Notifica effettuata ad un indirizzo risultante dagli archivi non aggiornati – Sentenza n. 928 del 20 gennaio 2010
Ente Giudicante: Corte di Cassazione
Procedimento: Sentenza n. 928 del 20 gennaio 2010
La notifica effettuata all’indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, quando il cittadino abbia tempestivamente già comunicato la variazione della propria residenza.
Il destinatario di un verbale di contravvenzione per violazione delle norme del Codice della Strada, notificato oltre i termini di legge (201 C.d.S) a causa di un trasferimento di residenza tardivamente annotato nell’archivio della Motorizzazione Civile per cause imputabili esclusivamente a inefficienze della Pubblica Amministrazione, può contestare il verbale. La vicenda nasce da un’opposizione presentata innanzi al Giudice di Pace di Monfalcone avverso un verbale di contravvenzione notificato appunto oltre i 150 giorni dall’accertamento dell’infrazione (ex 201 C.d.S.) a causa di un trasferimento di residenza diligentemente comunicato al Comune e all’Ufficio della Motorizzazione civile (tant’è che quest’ultimo aveva anche provveduto a rilasciare la “fascetta” autoadesiva da apporre sulla carta di circolazione) ma poi non annotato nell’archivio del PRA. Il Giudice di Pace adito, rilevando che la tardiva notifica del verbale fosse dipesa da un tardivo aggiornamento dell’archivio della Motorizzazione, non dipendente da responsabilità dell’automobilista ricorrente, accoglieva l’opposizione proposta. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Gorizia hanno proposto ricorso in cassazione lamentando la motivazione illogica e incongrua (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) e censurando la decisione gravata che, avendo ritenuto non imputabile alla Polizia stradale il ritardo nella notifica del verbale, l’avrebbe dovuto ritenere scusabile, essendo al riguardo irrilevante la buona o mala fede del destinatario.
La Corte di Cassazione ha tuttavia rigettato il ricorso proposto dall’Amministrazione non potendo il ritardo della stessa nell’aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza (Cass. 24673/2006): “altrimenti, a stregua di quanto sottolineato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, l’inerzia o le disfunzioni organizzative della P.A. verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale – a considerevole distanza di tempo dall’infrazione – potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi“.
Commento a cura dell’Avv.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
II SEZIONE CIVILE
SENTENZA DEL 20 gennaio 2010 n°. 928
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dep. il 29 novembre 2004 il Giudice di Pace di Monfalcone ha accolto l’opposizione proposta da C.I. avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9.
Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il …. era stato notificato soltanto il 5.3.2004, posto che una prima notifica era stata effettuata il 6.12.2003 presso l’indirizzo località …. risultante dall’Archivio nazionale, dal quale la predetta si era trasferita una settimana dopo la rilevazione dell’infrazione; la variazione di indirizzo era stata comunicata dal Comune di …. all’Ufficio della Motorizzazione civile che, in data 27.10.2003, aveva provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta di circolazione; che ancora il 29.9.2004 era risultato che l’archivio del PRA non era stato aggiornato, essendo riportato il precedente indirizzo dell’opponente.
Pertanto, la sentenza ha ritenuto che il verbale di contravvenzione era stato notificato oltre il termine di 150 giorni prescritto dall’art. 201 C.d.S., rilevando che il ritardo nell’aggiornamento dell’archivio della motorizzazione relativo alla variazione di residenza tempestivamente comunicata dalla ricorrente non poteva andare a carico della medesima.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per Cassazione il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Gorizia. Non ha svolto attività difensiva l’intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando motivazione illogica e incongrua (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la decisione gravata che, avendo ritenuto non imputabile alla Polizia stradale il ritardo nella notifica del verbale, l’avrebbe dovuto ritenere scusabile, essendo al riguardo irrilevante la buona o mala fede del destinatario.
Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S. art. 360 c.p.c., n. 3), deducono che il termine di cui alla richiamata norma doveva decorre dal momento in cui la M.C.T.C. aveva aggiornato il proprio archivio con l’indicazione della nuova residenza del proprietario, atteso che il termine di 150 giorni decorre dal momento in cui l’Amministrazione è posta in grado di provvedere alla sua identificazione.
I motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Le censure sono infondate.
Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il (OMISSIS) era stato notificato soltanto il 5.3.2004, avendo rilevato che la variazione di indirizzo era stata tempestivamente comunicata dall’interessata e che il ritardo era stato determinato dal mancato aggiornamento dell’archivio imputabile esclusivamente alle disfunzioni dell’amministrazione che, secondo quanto emerso dalla visura del PRA in data 24.9.2004, ancora a tale data non aveva aggiornato gli archivi da cui risultava la precedente residenza della C..
Nella specie, l’opponente aveva ottemperato all’onere ad essa incombente previsto dall’art. 247 reg. esec. C.d.S., secondo cui le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, debbano essere eseguite d’ufficio a cura della P.A.: infatti, non solo era risultato il trasferimento di residenza da parte dell’opponente in data 28.7.2003, ma altresì che la variazione di indirizzo era stata comunicata dal Comune di … all’Ufficio della Motorizzazione Civile che in data 27.10.2003 aveva provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta di circolazione.
Orbene, a seguito della dichiarazione di illegittimità dell’art. 201 C.d.S., comma 1 (Corte cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all’identificazione, qualora l’interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l’amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell’amministrazione nell’aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza (Cass. 24673/2006), altrimenti, a stregua di quanto sottolineato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale l’inerzia o le disfunzioni organizzative della P.A. verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale – a considerevole distanza di tempo dall’infrazione – potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi.
Orbene, l’inosservanza del termine prescritto dall’art. 201 c.p.c. era stato determinato dal mancato aggiornamento degli archivi ed era dunque imputabile alle disfunzioni concernenti l’Amministrazione nel suo complesso, essendo del tutto ininfluente il riferimento alla mancanza di colpa ascrivibile alla Polizia stradale.
Il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010.