Giurisprudenza

Permesso di soggiorno a punti – Decreto n. 179 del 14 settembre 2011

Ente Giudicante: Decreto del Presidente della Repubblica
Procedimento: Decreto n. 179 del 14 settembre 2011

Permesso di soggiorno a punti

Sarà che la patente a punti ha riscosso successo, sarà che i punti-crediti della scuola superiore e dell’università hanno dato buoni frutti, sarà che persino chi lavora nella raccolta differenziata ha detto che funziona … fatto sta che dal 10 marzo 2012 ha debuttato il “permesso di soggiorno a punti” disciplinato dall’art. 4 bis, comma 2 del Testo Unico Immigrazione che impegna lo straniero che entra in Italia alla stipula dell’Accordo d’integrazione.

Si tratta di uno strumento vincolante attraverso il quale l’immigrato acquisisce un determinato numero di crediti previa dimostrazione della conoscenza della lingua (livello A1), dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana tali da consentirgli di integrarsi proficuamente nel tessuto socio-economico nazionale. Gli stessi crediti vanno decurtati se non si raggiungono gli obbiettivi dell’Accordo sino a giungere, salvo alcune eccezioni, all’espulsionesic et simpliciter.

La norma era stata introdotta già nel 2009 all’interno del “pacchetto sicurezza” che porta il nome di Maroni, ma non era mai stato reso effettivo.

Occorre osservare innanzitutto come l’attuazione dell’Accordo d’Integrazione è demandata agli Sportelli Unici Immigrazione istituiti presso ogni Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, già in perenne carenza d’organico e in arretrato: pare quasi inevitabile, con queste premesse, attendersi una conclusione di paralisi e caos, con ricadute che andranno naturalmente a colpire i diretti interessati, gli immigrati, che avranno già i loro bei problemi con il nuovo percorso, secondo alcuni un vero percorso a ostacoli creato ad arte..

Ecco in sintesi come funziona:

lo straniero di età compresa tra i 16 e i 65 anni che fa il primo ingresso in Italia e presenta una richiesta di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, deve sottoscrivere in Prefettura un accordo durante il quale ottiene 16 crediti. Entro tre mesi dalla firma dell’accordo — che durerà due anni — sarà convocato per partecipare a una sessione di formazione civica e informazione sulla vita in Italia.

Con la firma il cittadino straniero stipula, di fatto, un accordo con lo Stato articolato per crediti, impegnandosi a: acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua parlata; acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia; acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile nel nostro paese, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori. Per ciò che riguarda il primo punto (livello A2 della lingua parlata), la domanda sembra non inquadrare le reali abilità comunicative degli stranieri, visto che per il Censis (rapporto 2010) circa l’85% dei migranti è già in possesso di una sufficiente conoscenza dell’italiano, per lo più della lingua parlata. I problemi, per gli stranieri, sorgono quando è necessario scrivere in un italiano corretto, una difficoltà maggiore soprattutto per coloro che sono abituati a lingue che non prevedono i caratteri latini.

Lo Stato, secondo l’accordo, assicura allo straniero entro 3 mesi la partecipazione ad una sessione di “formazione civica e di informazione sulla vita civile” in Italia, un mini-corso gratuito della durata variabile tra le 5 e le 10 ore, svolto nella propria lingua d’origine, e se non è possibile in una lingua a scelta tra l’inglese, francese,spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo e filippino.

Resta da chiarire quali saranno gli istituti che organizzeranno i corsi, della durata di un giorno, e se saranno necessari finanziamenti.

I crediti possono essere persi e guadagnati: potranno essere accumulati grazie alle conoscenze linguistiche, ai titoli di studio, ma anche grazie a comportamenti virtuosi che andranno verso l’integrazione nella società italiana, come la scelta del medico di base, la registrazione del contratto d’affitto, le attività imprenditoriali o di volontariato avviate.

I punti verranno invece decurtati in caso di condanne penali (anche di primo grado), sanzioni pecuniarie (di almeno 10mila euro), misure di sicurezza personali, illeciti amministrativi e tributari.

La mancata partecipazione, per esempio, alla sessione di studio sulla formazione civica, comporterà un decurtamento di ben 15 punti sul totale dei 16 assegnati.

L’accordo per il rilascio del permesso di soggiorno, della durata biennale. Un mese prima dalla scadenza dell’accordo biennale, lo Sportello Unico per l’Immigrazione avvia la verifica, chiedendo allo straniero di presentare tutti i documenti necessari per l’attribuzione di punti o, se questa non ci fosse, lo sottopone a un test.

Nel caso in cui il migrante abbia conseguito un permesso di soggiorno a puntisuperiore a 30, l’accordo s’intende rispettato. Con un punteggio compreso tra 1 e 29, invece, scatterà una proroga, con lo straniero che si impegnerà a raggiungere quota 30 entro un anno. In caso contrario, se i crediti fossero pari o inferiori a 0, scatterà l’espulsione immediata.

Commento a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 settembre 2011, n. 179

Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l’articolo 4-bis, introdotto dall’articolo 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che prevede l’emanazione di un regolamento per la fissazione dei criteri e delle modalità di sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 novembre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19 maggio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», nonché i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; disciplina, altresì, i contenuti, l’articolazione per crediti e i casi di sospensione dell’accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche a cui esso è soggetto e l’istituzione dell’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

2. Il regolamento si applica allo straniero di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo la sua entrata in vigore e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell’articolo 5 del testo unico, di durata non inferiore a un anno.

Art. 2

Sottoscrizione, contenuto e durata dell’accordo di integrazione

1. Lo straniero di cui all’articolo 1, comma 2, che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, di seguito denominato: «sportello unico», o alla questura competente, contestualmente alla presentazione della medesima istanza, stipula con lo Stato un accordo di integrazione, di seguito denominato «accordo», articolato per crediti. L’accordo è redatto, secondo il modello di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se ciò non è possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall’interessato.

Per lo Stato, l’accordo è stipulato dal prefetto o da un suo delegato.

2. L’accordo, qualora abbia come parte un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

3. All’atto della sottoscrizione dell’accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell’allegato B.

4. Con l’accordo, lo straniero si impegna a:

a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa;

b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;

c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

d) garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

5. Lo straniero dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, e si impegna a rispettarne i principi.

6. Con l’accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in collaborazione con i centri per l’istruzione degli adulti, di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001, e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell’immediato, lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia secondo le modalità di cui all’articolo 3.

7. L’accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.

8. Non si fa luogo alla stipula dell’accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

9. Non si procede alla sottoscrizione dell’accordo per:

a) i minori non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all’articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;

b) le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l’accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all’articolo 18 del testo unico.

10. L’accordo decade di diritto qualora il questore disponga il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge. Gli estremi del provvedimento di reiezione o revoca sono inseriti, a cura della questura, nell’anagrafe nazionale di cui all’articolo 9.

11. Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi di vicende estintive dell’accordo, la gestione di quest’ultimo nelle fasi successive alla stipula è affidata allo sportello unico. A tale fine, gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi con modalità informatiche allo sportello medesimo.

Art. 3

Sessione di formazione civica e di informazione

1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui all’articolo 2, comma 6, entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell’accordo. La sessione ha una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l’utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se ciò non è possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall’interessato.

2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a cura dello sportello unico, le conoscenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere b) e c), definite d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed è informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facoltà e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l’ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all’obbligo di istruzione. Lo straniero è informato, altresì, delle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può accedere nel territorio della provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo ai sensi dell’articolo 2, comma 3.

Art. 4

Articolazione dell’accordo per crediti

1. L’accordo è articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. I crediti riconoscibili, oltre a quelli assegnati all’atto della sottoscrizione, sono indicati nell’allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella misura indicata nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in connessione con:

a) la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

b) l’applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di legge;

c) l’irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.

3. I crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo vengono confermati, all’atto della verifica dell’accordo di cui all’articolo 6, nel caso in cui sia accertato rispettivamente il livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell’allegato B, si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all’atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato.

Art. 5

Modalità di assegnazione e decurtazione dei crediti

1. I crediti di cui all’allegato B sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata dell’accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i centri per l’istruzione degli adulti, di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. La decurtazione dei crediti nei casi previsti dall’allegato C avviene:

a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai sensi degli articoli 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

b) quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita con le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6

Verifica dell’accordo

1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia già provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l’adempimento.

Lo sportello unico informa, altresì, lo straniero della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a).

2. Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in lingua italiana, per gli stranieri residenti nella provincia di Bolzano, è valutabile ai fini del riconoscimento di crediti ulteriori ai sensi del punto 8 dell’allegato B.

3. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all’articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la mancata partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all’esito della verifica di cui al comma 1.

4. L’inadempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2, comma 4, lettera d), salva la prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l’adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8.

5. All’esito delle attività di cui al comma 1, lo sportello unico procede all’assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri indicati negli allegati B e C e con le modalità di cui all’articolo 5. La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali e l’assunzione di una delle seguenti determinazioni:

a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purché siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, è decretata l’estinzione dell’accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;

b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a), è dichiarata la proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni. Della proroga è data comunicazione allo straniero;

c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, è decretata la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con gli effetti di cui ai commi 7 e 8.

6. Le decisioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5 sono assunte dal prefetto o da un suo delegato.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la risoluzione dell’accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalità informatiche, dello sportello unico alla questura.

8. Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell’accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto l’autorità competente per l’adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.

9. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un mese prima della scadenza dell’anno di proroga, lo sportello unico, previa comunicazione allo straniero, attiva la verifica finale, riferita all’intero triennio, che potrà dare luogo alle determinazioni di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c) del comma 5. Qualora persistano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5, il prefetto, nel risolvere l’accordo, ne decreta l’inadempimento parziale, di cui l’autorità competente tiene conto per l’adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.

Art. 7

Agevolazioni connesse alla fruizione di attività culturali e formative

1. Allo straniero che alla scadenza dell’accordo risulti aver raggiunto un numero di crediti finali pari o superiore a quaranta sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche attività culturali e formative. A tale scopo il Ministero dell’interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di integrazione.

2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all’individuazione dei soggetti erogatori delle attività culturali e formative di cui al comma 1.

3. All’erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Sospensione dell’accordo

1. L’efficacia dell’accordo può essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell’accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all’estero. I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 9

Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è istituita e gestita l’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

2. Nell’anagrafe sono indicati, per ciascuno straniero, i dati anagrafici del medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi dell’accordo, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonché le vicende modificative ed estintive dell’accordo.

3. Gli estremi dell’accordo e delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonché le vicende modificative ed estintive dell’accordo medesimo sono comunicati tempestivamente, con modalità informatiche, alla questura, ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Analoga comunicazione è data allo straniero, relativamente ai dati inseriti nell’anagrafe destinati a dar luogo all’assegnazione o alla decurtazione di crediti o comunque a modificare lo stato di attuazione dell’accordo. Attraverso l’accesso diretto all’anagrafe, lo straniero, può controllare in ogni momento l’iter dell’accordo da lui stipulato.

4. L’anagrafe nazionale è completamente informatizzata ed è interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai fini degli accertamenti di ufficio di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), nonché con gli altri sistemi informativi automatizzati operanti presso le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. L’anagrafe è formata ed aggiornata con i dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure, dai competenti uffici delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; ed è consultabile dai predetti uffici, nei limiti di quanto necessario all’assolvimento dei rispettivi adempimenti.

5. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004, sono individuati eventuali soggetti, aggiuntivi a quelli di cui al comma 4, autorizzati ad accedere all’anagrafe ai fini dell’immissione o della consultazione dei dati.

6. Si applicano le disposizioni normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004 e dell’articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 10

Collaborazione interistituzionale

1. Ai fini dell’efficacia, dell’economicità e della sostenibilità organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione, il prefetto, anche in sede di conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, conclude o promuove la conclusione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo sportello unico e la struttura territorialmente competente dell’ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le università, relativamente all’organizzazione e allo svolgimento degli adempimenti di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di cui all’articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui all’articolo 5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o promossi con la regione e gli enti locali anche con specifico riferimento al riconoscimento delle attività di formazione linguistica e orientamento civico.

Art. 11

Ruolo dei consigli territoriali per l’immigrazione e della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

1. I consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo 3, comma 6, del testo unico, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all’articolo 42, comma 4, del medesimo testo unico, individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli stranieri scaturente dall’attuazione del presente regolamento e lo analizzano nell’ambito del più generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili sul territorio.

Art. 12

Disposizioni finali

1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa, laddove il presente regolamento ne richieda la prova documentale, e’ comprovata attraverso le certificazioni di competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e conseguite presso le sedi presenti nel territorio italiano e all’estero, nonché attraverso le certificazioni rilasciate al termine di un corso di lingua italiana frequentato presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di integrazione linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di crediti, il riferimento si intende effettuato alla frequenza con profitto di corsi finalizzati all’apprendimento della lingua e cultura italiana, che si concludono con il rilascio di una certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo di studio in Italia, tenuti anche all’estero da amministrazioni pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali private a ciò accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 13

Disposizione finanziaria

1. All’attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Alle risorse destinate all’istituzione dell’Anagrafe di cui all’articolo 9 è data specifica evidenza contabile nello stato di previsione del Ministero dell’interno mediante l’istituzione di due appositi capitoli di spesa, rispettivamente per le spese di parte capitale e per le spese di parte corrente.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca

Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011
Registro n. 19, foglio n. 315

ALLEGATO A

(di cui all’articolo 2, comma 1)

ACCORDO DI INTEGRAZIONE

tra

lo Stato, in persona del Prefetto di _____________________________________________________

e

il Sig./la Sig.ra ______________________________________________________________________

Preambolo

L’integrazione, intesa come processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

In particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in Italia presuppone l’apprendimento della lingua italiana e richiede il rispetto, l’adesione e la promozione dei valori democratici di libertà, di eguaglianza e di solidarietà posti a fondamento della Repubblica italiana.

A questi obiettivi mira l’accordo di integrazione che, ai sensi dell’articolo 4-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l’immigrazione, lo straniero è tenuto a sottoscrivere contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, quale condizione necessaria per ottenere il permesso medesimo.

Tanto premesso, il Sig./la Sig.ra ____________________________________________________________, di seguito denominato «l’interessato», e lo Stato, rappresentato dal Prefetto di _________________________________________________________________ o da un suo delegato _________________________________________________________________, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. – Impegni dello straniero

L’interessato si impegna a:

a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa;

b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

c) garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori;

d) assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.

L’interessato dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.

Art. 2. – Impegni dello Stato

Lo Stato:

a) assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione; agevola, inoltre, l’accesso alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della Costituzione italiana e dell’ordinamento generale dello Stato;

b) garantisce in raccordo con le regioni e gli enti locali il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla frequenza della scuola dell’obbligo;

c) favorisce il processo di integrazione dell’interessato attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa, in raccordo con le regioni, gli enti locali e l’associazionismo no profit.

In tale quadro, assicura all’interessato, entro un mese dalla stipula del presente accordo, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno.

Art. 3 – Durata dell’accordo

L’accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.

Art. 4. – Articolazione dell’accordo per crediti

L’accordo è articolato per crediti, nel senso che all’interessato sono riconosciuti i crediti indicati nell’accluso allegato B del regolamento recante la disciplina dell’accordo di integrazione, numericamente proporzionali al raggiungimento di livelli crescenti della conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi di istruzione, di formazione e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. All’atto della sottoscrizione dell’accordo sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. Detti crediti vengono confermati, all’atto della verifica dell’accordo, nel caso in cui siano accertati i predetti requisiti di conoscenza della lingua italiana parlata al livello A1 ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell’Allegato B, si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all’atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato.

I crediti maturati subiscono le decurtazioni indicate nell’accluso allegato C del regolamento recante la disciplina dell’accordo di integrazione, in connessione con: le condanne penali anche con sentenza non definitiva; l’applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali; l’irrogazione di sanzioni pecuniarie definitive in relazione a gravi illeciti amministrativi o tributari.

L’ammontare delle decurtazioni è proporzionale alla gravità degli illeciti penali, amministrativi o tributari e degli inadempimenti commessi.

La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia di cui all’articolo 2 dà luogo alla decurtazione di quindici dei sedici crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo.

Art. 5. – Scadenza e verifica dell’accordo

Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo, lo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di _______________________________________, di seguito «sportello unico», ne avvia la verifica, attraverso la documentazione presentata dall’interessato o quella acquisita di ufficio. In assenza di idonea documentazione, l’interessato può chiedere di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test a cura dello sportello unico.

La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali e l’assunzione di una delle seguenti determinazioni:

a) adempimento dell’accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia indicati nell’art. 1, lett. a) e b);

b) proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a ). Della proroga è data comunicazione all’interessato.

c) inadempimento dell’accordo e conseguente espulsione dell’interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero. Se, ai sensi della legislazione vigente, l’interessato non può essere espulso, l’inadempimento dell’accordo è preso in considerazione esclusivamente ai fini delle future decisioni discrezionali in materia di immigrazione.

In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all’articolo 2, con decurtazione di quindici dei sedici crediti assegnati all’atto della sottoscrizione, ove si accerti la mancata partecipazione, e rinvio di ogni ulteriore determinazione all’esito della verifica da effettuarsi alla scadenza del biennio di durata dell’accordo.

L’inadempimento dell’obbligo di cui all’articolo 1, lett. c) produce gli effetti di cui alla precedente lett. c).

Art. 6. – Anagrafe degli intestatari degli accordi di integrazione Presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è istituita l’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione, in cui sono inseriti e gestiti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, tutti i dati relativi all’accordo sottoscritto, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, nonché le vicende modificative ed estintive dell’accordo medesimo. I dati inseriti nell’anagrafe sono comunicati di volta in volta all’interessato. Questi ha accesso diretto all’anagrafe e, in tal modo, può controllare in ogni momento l’iter dell’accordo da lui stipulato.

Art. 7. – Disposizioni finali.

La gestione del presente accordo nelle fasi successive alla stipula è affidata allo sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di ____________________________.

Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica ____________________, recante la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO B

(di cui all’articolo 2, comma 3)

Tabella dei crediti riconoscibili in relazione alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia

1. Conoscenza della lingua italiana                                                                     Crediti riconoscibili (*)
(secondo il quadro comune europeo
di riferimento per le lingue
emanato dal Consiglio d’Europa)

livello A1 (solo lingua parlata)                                                                                                10

livello A1                                                                                                                                          14

livello A2 (solo lingua parlata)                                                                                               20

livello A2                                                                                                                                          24

livello B1 (solo lingua parlata)                                                                                                 26

livello B1                                                                                                                                           28

livelli superiori a B1                                                                                                                     30

(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro

2. Conoscenza della cultura civica                                                                    Crediti riconoscibili (*)
e della vita civile in Italia

Livello sufficiente                                                                                                                          6

Livello buono                                                                                                                                  9

Livello elevato                                                                                                                               12

(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro

3. Percorsi di istruzione                                                                                     Crediti riconoscibili (*)(**)
per adulti, corsi di istruzione
secondaria superiore o di istruzione
e formazione professionale
(nell’ambito del sistema educativo di
istruzione e formazione di cui alla
legge n. 53/2003)

Frequenza con profitto di un corso                                                                                       4
di durata pari ad almeno 80 ore

Frequenza con profitto di un corso                                                                                       5
di durata pari ad almeno 120 ore

Frequenza con profitto di un corso                                                                                       10
di durata pari ad almeno 250 ore

Frequenza con profitto di un corso                                                                                       20
di durata pari ad almeno 500 ore

Frequenza con profitto di un anno                                                                                        30
scolastico

(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro

(**) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del percorso o del corso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale

4. Percorsi degli istituti tecnici                                                                         Crediti riconoscibili (*)
superiori o di istruzione e
formazione tecnica superiore
(nell’ambito del sistema di
istruzione e formazione tecnica
superiore di cui all’art. 69
della legge n. 144/1999)

Frequenza con profitto di un semestre                                                                               15
(per ciascun semestre)

(*) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del percorso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore

5. Corsi di studi universitari o di                                                                     Crediti riconoscibili (*)
alta formazione in Italia
(presso università statali e non statali,
istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale o istituzioni del
sistema dell’alta formazione di cui
all’art. 2 della legge n. 508/1999,
autorizzati al rilascio di titoli
di studio aventi valore legale)

Frequenza di un anno accademico con                                                                             30
superamento di due verifiche
di profitto

Frequenza di un anno accademico con                                                                             32
superamento di tre verifiche
di profitto

Frequenza di un anno accademico con                                                                             34
superamento di quattro verifiche
di profitto

Frequenza di un anno accademico con                                                                             36
superamento di cinque o più verifiche
di profitto

Frequenza di un anno di dottorato di                                                                                50
ricerca o di corso equiparato con
valutazione positiva della attività
di ricerca svolta nell’anno
frequentato

(*) I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del corso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del corrispondente diploma di laurea, laurea magistrale, specializzazione o del titolo di dottore di ricerca o titoli equiparati

6. Conseguimento di titoli di studio                                                                Crediti riconoscibili
aventi valore legale in Italia
(al termine dei corsi o percorsi di cui
alle precedenti voci 3, 4 e 5)

Diploma di qualifica professionale                                                                                  35

Diploma di istruzione secondaria superiore                                                               36

Diploma di tecnico superiore o certificato                                                                  37
di specializzazione tecnica superiore

Diploma di laurea o titolo accademico                                                                          46
equiparato

Diploma di laurea magistrale o titolo                                                                             48
accademico equiparato

Diploma di specializzazione o titolo                                                                                50
accademico equiparato

Titolo di dottore di ricerca o titolo                                                                                  64
accademico equiparato

7. Attività di docenza                                                                                           Crediti riconoscibili

Conseguimento dell’abilitazione                                                                                        50
all’esercizio della professione
di docente, ai sensi dell’art. 49
del D.P.R. n. 394/1999
(nell’ambito del sistema educativo
di istruzione e formazione di cui
alla legge n. 53/2003)

Svolgimento dell’attività di docenza                                                                                54
nelle università, negli istituti di
istruzione universitaria ad ordinamento
speciale o nelle istituzioni del sistema
dell’alta formazione
(si fa riferimento alle università statali
e non statali, agli istituti di istruzione
universitaria ad ordinamento speciale,
alle istituzioni del sistema dell’alta
formazione di cui all’art. 2 della legge
n. 508/1999, autorizzati al rilascio
di titoli di studio aventi valore legale
in Italia)

8. Corsi di integrazione linguistica                                                               Crediti riconoscibili (*)
e sociale (frequentati in una delle
istituzioni di cui all’art. 12,
comma 2)

Frequenza con profitto di un corso                                                                                  4
di durata pari ad almeno 80 ore

Frequenza con profitto di un corso                                                                                  5
di durata pari ad almeno 120 ore

Frequenza con profitto di un corso                                                                                 10
di durata pari ad almeno 250 ore
ovvero superamento del test di
conoscenza della lingua tedesca
ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis

Frequenza con profitto di un corso                                                                                20
di durata pari ad almeno 500 ore

Frequenza con profitto di un corso                                                                                30
di durata pari ad almeno 800 ore

(*) I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro né con quelli di cui alle precedenti voci 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Onorificenze e benemerenze                                                                      Crediti riconoscibili
pubbliche

Conferimento di onorificenze                                                                                           6
della Repubblica italiana

Conferimento di altre benemerenze                                                                              2
pubbliche

10. Attività economico-imprenditoria                                                      Crediti riconoscibili

Svolgimento di attività                                                                                                       4
economico-imprenditoriali,

12. Scelta di un medico di base                                                                      Crediti riconoscibili

scelta di un medico di base iscritto                                                                               4
nei registri Asl

13. Partecipazione alla vita sociale                                                              Crediti riconoscibili

Svolgimento di attività di volontariato
presso associazioni iscritte nei pubblici                                                                     4
registri o che svolgono attività di
promozione sociale

14. Abitazione                                                                                                       Crediti riconoscibili

Sottoscrizione, registrazione
e ove prescritto trascrizione
di un contratto di locazione
pluriennale o di acquisto di                                                                                             6
un immobile ad uso abitativo
ovvero certificazione
dell’accensione di un mutuo
per l’ acquisto di un immobile
ad uso abitativo

15. Corsi di formazione anche                                                                         Crediti riconoscibili
nel Paese di origine

Partecipazione con profitto
a tirocini formativi e di
orientamento ovvero a
programmi di formazione                                                                                                2
professionale diversi da
quelli che costituiscono la
motivazione dell’autorizzazione
all’ingresso

Partecipazione con profitto                                                                                            4
a programmi di formazione
all’estero previsti
dall’art. 23 del
testo unico

ALLEGATO C

(di cui all’articolo 4, comma 2)

Tabella dei crediti decurtabili ai sensi dell’articolo 4, comma 2

1. Reati                                                                                                                    Crediti decurtabili

Condanna anche non definitiva                                                                                     2
al pagamento di una ammenda
non inferiore a 10 mila euro

Condanna anche non definitiva                                                                                     3
alla pena dell’arresto inferiore
a tre mesi anche congiunta al
pagamento di una ammenda

Condanna anche non definitiva                                                                                     5
alla pena dell’arresto
superiore a tre mesi

Condanna anche non definitiva                                                                                     6
al pagamento di una multa non
inferiore a 10 mila euro

Condanna anche non definitiva                                                                                     8
alla pena della reclusione
inferiore a tre mesi anche
congiunta al pagamento
di una multa

Condanna anche non definitiva                                                                                     10
alla pena della reclusione
non inferiore a tre mesi

Condanna anche non definitiva                                                                                     15
alla pena della reclusione
non inferiore ad un anno

Condanna anche non definitiva                                                                                     20
alla pena della reclusione
non inferiore a due anni

Condanna anche non definitiva                                                                                     25
alla pena della reclusione
non inferiore a tre anni

2. Misure di sicurezza personali                                                                    Crediti decurtabili
Applicazione provvisoria di una                                                                                    6
misura di sicurezza ai sensi
dell’articolo 206 c.p.

Applicazione anche in via non                                                                                       10
definitiva di una misura di
sicurezza personale

3. Illeciti amministrativi e tributari                                                             Crediti decurtabili

Irrogazione di una sanzione                                                                                             2
pecuniaria definitiva di
importo non inferiore
a 10 mila euro

Irrogazione di una sanzione                                                                                              4
pecuniaria definitiva di
importo non inferiore
a 30 mila euro

Irrogazione di una sanzione                                                                                              6
pecuniaria definitiva di
importo non inferiore
a 60 mila euro

Irrogazione di una sanzione                                                                                              8
pecuniaria definitiva di
importo non inferiore
a 100 mila euro

Decreto in Pdf