trattamento sanzionatorio previsto per le diverse ipotesi dal Codice della Strada: l’art. 125 che sanziona i casi di guida di veicoli diversi da quelli per cui si è abilitati, prevede infatti unicamente sanzioni pecuniarie trattandosi di mera illiceità alla guida.
Precisano ulteriormente gli Ermellini che le clausole di dubbia interpretazione, debbano comunque essere interpretate contro la compagnia in virtù della disposizione dell’art. 1370 codice civile.
Di conseguenza, viene meno la condizione ostativa alla copertura assicurativa e la compagnia non potrà rivalersi sui familiari del disabile deceduto.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – 3
Oggetto: Assicurazione per la R.C.A. condizioni di operatività, guida di autoveicolo non adattato da parte di titolare di patente speciale
Ud. 10/02/2015 – CC
Cron. 6403
R.G.N. 8650/2013
Rep. CU+CI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ULIANA ARMANO – Presidente
Dott. RAFFAELE FRASCA – Consigliere
Dott. FRANCO DE STEFANO – Consigliere
Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA – Consigliere
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO – Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 8650-2013 proposto da:
- A. S.P.A., in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA (…), presso lo studio dell’avvocato T. S. G., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A. T., L. T., per delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
- B. S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico G. B., B. L., C. A., B. G., B. P., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato A. C., per delega in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 511/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato E. F. per delega dell’avvocato T. S. G., il quale si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E stata depositata la seguente relazione.
“1. La M. A. s.p.a. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la T. B. s.r.l., G. B., A. C. in B., P. e L. B. per sentirli condannare, in accoglimento dell’azione di rivalsa proposta, alla rifusione della somma di lire 911.300.000, a titolo di risarcimento del danno patito dai terzi trasportati, a seguito di sinistro stradale, verificatosi in data 7 novembre 1993, causato dal conducente assicurato G. B., morto nell’incidente.
La domanda si fondava sulla mancata operatività della garanzia assicurativa, poiché il conducente, portatore di protesi al braccio destro e titolare di patente speciale, guidava, secondo la società attrice, un’autovettura priva degli adattamenti previsti obbligatoriamente a carico del conducente dalla patente stessa.
I convenuti si costituirono in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto vantato dall’attore e, nel merito, chiesero il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Milano accolse la domanda e condannò i convenuti a rimborsare alla M. s.p.a. la complessiva somma di Euro 449.335,17 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla refusione delle spese di lite.
- Avverso la pronuncia del Tribunale di Milano hanno proposto appello i convenuti soccombenti e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 1 febbraio 2013, ha accolto il gravame e, in totale riforma della sentenza del Giudice di prime cure, ha rigettato la domanda della società di assicurazione, condannandola al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
- Contro la sentenza di appello ricorre la M. A. s.p.a. con atto affidato ad un unico motivo.
Resistono la T. B. s.r.l., G. B., A. C. in B., P. e L. B. con un unico controricorso.
- Osserva il Relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.
- Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 125, comma 2, nonché dell’art. 116, comma 5, cod. strada nel testo vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 18 della legge n. 990 del 1969, all’art. 1362 cod. civ. ed all’art. 2 delle condizioni generali di assicurazione.
5.1 Il motivo non è fondato.
Ha ritenuto la Corte d’appello che il Tribunale avesse erroneamente equiparato l’omesso adattamento tecnico della vettura alla mancata abilitazione alla guida del conducente, così considerando perfezionata la corrispondente condizione ostativa alla copertura assicurativa, di cui all’art. 2 delle condizioni generali del contratto.
La Corte d’appello ha motivato il proprio convincimento sulla circostanza che il conducente del veicolo era titolare di regolare patente di guida seppur speciale, funzionale all’utilizzo di un’autovettura munita degli adattamenti ivi prescritti.
L’assunto fondamentale della società ricorrente, invece, è che la guida di una vettura priva degli adattamenti imposti dalla patente – nella specie, come si è detto, la vittima era portatrice di protesi al braccio destro – sia equiparabile ad una sorta di guida senza patente.
5.2. Si rileva, intanto, che la sentenza impugnata nulla ha detto circa l’effettiva dimostrazione del fatto che la vettura in questione fosse priva dei supporti richiesti, né il ricorso censura la mancata ammissione delle prove sul punto.
Ciò premesso, si osserva che questa Corte ha affermato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative); ne derivi che, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra un’ipotesi di mera illiceità alla guida (sentenza 25 maggio 2010, n. 12728, confermata dalla sentenza 25 settembre 2014, n. 20190).
E che la guida di un veicolo diverso da quello adattato alla specifica mutilazione o minorazione del conducente non sia equiparabile ad una guida senza patente è indirettamente confermato anche dall’art. 125, comma 4, del codice della strada, che prevede per questo caso una sanzione amministrativa pecuniaria e neppure il ritiro della patente stessa.
Non è ravvisabile, perciò, alcuna delle prospettate violazioni di legge.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- La parte ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con le seguenti precisazioni.
La clausola contrattuale richiamata dalla società ricorrente e trascritta nel ricorso prevede una formula ampia e generica, come risulta dalla dicitura “l’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore”. Ciò comporta che la situazione lamentata dalla ricorrente – cioè l’essersi posto G. B. alla guida di un veicolo non adattato alla sua situazione fisica di portatore di protesi al braccio – non può in alcun modo ritenersi equiparabile a quella di chi si metta alla guida senta la patente, avvicinandosi piuttosto ad altre situazioni (quale, ad esempio, l’essersi posto alla guida senza lenti, avendone l’obbligo). D’altronde l’abilitazione alla guida è una valutazione astratta di idoneità che attesta l’esistenza dei requisiti fisici e psichici, ma nulla ha a che vedere con il concreto comportamento del conducente. E comunque, se pure sussistesse un dubbio, la clausola predisposta dalla società di assicurazione dovrebbe essere interpretata contra stipulatorem (art. 1370 cod. civ.).
- Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 12.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 febbraio 2016.
Depositato in cancelleria il 1 apr. 2016