Giurisprudenza

Nulle le multe nelle strisce blu se vicino manca il parcheggio gratuito – Sentenza n. 4088 del 28 ottobre 2009

Ente Giudicante: Giudice di Pace di Gaeta
Procedimento: Sentenza n. 4088 del 28 ottobre 2009

Nulle le multe nelle strisce blu se vicino manca il parcheggio gratuito

Un’altra sentenza che, uniformandosi al principio fissato dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 116 del 09/01/2007, ha annullato la contravvenzione poiché il Comune non ha previsto l’istituzione di parcheggi liberi né ha dato atto della preesistenza di parcheggi senza gabella. La controversia esaminata ha per oggetto il pagamento della sanzione amministrativa per violazione delle norme che regolano la sosta dei veicoli nelle strisce blu a pagamento. Il giudice di pace di Gaeta ha accolto il ricorso del ricorrente che aveva parcheggiato la propria vettura nelle strisce a pagamento senza esporre il tagliando attestante il pagamento.

Il riferimento normativo è all’articolo 7, comma 8, del Codice della strada che prevede che qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione o disponga l’installazione di dispositivi di controllo della sosta debba riservare una adeguata area al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta.

L’obbligo non sussiste solo nelle zone definite area pedonale, nelle zone a traffico limitato e in quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta.

Sono dunque nulle le multe agli automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento se “vicino” a quelle zone non è stato predisposto anche un “parcheggio libero”.

Commento a cura dell’Avv.

Sentenza n. 4088 del 28.10.2009

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Gaeta, nella persona dell’Avv. XXXXX, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 928/C/07 R.G.A.C. promossa da

(…), nato a XXXXX il XXXXX, residente in XXXXX, Via XXXXXX n. XXXXX, rappresentato e difeso dall’ Avv. Francesco Blasotti e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Casoria, Viale Olimpico n. 32, come da delega a margine del ricorso.

– ricorrente –

CONTRO

COMUNE DI XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Dott. XXXXX, come da deliberazione di Giunta emessa nel mese di XXXXX

– resistente –

OGGETTO: Opposizione avverso verbale di accertamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25/01/2007 (…) proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. XXXXX elevato dalla Polizia Municipale di XXXXX in data 29/07/2006 per violazione dell’art. 157 co. 6 e 8 C.d.S. Detta infrazione era stata accertata in data 29/07/2006, in XXXXX, Via XXXXXX, in quanto la vettura Skoda Fabia targata XXXXX, di proprietà del ricorrente, si trovava “in sosta in luogo consentito ma senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, non esponendo nulla”.

Deduceva l’opponente la nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato, tra l’altro, sul rilievo che il Comune di XXXXX, in prossimità dell’area in cui era stata accertata la violazione, non aveva riservato una zona destinata a parcheggio libero.

Ritualmente notificato il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, il convenuto Comune si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e, chiedendo il rigetto del ricorso sul rilievo che il verbale è atto pubblico avente efficacia probatoria privilegiata e che non sussiste il citato obbligo nell’area di cui trattasi.

Sulle richieste delle parti il ricorso veniva, quindi, deciso come da separato dispositivo, di cui si dava lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e va accolta.

Rilevasi, invero, che il Comune ha l’obbligo di istituire zone di parcheggio libero accanto a quelle di parcheggio regolamentato, così come normativamente statuito ai sensi dell’art. 7 co. 8 C.d.S. e come ribadito dalla S.C. con sentenza n. 116 del 09/01/2007.

Nel caso di specie il resistente Comune non ha prodotto la documentazione attestante il rispetto di tale obbligo né quella eventuale attestante la mancata sussistenza dell’obbligo medesimo nella zona di cui trattasi.

L’opposizione, pertanto, va accolta, con conseguente annullamento del verbale impugnato, rendendosi superfluo l’esame di ulteriori rilievi dedotti in ricorso.

Attesa la natura del giudizio, concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dello stesso.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gaeta, definendo il ricorso proposto da (…) nei confronti del Comune di XXXXX, in persona del Sindaco pro tempore, così provvede:

1) accoglie il ricorso;

2) annulla il provvedimento impugnato;

3) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Gaeta il 28/10/2009

IL GIUDICE DI PACE
IL CANCELLIERE
Depositato in cancelleria il 11/01/2010.